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AS 2014 2317

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

Modifica del 2 luglio 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 e del 22 giugno 20111 concernente la vigilanza nella previdenza professionale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 e 3

2 I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.

3 La Commissione di alta vigilanza fissa l’importo della tassa di vigilanza annuale di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 in base ai costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l’esercizio corrispondente.

Art. 7 Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza 1 La tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza per l’esercizio si compone di: a. una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza che sottostà alla legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio; b. una tassa supplementare. 2 La tassa supplementare copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l’attività di alta vigilanza, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti della tassa di base e degli emolumenti. Essa ammonta al mas- simo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all’istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall’istituto di previdenza. 3 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza alle autorità di vigi- lanza nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio. 4 Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero degli istituti di previdenza, degli assicurati attivi e delle rendite versate è il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio in questione. 5 Per gli istituti di previdenza in liquidazione, la tassa viene prelevata l’ultima volta per l’esercizio in cui è emessa la decisione di liquidazione.

2014-0276 2317

Vigilanza nella previdenza professionale. O RU 2014

Art. 8 Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell’istituto collettore e delle fondazioni d’investimento 1 La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell’istituto collettore e delle fondazioni d’investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l’attività di vigilanza diretta nel corso dell’esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d’investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti: a. fino a 100 milioni di franchi: al massimo 0,030 per mille; b. da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: al massimo 0,025 per mille; c. da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: al massimo 0,020 per mille; d. oltre 10 miliardi di franchi: al massimo 0,012 per mille. 2 Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente. 3 Le fondazioni d’investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimo- nio separato. Ciascun gruppo d’investimento è considerato un patrimonio separato. 4 La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

5 Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è deter-

minante la chiusura dei conti dell’istituto per l’anno che precede l’esercizio in que- stione.

Art. 9 cpv. 1 lett. h 1 Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio Quadro tariffario in franchi

h. abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale 500– 5 000

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2014 L’articolo 6 capoversi 2 e 3, nonché gli articoli 7 e 8 della modifica del 2 luglio

2014 sono applicabili per la prima volta all’esercizio 2014.

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Vigilanza nella previdenza professionale. O RU 2014

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2 luglio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Vigilanza nella previdenza professionale. O RU 2014

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