AS 2014 2269
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America
Traduzione1
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America
Conclusa il 3 dicembre 2012 Approvata dall’Assemblea federale l’11 marzo 20142 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2014
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo degli Stati Uniti d’America, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I Definizioni e legislazioni
Art. 1 Definizioni (1) Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione: a. il termine «territorio» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, gli Stati federati, il Distretto di Columbia, lo Stato libero di Porto Rico, il territorio libero delle Isole Marianne Settentrionali, le Isole Vergini americane, Guam e le Samoa americane e, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera; b. il termine «cittadino» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, un citta- dino degli Stati Uniti conformemente all’articolo 101 dell’«Immigration and Nationality Act» nel suo tenore attuale, e per quanto riguarda la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera; c. il termine «legislazione» designa gli atti legislativi e regolamentari citati all’articolo 2 della presente Convenzione; d. il termine «autorità competente» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, il Segretario della Sicurezza sociale («Commissioner of Social Security»), e per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali; e. il termine «organismo» designa, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’Ammi- nistrazione della Sicurezza Sociale («Social Security Administration»), e per quanto riguarda la Svizzera, una cassa di compensazione dell’assicurazione
RS 0.831.109.336.1
1 Dal testo originale francese (RO 2014 2269).
2 RU 2014 2267
2013-0609 2269
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per la vecchiaia e per i superstiti e le altre istituzioni incaricate di applicare l’assicurazione per l’invalidità; f. il termine «periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione o un periodo durante il quale sono stati realizzati redditi provenienti da un’attività lucrativa dipendente o indipendente, per quanto tali periodi siano stati definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalle legislazioni sotto le quali sono stati compiuti, o ogni altro periodo analogo riconosciuto come periodo di assicurazione da tali legislazioni; g. il termine «prestazione» designa tutte le prestazioni previste dalle legisla- zioni citate all’articolo 2; h. i termini «familiare» e «superstite» designano, per quanto riguarda la Sviz- zera, i familiari e i superstiti che derivano i loro diritti da un cittadino degli Stati contraenti, un rifugiato o un apolide; i. il termine «apolide» designa una persona apolide conformemente all’articolo primo della Convenzione del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi; j. il termine «rifugiato» designa una persona rifugiata conformemente all’arti- colo primo della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati e al Protocollo del 31 gennaio 19675 relativo a tale Convenzione; e k. il termine «dati personali» designa ogni informazione su una persona speci- fica (identificata o identificabile) e ogni informazione che può servire a rico- noscere o ritrovare l’identità di una persona. Sono interessati tra l’altro i seguenti dati: tutti i mezzi di identificazione individuale; la cittadinanza; lo stato di apolide o di rifugiato; le prestazioni, il diritto a prestazioni, o ogni altra informazione relativa a una richiesta di prestazioni; il recapito; le informazioni mediche o generali utilizzate all’interno di un rapporto medico; i dati sullo stato civile e le relazioni familiari e personali; i dati relativi alla situazione professionale, finanziaria o economica. (2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.
Art. 2 Campo d’applicazione materiale (1) Le disposizioni cui si applica la presente Convenzione sono: a. per quanto riguarda la Svizzera: – la legge federale6 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; – la legge federale7 sull’assicurazione per l’invalidità; e b. per quanto riguarda gli Stati Uniti, la legislazione federale concernente l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, ossia:
3 RS 0.142.40 4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.301 6 RS 831.10 7 RS 831.20
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– il Titolo II della Legge sulla Sicurezza Sociale («Social Security Act») e le disposizioni d’esecuzione promulgate in applicazione della Legge sulla Sicurezza Sociale, fatta eccezione degli articoli 226, 226A e 228 di tale Titolo, come pure le disposizioni d’esecuzione correlative, – i capitoli 2 e 21 del «Internal Revenue Code» del 1986 e le disposizioni d’esecuzione correlative. (2) Le disposizioni legali previste al paragrafo 1 non comprendono né i trattati o altri accordi internazionali, né una normativa sovranazionale in materia di sicurezza sociale conclusi con uno degli Stati contraenti e un terzo Stato, né le leggi o le disposizioni d’esecuzione emanate specificatamente per la loro applicazione. (3) Fatta salva la frase seguente, la presente Convenzione si applica anche agli atti legislativi che modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1. La presente Convenzione viene applicata alle leggi e disposizioni d’esecuzione che estendono le legislazioni esistenti ad altre categorie di beneficiari o che introducono un nuovo ramo dell’assicurazione sociale soltanto se i due Stati contraenti concor- dano in tal senso.
Titolo II Disposizioni generali
Art. 3 Campo d’applicazione personale Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, quest’ultima si applica: a. ai cittadini degli Stati contraenti; b. ai rifugiati che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; c. agli apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; d. a ogni altra persona, quale i familiari o i superstiti, in quanto essi derivano i loro diritti dalle persone indicate alle lettere a, b e c, nonché e. per l’applicazione degli articoli 7, 8 capoverso 3, 9–12, 20–26 e 29, a ogni persona indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Art. 4 Parità di trattamento (1) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone citate all’articolo 3 lettere a, b e c, che risiedono sul territorio di uno Stato contraente sono equiparate ai cittadini dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato. (2) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, i familiari e i superstiti di un cittadino di uno Stato contraente che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente sono equiparati ai familiari e ai superstiti di un cittadino dello Stato medesimo per quanto riguarda l’applicazione della legislazione di questo Stato.
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Art. 5 Esportazione delle prestazioni Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le prestazioni dovute secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti sono versate ai cittadini dell’altro Stato contraente che risiedono sul territorio di un terzo Stato, come anche ai loro familiari e ai loro superstiti, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini del primo Stato contraente che risiedono sul territorio del terzo Stato o dei familiari e dei loro superstiti.
Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni della legislazione di ognuno degli Stati contraenti per quanto riguarda le prestazioni che dovessero rivelarsi più favorevoli alle persone indicate all’articolo 3.
Titolo III Disposizioni sulla legislazione applicabile
Art. 7 Disposizioni sull’assoggettamento (1) Salvo disposizioni contrarie del Titolo III della presente Convenzione, una per- sona, qualunque sia la sua cittadinanza, che svolge un’attività lucrativa salariata sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti è soggetta, per quanto concerne detta attività, alle disposizioni legali concernenti l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio esercita la propria attività; per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione di tale Stato, non si tiene conto dei redditi che la persona realizza da un’attività lucrativa salariata svolta sul territorio dell’altro Stato contra- ente. (2) Una persona esercitante un’attività lucrativa salariata per un datore di lavoro che possiede uno stabilimento sul territorio di uno Stato contraente e inviata per un periodo di cinque anni al massimo sul territorio dell’altro Stato contraente rimane soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza, unicamente alle disposizioni legali con- cernenti l’assicurazione obbligatoria del primo Stato come se esercitasse la propria attività sul territorio di questo medesimo Stato. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, se un lavoratore è inviato dal datore di lavoro con sede negli Stati Uniti da questo territorio a svolgere un’attività sul territorio svizzero, il datore di lavoro e la sua impresa affiliata (come definita dalla legislazione degli Stati Uniti) sono considerati un’unica entità, nella misura in cui, senza l’applicazione della presente Convenzione, l’attività sarebbe stata soggetta alla legislazione degli Stati Uniti. (3) Il paragrafo 2 del presente articolo è applicabile a una persona inviata dal datore di lavoro dal territorio di uno Stato contraente su quello di uno Stato terzo e soggetta all’assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di quello Stato contraente per la durata del suo lavoro nello Stato terzo e che in seguito è inviata dallo stesso datore di lavoro dal territorio di questo ultimo sul territorio dell’altro Stato contraente. (4) Una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente sul territorio di uno o entrambi gli Stati contraenti e residente sul territorio di uno degli Stati contraenti è
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soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza, unicamente alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio risiede. (5) Qualora la stessa attività sia considerata attività indipendente secondo la legis- lazione di uno degli Stati contraenti e attività salariata secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, l’attività è soggetta unicamente alla legislazione del pri- mo Stato contraente se la persona risiede sul territorio di quest’ultimo, mentre in tutti gli altri casi è applicabile la legislazione dell’altro Stato contraente.
Art. 8 Persone al servizio del Governo (1) Il Titolo III della presente Convenzione non si applica alle categorie di persone menzionate nelle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari. (2) I cittadini degli Stati Uniti che sono al servizio del Governo degli Stati Uniti sul territorio svizzero e non sono esenti dalla legislazione svizzera in virtù delle conven- zioni di cui al paragrafo 1 sono soggetti unicamente alla legislazione relativa all’as- sicurazione obbligatoria degli Stati Uniti. Ai fini del presente paragrafo, un’attività svolta al servizio del Governo degli Stati Uniti comprende anche un’attività svolta al servizio di un’entità che ne dipende. (3) Una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che è alle dipendenze di un pubblico servizio svizzero e viene inviata sul territorio degli Stati Uniti rimane soggetta unicamente alla legislazione svizzera.
Art. 9 Impiegati delle compagnie di trasporto aereo I membri del personale di volo di una compagnia di trasporto aereo che esercitano l’attività lucrativa sul territorio dei due Stati contraenti e che altrimenti sarebbero soggetti alla legislazione di entrambi gli Stati sono sottoposti, qualunque sia la loro cittadinanza, unicamente alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio si trova la sede principale della compagnia. Se l’impiegato risiede invece sul territorio dell’altro Stato contraente, è soggetto unicamente alla legislazione di questo Stato.
Art. 10 Marinai Una persona impiegata come membro dell’equipaggio o ufficiale a bordo di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e che altrimenti sarebbe soggetta alla legislazione di entrambi gli Stati è soggetta, qualunque sia la sua cittadinanza, unicamente alla legislazione dello Stato contraente di cui la nave batte bandiera. Un’attività svolta su una nave battente bandiera svizzera è equiparata a un’attività esercitata sul territorio svizzero. Per nave battente bandiera statunitense si intende una nave americana secondo la definizione data dalla legislazione degli Stati Uniti.
8 RS 0.191.01 9 RS 0.191.02
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Art. 11 Familiari (1) Qualora, in applicazione del titolo III, una persona, qualunque sia la sua cittadi- nanza, rimanga soggetta alla legislazione di uno degli Stati contraenti mentre lavora sul territorio dell’altro Stato contraente, questo vale anche per il coniuge e i figli, qualunque sia la loro cittadinanza, che risiedono insieme alla persona sul territorio del secondo Stato contraente, a patto che non esercitino una propria attività lucrativa sul territorio di questo medesimo Stato. (2) Qualora, in applicazione del paragrafo 1, la legislazione svizzera sia applicabile al coniuge e ai figli, questi ultimi sono coperti dall’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 12 Eccezioni L’autorità competente di uno degli Stati contraenti può, d’intesa con l’autorità com- petente dell’altro Stato contraente, accordare una deroga alle disposizioni del Tito- lo III della presente Convenzione o una proroga del periodo citato all’articolo 7 paragrafo 2 della presente Convenzione nell’interesse di una persona o di una cate- goria di persone, sempreché le persone in questione siano sottoposte alla legisla- zione concernente l’assicurazione obbligatoria di uno degli Stati contraenti.
Titolo IV Disposizioni concernenti le prestazioni Capitolo I Applicazione della legislazione svizzera
Art. 13 Eccezioni alla parità di trattamento L’articolo 4 della presente Convenzione non si applica alla legislazione svizzera concernente: a. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità facoltativa; b. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini sviz- zeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di un’orga- nizzazione di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge federale10 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; e c. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità facoltativa dei citta- dini svizzeri che lavorano al servizio di un’organizzazione di cui all’arti- colo 1a capoverso 4 lettera b della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
10 RS 831.10
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Art. 14 Totalizzazione (1) Qualora i periodi di assicurazione compiuti da una persona secondo la legisla- zione svizzera non permettano di soddisfare le condizioni richieste per il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione federale per l’invalidità, l’istituto assicura- tivo tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione degli Stati Uniti per determinare il diritto alle prestazioni, sempreché questi non si sovrap- pongano a quelli compiuti secondo la legislazione svizzera. (2) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono inferiori a un anno, il paragrafo 1 non è applicabile. (3) L’importo delle prestazioni è determinato unicamente in base ai periodi di assi- curazione compiuti secondo la legislazione svizzera. Il calcolo è effettuato in virtù della legislazione svizzera.
Art. 15 Provvedimenti d’integrazione (1) I cittadini americani soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione fede- rale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità immediatamente prima della nascita del diritto ai provvedimenti d’integrazione hanno diritto a detti provvedimenti se dimorano in Svizzera. (2) I cittadini americani senza attività lucrativa che immediatamente prima della nascita del diritto ai provvedimenti d’integrazione non erano soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a causa della loro età, ma che vi erano ugualmente assicurati, hanno diritto a questi provvedimenti finché hanno il loro domicilio in Svizzera, sempreché vi abbiano risieduto ininterrottamente per almeno un anno immediatamente prima della nascita del diritto ai provvedimenti. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedi- menti qualora abbiano il loro domicilio in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. (3) I cittadini americani residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un peri- odo di al massimo tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2. (4) Un bambino di cittadinanza americana nato invalido negli Stati Uniti e la cui madre: a. è domiciliata e assicurata in Svizzera; e b. ha soggiornato al di fuori della Svizzera per un periodo di due mesi al mas- simo prima della nascita del figlio; è equiparato a un bambino nato invalido in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi per le presta- zioni fornite all’estero per una durata di tre mesi dopo la nascita fino a concorrenza dell’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. (5) Il paragrafo 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in questo caso, l’assicurazione federale per l’inva- lidità assume i costi delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
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Art. 16 Rendite straordinarie (1) I cittadini americani hanno diritto a una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità o a una rendita straordinaria di vecchiaia che subentra a una rendita straordinaria per superstiti o d’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se immediatamente prima della data a partire dalla quale ha chiesto la rendita, la persona ha risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno cinque anni. (2) Ai fini del paragrafo 1: a. i periodi durante i quali la persona in questione era esonerata dall’assicu- razione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono conteg- giati; b. la durata di residenza in Svizzera è considerata ininterrotta se la persona in questione non lascia la Svizzera per un periodo superiore ai tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prorogato. (3) I rimborsi di contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i super- stiti e le indennità uniche previste dall’articolo 17 non pregiudicano la concessione di rendite straordinarie ai sensi del paragrafo 1; in questi casi, tuttavia, i contributi rimborsati o le indennità uniche versate sono dedotte dalle rendite da concedere.
Art. 17 Indennità uniche (1) I cittadini americani o i loro superstiti non residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti pari al massimo al 10 per cento della rendita ordinaria completa percepi- scono, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale capitaliz- zato della rendita concessa conformemente alla legislazione svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato. I cittadini americani o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore attuale capitalizzato della rendita al momento della partenza. (2) Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini americani o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o la lasciano definitivamente pos- sono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se risie- dono fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. (3) Per quanto riguarda le coppie sposate, in cui entrambi i coniugi erano affiliati all’assicurazione svizzera, l’indennità unica è versata a un coniuge solo se anche l’altro ha diritto a una rendita. (4) Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino a quel momento. (5) I paragrafi 1–4 sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell’assicu- razione federale per l’invalidità a condizione che:
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a. l’avente diritto abbia compiuto 55 anni di età; e b. nel suo caso l’assicurazione svizzera non preveda un riesame delle condi- zioni relative all’invalidità.
Capitolo II Applicazione della legislazione degli Stati Uniti
Art. 18 Prestazioni degli Stati Uniti (1) Qualora una persona abbia compiuto almeno sei trimestri di assicurazione secondo la legislazione degli Stati Uniti, ma non le sono stati accreditati sufficienti trimestri di assicurazione per avere diritto alle prestazioni conformemente a tale legislazione, si terrà conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legisla- zione svizzera, nella misura in cui gli stessi non si sovrappongano con i trimestri civili già riconosciuti come trimestri di assicurazione secondo la legislazione degli Stati Uniti. (2) Ai fini dell’apertura del diritto alle prestazioni secondo il paragrafo 1 del pre- sente articolo, l’organismo degli Stati Uniti iscrive un trimestre di assicurazione per tre mesi di assicurazione annunciati e riconosciuti come tali dall’organismo svizzero, nella misura in cui tali mesi non si sovrappongano ai trimestri civili già riconosciuti quali trimestri di assicurazione secondo la legislazione degli Stati Uniti. Un anno civile non può comprendere più di quattro trimestri di assicurazione. (3) Qualora, ai sensi del paragrafo 1, un diritto alle prestazioni è aperto secondo la legislazione degli Stati Uniti, l’organismo americano calcola una prestazione di base proporzionale («pro rata primary insurance amount») conformemente alla legisla- zione degli Stati Uniti; questa prestazione dipende: a. dalla media dei guadagni realizzati dalla persona in questione e presi in con- siderazione esclusivamente secondo la legislazione degli Stati Uniti; e b. dal rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione presi in considerazione secondo la legislazione degli Stati Uniti per detta persona e la durata di una carriera assicurativa completa, quale stabilita dalla legislazione degli Stati Uniti. Le prestazioni pagate conformemente alla legislazione degli Stati Uniti sono basate sulla prestazione di base proporzionale. (4) Le prestazioni ottenute negli Stati Uniti in virtù dell’applicazione del paragrafo 1 sono soppresse, se l’interessato acquista sufficienti periodi di assicurazione con- formemente alla legislazione degli Stati Uniti per poter pretendere una prestazione d’importo più elevato, senza che sia necessario applicare quanto previsto al para- grafo 1. (5) Gli Stati Uniti applicano gli articoli 4 e 5 della presente Convenzione confor- memente alla sezione 233(c)(4) della Legge sulla Sicurezza Sociale degli Stati Uniti.
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Titolo V Disposizioni diverse
Art. 19 Disposizioni amministrative Le autorità competenti dei due Stati contraenti: a. prendono ogni disposizione amministrativa necessaria per l’applicazione della presente Convenzione e designano gli organismi di collegamento; b. regolano le modalità per l’assistenza amministrativa reciproca, compresa la partecipazione alle spese per le indagini mediche e amministrative e per le altre procedure di accertamento necessarie all’applicazione della presente Convenzione; c. si comunicano ogni informazione sui provvedimenti adottati per l’applica- zione della presente Convenzione; d. si comunicano non appena possibile ogni modifica delle loro rispettive legi- slazioni atta a incidere sull’applicazione della presente Convenzione.
Art. 20 Aiuto reciproco Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, come pure gli organismi degli Stati contraenti, si prestano vicendevolmente i loro buoni uffici nel limite delle loro competenze. Questo aiuto reciproco è gratuito, fatte salve le ecce- zioni previste da un eventuale accordo amministrativo.
Art. 21 Protezione dei dati scambiati (1) Fatta salva la legislazione nazionale di uno degli Stati contraenti, i dati personali trasmessi a questo Stato contraente conformemente alla presente Convenzione dall’altro Stato contraente devono essere utilizzati per l’applicazione della presente Convenzione e le legislazioni citate all’articolo 2 della presente Convenzione. Il loro utilizzo è soggetto alla legislazione nazionale sulla protezione della sfera privata e la protezione dei dati personali dello Stato contraente che riceve i dati nonché alle disposizioni della presente Convenzione. (2) Le autorità competenti degli Stati contraenti si informano reciprocamente sulle modifiche della loro legislazione nazionale sulla protezione della sfera privata e la protezione dei dati personali concernenti la trasmissione di questi ultimi. (3) Ogni persona ha il diritto di conoscere il contenuto dei dati personali che la riguardano, il nome dell’istituzione ricevente e la durata d’utilizzo di tali dati, non- ché lo scopo e i motivi legali per i quali questi dati sono stati utilizzati o richiesti; l’autorità competente o l’organismo che richiede o trasmette i dati è tenuto a rispon- dere a simili domande e a fornire tali informazioni. (4) Gli organismi adottano i provvedimenti adeguati per garantire che i dati perso- nali trasmessi siano esatti e limitati a quanto necessario per soddisfare la richiesta dell’organismo richiedente. Conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, gli organismi rettificano o sopprimono i dati trasmessi se sono inesatti o non neces-
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sari per soddisfare la richiesta dell’organismo richiedente e notificano immediata- mente l’avvenuta rettifica o soppressione all’altro organismo. È riservato il diritto della persona in questione di rivolgersi direttamente agli organismi per ottenere una rettifica o una soppressione di dati. (5) Gli organismi, sia quelli che trasmettono sia quelli che ricevono dati personali, proteggono questi dati contro ogni forma di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata o illegale. (6) Fatta salva la legislazione nazionale di uno degli Stati contraenti, le informa- zioni dei datori di lavoro scambiate fra gli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione devono essere utilizzate per l’applicazione della presente Convenzione e delle legislazioni citate all’articolo 2 della presente Convenzione. Il loro utilizzo è soggetto alla legislazione nazionale sulla protezione e la confidenzia- lità dei dati dei datori di lavoro dello Stato contraente che riceve i dati e alle disposi- zioni della presente Convenzione.
Art. 22 Documenti (1) Qualora la legislazione di uno degli Stati contraenti preveda l’esenzione, totale o parziale, dei diritti o emolumenti, compresi i diritti consolari e amministrativi per i documenti da presentare all’autorità competente o a un organismo di tale Stato, questa esenzione è estesa ai documenti corrispondenti consegnati all’autorità compe- tente o a un organismo dell’altro Stato in applicazione della presente Convenzione. (2) Le copie di documenti, certificate conformi ed esatte dall’organismo di uno Stato contraente, devono essere considerate copie conformi ed esatte dall’organismo dell’altro Stato contraente, senza ulteriore autenticazione. L’organismo di ciascuno Stato contraente decide in ultima istanza in merito al valore probatorio del docu- mento trasmessogli, indipendentemente dalla provenienza.
Art. 23 Corrispondenza e lingue (1) Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti e gli organismi degli Stati contraenti possono corrispondere nella loro lingua direttamente fra loro e con gli interessati qualunque sia la loro residenza. (2) Una richiesta o un documento non possono essere rifiutati dall’autorità compe- tente o da un organismo di uno Stato contraente per il fatto che sono stati redatti nella lingua ufficiale dell’altro Stato contraente. (3) Le decisioni di un organismo o di un tribunale che devono essere notificate per- sonalmente all’interessato conformemente alla legislazione di uno degli Stati contra- enti possono essere inviate direttamente per lettera raccomandata all’interessato residente sul territorio dell’altro Stato contraente.
Art. 24 Richieste di prestazioni (1) Una richiesta di prestazioni presentata in forma scritta presso l’organismo di uno degli Stati contraenti tutela i diritti del richiedente anche sotto la legislazione dell’altro Stato contraente se la persona in questione chiede che la sua richiesta sia
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considerata come richiesta di prestazioni secondo la legislazione dell’altro Stato contraente. (2) Qualora un richiedente abbia presentato una richiesta di prestazioni scritta presso l’organismo di uno Stato contraente e non abbia espressamente limitato la sua richiesta alle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato contraente, la richie- sta tutela i diritti del richiedente anche sotto la legislazione dell’altro Stato contra- ente, se la persona in questione indica al momento della presentazione della richiesta di avere compiuto periodi di assicurazione secondo la legislazione dell’altro Stato contraente. (3) Un richiedente può domandare che la sua richiesta, presentata presso un orga- nismo di uno degli Stati contraenti, abbia effetto a un’altra data nell’altro Stato contraente, questo nei limiti e in conformità con la legislazione di quest’ultimo Stato.
Art. 25 Ricorsi e termini (1) Un ricorso scritto contro una decisione di un organismo di uno degli Stati con- traenti è ritenuto ricevibile se è depositato presso un organismo dell’altro Stato contraente. Il ricorso scritto è trattato secondo la procedura e la legislazione dello Stato contraente la cui decisione è impugnata. (2) Le richieste, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere depositati entro un certo termine presso un organismo di uno degli Stati contraenti sono ritenuti ricevi- bili se sono depositati entro lo stesso termine presso un organismo corrispondente dell’altro Stato contraente. In questo caso, l’organismo presso il quale la richiesta, la dichiarazione o il ricorso sono depositati appone la data di ricezione sul documento e lo trasmette senza indugio all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente. (3) Per quanto riguarda la Svizzera, i ricorsi che devono essere presentati entro un certo termine presso un tribunale svizzero sono ritenuti ricevibili se è dimostrato che sono stati inoltrati entro lo stesso termine presso l’organismo o un tribunale degli Stati Uniti.
Art. 26 Valuta Gli istituti che devono versare prestazioni in applicazione della presente Conven- zione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.
Art. 27 Risoluzione delle controversie Ogni controversia sorta tra gli Stati contraenti circa l’interpretazione o l’applica- zione della presente Convenzione è risolta mediante concertazione tra le autorità competenti.
Art. 28 Convenzioni complementari La presente Convenzione può essere modificata ulteriormente da convenzioni com- plementari che fanno parte integrante della presente Convenzione dalla loro entrata in vigore. Se queste convenzioni lo prevedono, possono avere effetto retroattivo.
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Titolo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 Disposizioni transitorie (1) La presente Convenzione è anche applicabile agli eventi concernenti i diritti secondo le legislazioni di cui all’articolo 2 della presente Convenzione che sono insorti prima della sua entrata in vigore. (2) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto al pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore o al pagamento di un’indennità globale di decesso se la persona è morta prima dell’entrata in vigore della Convenzione. (3) Per la determinazione del diritto a una prestazione nato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione si tiene conto di qualsiasi periodo di assicu- razione come pure di qualsiasi periodo di residenza compiuto secondo la legisla- zione di uno degli Stati contraenti prima dell’entrata in vigore della presente Con- venzione. (4) La presente Convenzione non si applica alle pretese soddisfatte mediante la concessione di un’indennità globale o il rimborso di contributi. (5) Le decisioni intervenute prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non ledono i diritti derivanti dalla sua applicazione. (6) L’entrata in vigore della presente Convenzione non può comportare la riduzione dell’importo delle prestazioni riscosse dagli interessati. (7) All’entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione di sicurezza sociale del 18 luglio 197911 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’Ame- rica (con Protocollo finale), nonché la Convenzione complementare tra i due Stati contraenti del 1° giugno 198812 cessano di essere in vigore e sono sostituiti dalla presente Convenzione. (8) Il diritto a prestazioni di un avente diritto o l’assoggettamento di una persona determinati conformemente alle disposizioni della Convenzione di sicurezza sociale del 18 luglio 1979 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sono mantenuti. (9) Le richieste di prestazioni presentate, ma non ancora trattate al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione saranno trattate secondo le dispo- sizioni della Convenzione di sicurezza sociale del 18 luglio 1979 tra la Confedera- zione Svizzera e gli Stati Uniti d’America se ne deriva un risultato più favorevole per il richiedente.
11 RU 1980 1671 12 RU 1989 2252
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Art. 30 Entrata in vigore, durata e fine (1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese succes- sivo a quello in cui ognuno degli Stati contraenti ha ricevuto dall’altro la notifica scritta attestante l’esecuzione di tutte le procedure legali e costituzionali necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione. (2) La presente Convenzione resterà in vigore e produrrà i suoi effetti fino alla fine dell’anno civile seguente quello nel corso del quale sarà stata denunciata da uno degli Stati contraenti mediante comunicazione scritta indirizzata all’altro Stato contraente. (3) In caso di disdetta della Convenzione, tutti i diritti acquisiti o tutti i pagamenti di prestazioni in virtù delle sue disposizioni saranno mantenuti; i diritti in corso di acquisizione verranno disciplinati mediante accordi fra gli Stati contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale riguardo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Berna, il 3 dicembre 2012, in doppio esemplare, in lingua francese e inglese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il Governo Per il Governo della Confederazione Svizzera: degli Stati Uniti d’America: Jürg Brechbühl Donald S. Beyer Jr.
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