AS 2014 2405
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento d’esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 13 dicembre 2013 Entrata in vigore il 1° aprile 2014
Traduzione1
Art. 1 Il nuovo testo della regola 6 del regolamento di esecuzione della CBE è il seguente:
Regola 6 Presentazione di traduzioni e riduzione delle tasse (1) Una traduzione ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 2 deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. (2) Una traduzione ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 4 deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dal deposito del documento. Questo vale anche per le richieste ai sensi dell’articolo 105a. Se il documento è un atto di opposizione o di ricorso, una motivazione di ricorso o una richiesta di revisione, il termine per la presentazione della traduzione è prorogato fino alla scadenza del termine di opposi- zione o di ricorso, del termine per la presentazione della motivazione di ricorso o della richiesta di revisione, se questo termine scade più tardi. (3) Se una delle persone di cui all’articolo 14 paragrafo 4 presenta una domanda di brevetto europeo o una richiesta di esame in una delle lingue ammesse, la tassa di deposito o la tassa di esame è ridotta ai sensi del regolamento relativo alle tasse. (4) Beneficiano della riduzione di cui al paragrafo 3: a) le piccole e medie imprese; b) le persone fisiche; oppure c) le organizzazioni non a scopo di lucro, le università e gli organi di ricerca pubblici. (5) Ai fini del paragrafo 4 a) si applica la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L 124, pag. 36) del 20 maggio 2003.
1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2014 2405).
2014-0581 2405
Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2014
(6) Un richiedente che intende beneficiare della riduzione della tassa secondo il paragrafo 3, deve dichiarare di essere un’entità o una persona fisica ai sensi del paragrafo 4. Se l’Ufficio ha motivo di dubitare della buona fede di tale dichiara- zione, può invitare il richiedente a produrre delle prove. (7) Se vi sono più richiedenti, ognuno di essi deve essere un’entità o una persona fisica ai sensi del paragrafo 4.
Art. 2 Il nuovo testo dell’articolo 14 (1) del regolamento sulle tasse2 è il seguente: (1) La riduzione prevista dalla regola 6 paragrafo 3 della Convenzione ammonta al
30 per cento della tassa di deposito o della tassa di esame.
Art. 3 Le disposizioni menzionate nell’articolo 1 e nell’articolo 2 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2014.
Art. 4 (1) La regola 6 CBE e l’articolo 14 (1) del regolamento sulle tasse, come modificati in virtù dell’articolo 1 e dell’articolo 2 della presente decisione, sono applicabili alle domande di brevetto europeo presentate a decorrere dal 1° aprile 2014, nonché alle domande internazionali che entrano nella fase europea a decorrere da tale data. (2) La regola 6 CBE e l’articolo 14 (1) del regolamento sulle tasse, come modificati in virtù dell’articolo 1 e dell’articolo 2 della presente decisione, sono applicabili alle opposizioni o ai ricorsi interposti a decorrere dal 1° aprile 2014, nonché alle richie- ste di revisione, di limitazione o di revoca presentate a decorrere da tale data.
2 Non pubblicato nella RU.
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