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AS 2014 2779

Ordinanza sull'imposizione del tabacco

Ordinanza sull’imposizione del tabacco (OImT)

Modifica del 20 agosto 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 ottobre 20091 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva 1 I fabbricanti di tabacchi manufatti e i gestori di depositi fiscali autorizzati (gestori) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane, entro il giorno 8 del mese, i tabacchi manufatti che nel corso del mese precedente sono stati:

Art. 29 Depositi doganali aperti (art. 16 cpv. 4 LImT) 1 La lavorazione e la gestione di tabacchi manufatti in un deposito doganale aperto devono essere previamente notificate per scritto alla Direzione generale delle dogane. 2 Il depositario o il depositante deve tenere un inventario dei tabacchi manufatti che si trovano in un deposito doganale aperto. Questo inventario si fonda sull’arti- colo 184 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane. In singoli casi l’Amministrazione delle dogane può esigere il rilevamento di ulteriori indicazioni, se necessario per il controllo della merce immagazzinata.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

20 agosto 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova