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AS 2014 2305

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

Modifica del 25 giugno 2014

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visto l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 6 luglio 1983 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti è modificato come segue:

N. 1

1. Antinfettivi

Codice ATC2 Designazione della merce

A07A antinfettivi intestinali J01 antibiotici per uso sistemico J02 antimicotici per uso sistemico J04A medicamenti per il trattamento della tubercolosi

Codice ATCvet3 Designazione della merce

QA07A antinfettivi intestinali QG51 antinfettivi e antisettici per uso intrauterino QJ01 antibatterici per uso sistemico QJ51 antibatterici per uso intramammario QP51 antiprotozoari

1 RS 531.215.31 2 Il codice ATC (Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito dell’OMS (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), all’indirizzo: www.whocc.no > ATC/DDD Index. 3 Il codice ATCvet (Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico per prodotti di medicina veterinaria) può essere consultato in inglese (versione ufficiale) sul sito dell’OMS (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology), all’indirizzo: www.whocc.no/ATCvet > ATCvet Index.

2014-0633 2305

Costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti. O RU 2014

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

25 giugno 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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