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AS 2014 2767

Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Modifica del 13 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sulle attività a rischio è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. c ed h

1 È necessaria un’autorizzazione per offrire le attività seguenti:

c. gite con gli sci o lo snowboard al di sopra del limite della vegetazione; h. arrampicata su roccia per più di una lunghezza di corda;

Titolo prima dell‘art. 13 Sezione 4: Obbligo di notifica per persone provenienti da Stati dell’UE o dell’AELS

Art. 13 cpv. 1

1 Per le persone con domicilio o sede nell’Unione europea (UE) o in uno Stato

dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sussiste l’obbligo di notifica ai sensi della legislazione sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi nelle professioni regolamentate.

Art. 14 cpv. 5bis 5bis Gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.

1 RS 935.911

2014-1531 2767

O sulle attività a rischio RU 2014

Allegato 1 n. 1 cpv. 2 lett. a

2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a. copia del certificato di domicilio, di un permesso di dimora o di un docu- mento di viaggio valido, se del caso con un visto;

Allegato 4 n. 3 n.5

3. Maestri di sport sulla neve

5. Patente vallesana di maestro di sci ottenuta prima del 31 dicembre 2003

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

13 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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