AS 2014 2501
AS 2014 2501
Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
Modifica dell’11 agosto 2014
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 13 agosto 2014.4
11 agosto 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito
Cap. 1, n. 3
Categoria Testo normativo dell’UE
3. equidi; sperma, ovuli ed Decisione 2004/211/CE della Commissione, del
embrioni della specie equina 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autoriz- zano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/523/UE, GU L 233 del 6.8.2014, pag. 33. Decisione di esecuzione 2014/440/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda lʼammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati partecipanti ai Giochi equestri mondiali 2014 in Francia, versione della GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15.