AS 2014 2753
Ordinanza sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
Ordinanza sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale, OAAF)
del 20 agosto 2014
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 28 settembre 20121 sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF), ordina:
Art. 1 Domande raggruppate 1 Le domande raggruppate secondo l’articolo 3 lettera c LAAF sono autorizzate per informazioni su fattispecie avvenute dal 1° febbraio 2013. 2 Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso.
Art. 2 Contenuto di una domanda raggruppata
1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni:
a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all’origine della domanda; b. una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; e. il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile; g. un’esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo;
RS 672.51 1 RS 672.5
2014-1828 2753
O sull’assistenza amministrativa fiscale RU 2014
i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l’autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. 2 Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 16 gennaio 20132 sull’assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali è abrogata.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 2014.
20 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RU 2013 245