AS 2014 2765
AS 2014 2765
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 20 agosto 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 43a Aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni 1 Alle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per il montaggio e lo smontaggio dell’allesti- mento e delle installazioni delle manifestazioni e per la loro preparazione e la loro manutenzione. 2 L’articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifesta- zioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporanea- mente dell’articolo 7 capoverso 1 e dell’articolo 10 capoverso 4.
3 Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni sono aziende che
forniscono prestazioni per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni quali tournée, festival, concerti, commedie musicali, eventi di marketing, riunioni, eventi di gala o manifestazioni sportive.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2014.
20 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 822.112
2013-2658 2765
O 2 concernente la legge sul lavoro RU 2014