AS 2014 2751
AS 2014 2751
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 19 agosto 2014
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
19 agosto 2014 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 642.124
2014-2145 2751
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta. O RU 2014
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2015, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2015 3,0 0,25 20143 3,0 0,25 20134 3,0 0,25 20125 3,0 1,0 20116 3,5 1,0 20107 3,5 1,0 20098 4,0 1,5 20089 4,0 1,5 200710 3,5 1,0 200611 3,5 1,0 200512 3,5 1,0 200413 3,5 1,0 200314 4,0 1,5 200215 4,0 1,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.