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AS 2014 2387

Regolamento d'esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Traduzione1

Modifica del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottata dall’Assemblea dell’Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 2 ottobre 2013 Entrata in vigore il 1° luglio 2014

Regola 44ter [Soppressa]

Regola 66 Procedura in seno all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale

66.1 e 66.1bis [Invariati]

66.1ter Ricerche supplementari L’amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale esegue una ricerca («ricerca supplementare») al fine di scoprire i documenti di cui alla regola 64 che sono stati pubblicati o che sono divenuti accessibili a tale amministrazione a fini di ricerca dopo la data in cui il rapporto di ricerca internazionale è stato redatto, a meno che essa ritenga la ricerca priva di interesse. Se l’amministrazione constata che sussiste una delle situazioni di cui all’articolo 34.3) o 4) o alla regola 66.1.e), la ricerca supplementare verte esclusivamente sulle parti della domanda internazionale oggetto dell’esame preliminare internazionale. 66.2–66.8 [Invariati]

1 Dal testo originale francese (RO 2014 2387).

2014-0389 2387

Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2014

Regola 70 Rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità stabilito dall’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale (rapporto d’esame internazionale)

70.1 [Invariato]

70.2 Base del rapporto

a)–e) [Invariate] f) Il rapporto indica la data in cui è stata eseguita una ricerca supplementare ai sensi della regola 66.1ter o che la ricerca supplementare non è stata eseguita. 70.3–70.17 [Invariati]

Regola 94 Accesso agli archivi

94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio internazionale

a) [Invariata] b) L’Ufficio internazionale, dietro richiesta di chiunque, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale, e fatto salvo l’articolo 38, rilascia, dietro rimborso delle spese di questo servizio, copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi c) [Invariata]

94.2 e 94.3 [Invariati]

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