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AS 2014 2469

AS 2014 2469

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 30 luglio 2014

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.4

30 luglio 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 3 e 16

Categoria Testo normativo dell’UE

3. equidi; sperma, ovuli ed Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio embrioni della specie equina 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrio- ni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/501/UE, GU L 222 del 26.7.2014, pag. 16. Decisione di esecuzione 2014/440/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda lʼammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati partecipanti ai Giochi equestri mondiali 2014 in Francia, versione della GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15. 16. prodotti della pesca, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre molluschi bivalvi, echino- 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da dermi, tunicati e gasteropodi cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, marini destinati al consumo echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della umano pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/472/UE, GU L 212 del 18.7.2014, pag. 19.

Cap. 3, n. 3

Categoria Testo normativo dell’UE

3. cavalli registrati Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/501/UE, GU L 222 del 26.7.2014, pag. 16. Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all’ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16. Decisione di esecuzione 2014/440/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda lʼammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati partecipanti ai Giochi equestri mondiali 2014 in Francia, versione della GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15.

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