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AS 2014 2603

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria

Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Modifica del 13 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 9a capoversi 3 e 6, 9b capoverso 4 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr),

Art. 11b, rubrica Chiusura di tratte a causa di lavori di costruzione

Art. 14 Perturbazioni dell’esercizio 1 In caso di perturbazioni dell’esercizio, il gestore dell’infrastruttura ha il diritto di impartire istruzioni agli utenti della rete. Questi ultimi e il gestore dell’infrastruttura, per ovviare alle perturbazioni e per garantire il trasporto pubblico, sono tenuti a informarsi e prestarsi reciprocamente aiuto mettendo a disposizione personale e materiale. 2 Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più giorni, il gestore dell’infrastruttura definisce le tratte alternative, le tracce e il servizio sostitutivo (orario d’emergenza) d’intesa con le imprese di trasporto ferro- viario interessate. Pubblica l’orario d’emergenza con le modalità adeguate. 3 L’orario d’emergenza assicura il miglior grado di utilizzo possibile della capacità disponibile. Esso garantisce le coincidenze previste nell’ambito del trasporto di viaggiatori. 4 Se a causa della perturbazione una tratta deve essere chiusa presumibilmente per più di 30 giorni, il gestore dell’infrastruttura determina la quota di traffico merci detenuta dalle diverse imprese di trasporto ferroviario sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa. Attribuisce le tracce sulla tratta alternativa a ogni impresa di trasporto ferroviario in funzione della rispettiva quota di traffico detenuta

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Accesso alla rete ferroviaria. O RU 2014

sulla tratta interessata dalla chiusura e sulla tratta alternativa. Può procedere alla revoca di tracce già attribuite al traffico viaggiatori e al traffico merci se ciò serve ad assicurare il miglior grado di utilizzo possibile della capacità. 5 Se la tratta alternativa attraversa le reti di più gestori dell’infrastruttura, questi istituiscono uno stato maggiore d’emergenza comune che assolve i compiti di cui ai capoversi 2–4.

Art. 19b cpv. 3bis 3bis Se la domanda non è inoltrata entro il termine stabilito, il diritto al buono insono- rizzazione decade.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

13 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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