Lexipedia

AS 2014 2291

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF)

Modifica del 2 luglio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 20011 sui Servizi di sicurezza di competenza federale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1–2 e 4

1 Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone:

a. i parlamentari federali; b. i membri del Consiglio federale, nonché il cancelliere della Confederazione; c. i giudici ordinari del Tribunale federale; d. gli altri membri delle autorità federali e i magistrati eletti dall’Assemblea federale particolarmente minacciati; e. gli agenti della Confederazione particolarmente minacciati; f. le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare, nonché le altre persone protette in virtù del diritto internazionale. 1bis La protezione delle persone di cui al capoverso 1 è garantita come segue:

a. per le persone di cui alle lettere a nonché c–f: dall’assunzione della funzione fino alla cessazione della medesima, qualora il suo esercizio comporti dei pericoli; b. per le persone di cui alla lettera b: dall’elezione fino a un anno dopo la fine del mandato. 1ter Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) nel singolo caso può ordinare, d’intesa con l’unità organizzativa competente e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui al capoverso 1bis. 2 Il Servizio valuta la minaccia e prepara le misure di sicurezza. Ordina le misure e le esegue sempre che disponga di proprio personale negli edifici della Confedera- zione. Se il proprio personale non è in grado di offrire sufficiente protezione, esso ne

1 RS 120.72

2013-2834 2291

Servizi di sicurezza di competenza federale. O RU 2014

dà incarico al comando di polizia responsabile oppure a servizi di protezione privati e coordina le misure di sicurezza quando più servizi devono essere incaricati. 4 Se per la protezione delle persone secondo il capoverso 1 lettere b–f sono necessa- rie misure di sicurezza architettoniche o tecniche, il Servizio fornisce consulenza alle persone minacciate. La Confederazione può assumere i relativi costi in parte o integralmente.

Art. 7 cpv. 1 e 1bis 1 Il Servizio si occupa della protezione delle persone secondo l’articolo 6 capo- verso 1 lettere a–e anche all’estero, sempre che lo consideri necessario. A questo scopo può impiegare personale federale o cantonale. L’organizzazione della prote- zione di agenti particolarmente minacciati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS che si trovano all’estero è di competenza del rispettivo dipartimento. 1bis D’intesa con l’unità organizzativa competente e il DFF, il DFGP può ordinare, nel singolo caso, una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui all’articolo 6 capoverso 1bis.

Art. 13 cpv. 2 2 Il Servizio tiene una documentazione relativa agli eventi, nonché una raccolta di dati sulle persone minacciate, nella misura in cui siano utili per l’adempimento dei suoi compiti di protezione. I dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente sono distrutti non appena non sono più necessari all’adempimento dei compiti di prote- zione. I dati relativi alle persone minacciate sono distrutti due anni dopo la fine del bisogno di protezione. Il DFGP disciplina in dettaglio l’uso della raccolta di dati.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

2 luglio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente del Consiglio federale, Didier Burkhalter La cancelliera federale, Corina Casanova

2292