AS 2014 2365
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi
Ordinanza sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi (Ordinanza sulla licenza di navigazione d’altura)
Modifica del 15 luglio 2014
L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 20061 sulla licenza di navigazione d’altura è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19532 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; visto l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 marzo 19713 sugli yacht marittimi svizzeri,
Art. 1 cpv. 4 Abrogato
Art. 2 cpv. 1 lett. a e g, cpv. 2
1 Per ottenere una licenza di navigazione d’altura, il candidato deve:
a. aver compiuto 16 anni; g. aver pagato le tasse (art. 2a). 2 L’età minima per presentarsi all’esame è di 16 anni compiuti. Per essere ammessi all’esame, i candidati minorenni devono presentare un’autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale.
Art. 2a Tasse 1 Le tasse sono stabilite nell’allegato 1. Il loro importo è verificato ogni cinque anni ed eventualmente adeguato. 2 Per oneri straordinari gli enti esaminatori possono riscuotere tasse speciali in base al dispendio di tempo.
2013-2937 2365
O sulla licenza di navigazione d’altura RU 2014
3 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, sono applicabili le dispo- sizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.
Art. 4 Attestato di soccorritore 1 Il candidato può ottenere l’attestato di soccorritore seguendo una formazione di pronto soccorso riconosciuta a livello ufficiale. 2 La data di tale attestato può precedere di sei anni al massimo quella della presenta- zione dell’incarto completo.
3 Sono esentati da tale attestato:
a. medici, dentisti, veterinari e farmacisti; b. il personale sanitario diplomato.
Art. 10 cpv. 1 e 2 1 È ammesso a certificazione della pratica di navigazione l’attestato di navigazione approvato dall’USNM conformemente all’allegato 3.
2 Una copia del libro di bordo può essere richiesta in qualsiasi momento.
Art. 13 Condizioni 1 Un circolo nautico o una scuola di navigazione marittima può chiedere per scritto all’USNM il riconoscimento come autorità o ente esaminatore per il rilascio della licenza di navigazione d’altura.
2 L’USNM approva la domanda se le seguenti condizioni sono adempiute:
a. il richiedente dispone di un gruppo di esaminatori che può esaminare il numero minimo di candidati all’anno prescritto dall’articolo 14 capoverso 2; b. il richiedente o i centri di formazione ad esso affiliati devono attestare di aver formato almeno 120 candidati nell’anno di presentazione della richiesta e altrettanti nell’anno successivo; c. due anni dopo la presentazione della domanda il richiedente effettua un esame di prova sotto la supervisione dell’USNM; il richiedente deve inol- trare all’USNM per approvazione al più tardi sei mesi prima dell’esame di prova l’elenco delle domande d’esame inclusi gli esercizi sulle maree e gli esercizi di carteggio nautico con i rispettivi formulari e tabelle in tre copie.
Art. 14 cpv. 1 e 2 1 L’ente esaminatore o i centri di formazione affiliati effettuano sistematicamente i corsi di formazione necessari per l’ottenimento della licenza di navigazione d’altura.
2 L’ente esaminatore deve esaminare annualmente almeno 120 candidati.
4 RS 172.041.1
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Art. 16 cpv. 1 e 3
1 L’USNM verifica almeno ogni cinque anni se i requisiti di un ente esaminatore
riconosciuto secondo gli articoli 14 e 15 sono sempre soddisfatti. Se non lo sono più, revoca il riconoscimento.
3 Se l’ente esaminatore è in liquidazione, l’USNM revoca il riconoscimento.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 La presente ordinanza è completata con l’allegato 3.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.
15 luglio 2014 Ufficio svizzero della navigazione marittima: Reto Dürler
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Allegato 1
Esame
N. 17, 18 e 20
17. Le tasse sono stabilite come segue:
franchi
Esame 300 Esame parziale 200 Primo rilascio della licenza 250 Cambio/duplicato/adeguamento della licenza 150 Estensione della licenza 200
18. Le tasse devono essere pagate al momento dell’iscrizione. Non vengono rim-
borsate se il candidato non si presenta all’esame o non lo supera. 20. A seconda delle conoscenze specialistiche richieste, la tariffa oraria per oneri straordinari ammonta a 100–200 franchi.
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Allegato 3 (art. 10)
Formazione nautica in mare
1. Le capacità e le operazioni che permettono di condurre yacht marittimi devono
essere menzionate sull’attestato di navigazione. 2. Durante la formazione le conoscenze nautiche e la capacità di effettuare con sicu- rezza le manovre descritte qui di seguito devono essere verificate e confermate da un conducente idoneo con l’apposizione della sua firma: a. conoscenze generali sugli yacht, conoscenze sul loro uso, sulla collocazione dell’equipaggiamento di sicurezza nonché sulla verifica del motore e della vela; b. conoscenza delle norme di prevenzione delle collisioni; c. manovre di ancoraggio e ormeggio; d. manovre all’interno di un porto; e. manovra uomo in mare; f. valutazione delle condizioni del tempo e del moto ondoso; g. navigazione sicura, determinazione della propria posizione, scelta della rotta idonea.
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