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AS 2014 2403

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 16 ottobre 2013 Entrata in vigore il 1° aprile 2014

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Il nuovo testo della regola 36 par. 1 è il seguente: (1) Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a una domanda anteriore di brevetto europeo ancora pendente.

Alla regola 38 è aggiunto il par. 4 seguente: (4) Il regolamento sulle tasse può prevedere una tassa suppletiva in aggiunta alla tassa di deposito per le domande divisionali depositate sulla base di una domanda anteriore a sua volta divisionale.

Il nuovo testo della regola 135 par. 2 è il seguente: (2) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui all’articolo 121 paragrafo 4 nonché quelli di cui alla regola 6 paragrafo 1, regola 16 paragrafo 1 lettera a), regola 31 paragrafo 2, regola 36 paragrafo 2, regola 40 paragrafo 3, rego- la 51 paragrafi 2–5, regola 52 paragrafi 2 e 3, regole 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 e regola 112 paragrafo 2.

Art. 2 (1) La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2014. (2) È applicabile alle domande divisionali presentate a decorrere da tale data.

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2014 2403).

2014-0583 2403

Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2014

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