AS 2014 2507
AS 2014 2507
Ordinanza sull’esportazione, l’importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)
Modifica dell’11 agosto 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 22 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:
I L’allegato 32 dell’ordinanza del 25 giugno 19973 sul controllo dei beni a duplice impiego è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.
11 agosto 2014 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.202 2 Non pubblicato nella RU. Il testo degli allegati 1–3 può essere ordinato presso la SECO, Controlli all’esportazione, Holzikofenweg 36, 3003 Berna, oppure consultato al sito www.seco.admin.ch >Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali. 3 RS 946.202.1
2014-1954 2507
O sul controllo dei beni a duplice impiego RU 2014