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Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS)
Regolamento del Consiglio degli Stati (RCS) (Sistema di voto elettronico)
Modifica del 22 marzo 2013
Il Consiglio degli Stati, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 20121, decreta:
I Il regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20032 è modificato come segue:
Art. 30 cpv. 1 1 Nei casi di cui all’articolo 44 capoverso 2, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona: a. gli oggetti in deliberazione trattati; b. le proposte; c. il risultato di votazioni ed elezioni; d. i nomi dei deputati scusati.
Art. 44 Espressione del voto
1 Ogni deputato vota dal proprio banco mediante il sistema di voto elettronico.
2 In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.
Art. 44a Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni 1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.
2 I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
3 Il presidente comunica il risultato della votazione.
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4 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:
a. nelle votazioni sul complesso; b. nelle votazioni finali; c. nelle votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all’articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale3; d. a richiesta di almeno dieci deputati.
5 Sull’elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:
a. ha votato «sì»; b. ha votato «no»; c. si è astenuto; d. non ha partecipato al voto; o e. è scusato. 6 È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l’inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l’intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all’articolo 60 LParl o a causa di maternità, infortunio o malattia. 7 L’Ufficio può autorizzare, su richiesta, un’analisi scientifica dei risultati della votazione non pubblicati.
Art. 45, rubrica e cpv. 1 Votazione per alzata di mano 1 Nelle votazioni per alzata di mano di cui all’articolo 44 capoverso 2 si può rinun- ciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.
Art. 46 Votazione per appello nominale 1 Nei casi di cui all’articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nomi- nale se la mozione d’ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati. 2 Nelle votazioni per appello nominale il segretario della Camera chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.
3 Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la
loro chiamata. 4 Dopo ogni risposta, il segretario della Camera comunica il risultato intermedio.
5 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deli- berazioni segrete.
3 RS 101
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II L’Ufficio del Consiglio degli Stati determina l’entrata in vigore della presente modi- fica.
Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013 Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2014.
8 novembre 2013 Ufficio del Consiglio degli Stati
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