AS 2014 2637
AS 2014 2637
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 21 agosto 2014
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029 e 1008.9027
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione 7.50
40 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione 7.50
50 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
1008. Altri cereali per la fabbricazione 7.50
90 27 di derrate alimentari,
con residui per il foraggiamento
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.
21 agosto 2014 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich