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AS 2014 2285

Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America

Traduzione1

Accordo amministrativo concernente le modalità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America

Concluso il 3 dicembre 2012 Entrato in vigore il 1° agosto 2014

In conformità all’articolo 19 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale con- clusa il 3 dicembre 20122 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, detta in seguito «Convenzione», sono state convenute le disposizioni seguenti:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.

Art. 2 (1) Gli organismi di collegamento competenti per l’applicazione della Convenzione sono: a. per gli Stati Uniti, l’Amministrazione della Sicurezza sociale («Social Secu- rity Administration») e b. per la Svizzera, la Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. (2) L’autorità competente svizzera o, con il suo consenso, l’organismo di collega- mento, e l’organismo di collegamento degli Stati Uniti concordano misure ammini- strative comuni e allestiscono i moduli necessari per l’applicazione della Conven- zione e del presente Accordo amministrativo.

RS 0.831.109.336.11

1 Dal testo originale francese (RO 2014 2285).

2 RS 0.831.109.336.1

2014-1236 2285

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con gli Stati Uniti RU 2014

Capitolo 2 Assoggettamento

Art. 3 (1) Quando la legislazione di uno Stato contraente è applicabile conformemente a una disposizione del Titolo III della Convenzione, su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore indipendente l’organismo di questo Stato rilascia un attestato in cui certifica che il richiedente è assoggettato alla sua legislazione, indicando la durata di validità dell’attestato. L’attestato serve quale prova per esonerare il lavoratore dall’assoggettamento obbligatorio secondo la legislazione dell’altro Stato contra- ente. (2) Il certificato menzionato al paragrafo 1 è rilasciato: – per quanto riguarda gli Stati Uniti, dall’Amministrazione della Sicurezza sociale; e – per quanto riguarda la Svizzera, dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. (3) Le richieste per una proroga del periodo di distacco o per un’eccezione secondo l’articolo 12 della Convenzione devono essere presentate all’autorità competente dello Stato contraente cui viene chiesto di mantenere l’assoggettamento. (4) L’organismo di uno Stato contraente che rilascia un certificato menzionato al paragrafo 1 del presente articolo ne invia una copia o determinate informazioni ivi contenute all’organismo dell’altro Stato contraente, in base ai bisogni di quest’altro organismo.

Capitolo 3 Prestazioni

Art. 4 (1) Per i casi retti dall’articolo 24 della Convenzione, l’organismo di collegamento dello Stato contraente che riceve una domanda di prestazioni secondo la legislazione applicata, ne informa immediatamente l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente mediante gli appositi moduli. Trasmette pure a quest’ultimo organismo i documenti e tutte le altre informazioni disponibili che possano servire per stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni secondo il titolo IV della Convenzione. Se si tratta di una domanda di prestazioni d’invalidità, esso trasmette, in particolare, tutta la documentazione medica utile concernente l’invalidità del richiedente in suo possesso. (2) L’organismo di collegamento dello Stato contraente che riceve una domanda depositata presso un organismo dell’altro Stato contraente trasmette senza indugio all’organismo di collegamento di quest’ultimo la documentazione e le informazioni disponibili necessarie per il disbrigo dell’incarto.

Sicurezza sociale. Acc. amministrativo con gli Stati Uniti RU 2014

(3) L’organismo dello Stato contraente presso il quale è stata depositata una do- manda di prestazioni conferma l’esattezza delle indicazioni relative al richiedente e ai suoi familiari. Gli organismi di collegamento stabiliscono quali indicazioni deb- bano essere certificate.

Art. 5 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 della Convenzione, l’organismo di colle- gamento svizzero comunica a quello statunitense in quali mesi una persona ha com- piuto periodi assicurativi secondo la legislazione svizzera. Se non si conoscono esattamente i mesi di compimento dei periodi assicurativi, basterà indicarne il nu- mero totale per determinati anni civili.

Capitolo 4 Disposizioni diverse

Art. 6 (1) Conformemente alle misure da concordare secondo l’articolo 2 del presente Ac- cordo amministrativo, l’organismo di uno Stato contraente trasmette, su richiesta dell’organismo dell’altro Stato contraente, ogni informazione disponibile inerente alla domanda di un interessato e necessaria per l’applicazione della Convenzione o delle legislazioni menzionate all’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione. (2) Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo ammini- strativo, gli organismi di collegamento possono concordare misure volte a introdurre e assicurare lo scambio elettronico dei dati.

Art. 7 Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si scambiano, in una forma da concordare, statistiche sul numero di certificati di distacco rilasciati conformemente all’articolo 3 del presente Accordo amministrativo nonché sulle prestazioni versate ai beneficiari in base alla Convenzione in ciascun anno civile. Le statistiche, suddi- vise per tipo di prestazione, devono indicare il numero di beneficiari e l’importo totale delle prestazioni versate.

Art. 8 (1) Se è chiesta assistenza amministrativa secondo l’articolo 20 della Convenzione, le spese assunte a tale scopo dalle autorità competenti e dagli organismi di collega- mento, che non siano spese correnti di personale o d’amministrazione, vanno rim- borsate, salvo accordo contrario tra le autorità competenti o gli organismi di colle- gamento. (2) Se l’organismo di uno Stato contraente chiede che la persona che pretende una prestazione o ne fruisce sia sottoposta a un esame medico, questo va organizzato dall’organismo dello Stato contraente in cui risiede l’interessato, secondo le moda-

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lità valide per l’organismo che procede all’esame e a carico dell’organismo che ne ha fatto la domanda. (3) Su richiesta, l’organismo di uno Stato contraente deve fornire gratuitamente all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente ogni informazione di natura medica e ogni documento in suo possesso, in relazione all’invalidità del richiedente o del beneficiario. (4) Gli importi menzionati ai paragrafi 1 e 2 vanno rimborsati su presentazione di un elenco dettagliato delle spese avute.

Art. 9 Il presente Accordo entra in vigore alla medesima data della Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.

Fatto a Berna, il 3 dicembre 2012, in due esemplari, in lingua francese e uno in lingua inglese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per Per l’autorità competente l’autorità competente della Svizzera: degli Stati Uniti d’America: Jürg Brechbühl Donald S. Beyer Jr.

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