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AS 2014 2979

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione

Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OPQRI)

del 12 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera:

a. ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea (UE); tali programmi comprendono:

1. il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innova-

zione,

2. il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per

le attività di ricerca e formazione (Programma Euratom); b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi per la ricerca e l’innovazione dei programmi quadro di ricerca; c. ai progetti internazionali ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) e approccio allargato. 2 Disciplina le misure per la partecipazione della Svizzera alle attività di cui al capoverso 1: a. come Stato associato ai programmi quadro di ricerca dell’UE; o b. come Stato terzo o come Stato parzialmente associato. 3 Disciplina inoltre la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capo- verso 1.

RS 420.126 1 RS 420.1

2014-1030 2979

Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro RU 2014

4 Per la partecipazione della Svizzera alle attività escluse dal campo d’applicazione della presente ordinanza ma che ricevono fondi dei programmi quadro di ricerca dell’UE per la copertura dei costi amministrativi e di coordinamento si applica l’articolo 15.

Art. 2 Misure La Confederazione può adottare le seguenti misure: a. fornire informazione e consulenza; b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni; c. concedere sussidi per l’elaborazione di proposte di progetto per la parteci- pazione ai programmi quadro di ricerca di cui all’articolo 1 capoverso 1 let- tera a; d. concedere sussidi per la partecipazione a progetti, iniziative e programmi di cui all’articolo 1 capoverso 1; e. verificare l’utilizzo dei contributi e valutare la partecipazione svizzera.

Capitolo 2: Misure nell’ambito della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell’UE come Stato associato

Art. 3 Informazione e consulenza La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 e fornire loro consulenza per l’elabora- zione e la presentazione delle domande.

Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri: a. in comitati e istituzioni dell’Unione europea o dei suoi Stati membri nel set- tore della ricerca e dell’innovazione; b. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative, pro- getti e altre strutture, segnatamente imprese comuni secondo l’articolo 185 o

187 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nella sua

versione del 1° dicembre 20092 o nell’ambito del programma Euratom.

2 GU C 236 del 26.10.2012, p. 47

Misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro RU 2014 dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione. O

Art. 5 Sussidi per l’elaborazione di proposte di progetto 1 Per l’elaborazione di una proposta di progetto nell’ambito dei programmi quadro di ricerca di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può accordare un sussidio ai seguenti partecipanti: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo che assumono il coordina- mento amministrativo di un progetto, a condizione che la proposta di pro- getto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; b. imprese con sede in Svizzera che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto parallelamente all’attività di ricerca vera e propria, a condi- zione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; c. microimprese, piccole e medie imprese (PMI) indipendenti costituite in base al diritto svizzero, a condizione che la proposta di progetto sia la prima presentata dall’impresa interessata nell’ambito di una generazione di pro- grammi quadro di ricerca e che sia stata valutata da periti indipendenti inca- ricati dalla Commissione europea. 2 Sono considerate indipendenti le imprese non controllate o controllate per il 25 per cento al massimo del capitale e dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da altre imprese, altri enti pubblici o altre corporazioni di diritto pubblico singolar- mente o congiuntamente.

3 Sono considerate PMI le imprese con al massimo 249 posti di lavoro a tempo

pieno e con un fatturato annuo non superiore a 77,5 milioni di franchi o un bilancio annuo non superiore a 66,7 milioni di franchi. 4 I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta tramite decisione. L’importo è di

8000 franchi.

Art. 6 Sussidi per la partecipazione a iniziative, programmi e progetti 1 Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI può concedere sussidi a: a. centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e altre istituzioni a scopo non lucrativo; b. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 Possono essere concessi sussidi su richiesta se tali iniziative, programmi e progetti soddisfano importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione e se: a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o b. presuppongono la concessione di sussidi statali ai partecipanti.

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3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti:

a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino ai tassi di rimune- razione massimi fissati dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI); b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizza- zione della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della partecipazione sviz- zera;

4 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 7 Verifica, valutazione e rapporto

1 La SEFRI verifica l’utilizzo dei fondi che ha concesso.

2 Si assicura che la partecipazione svizzera alle attività di cui all’articolo 1 capo- verso 1 sia valutata.

3 Presenta periodicamente rapporto al Consiglio federale.

Capitolo 3: Misure nell’ambito della partecipazione della Svizzera come Stato terzo o come Stato parzialmente associato Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 8 Sussidi per la partecipazione a singoli progetti La SEFRI può concedere sussidi per la partecipazione a singoli progetti concernenti le attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 nella misura in cui l’UE autorizzi la partecipazione della Svizzera in qualità di Stato terzo o di Stato parzialmente asso- ciato.

Art. 9 Altre misure Per le misure di cui all’articolo 2 lettere a, b ed e si applicano gli articoli 3, 4 e 7.

Sezione 2: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a progetti nell’ambito dei programmi quadro di ricerca dell’UE

Art. 10 Tipi di sussidi e requisiti 1 Su richiesta la SEFRI può concedere a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera sussidi per:

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a. l’elaborazione di proposte di progetto; b. il sostegno di progetti. 2 I sussidi per l’elaborazione di proposte di progetto sono disciplinati dall’articolo 5.

3 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi a progetti che:

a. si svolgono nell’ambito di contratti tra i richiedenti e la Commissione euro- pea o un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea; e b. non sono finanziati in via eccezionale mediante i programmi quadro di ricerca dell’UE. 4 I sussidi ai partner di progetto svizzeri per il sostegno di progetti possono essere concessi soltanto se i costi di ricerca effettivi sono sostenuti in Svizzera. Sono fatti salvi i sussidi ai partner di progetto di svizzeri per costi: a. nell’ambito di subcontratti per lavori che non possono essere eseguiti in Svizzera; e b. derivanti dall’utilizzo di infrastrutture di ricerca al di fuori della Svizzera.

Art. 11 Calcolo dei sussidi 1 L’importo dei sussidi per l’elaborazione di proposte di progetto è disciplinato dall’articolo 5 capoverso 4.

2 I sussidi per il sostegno di progetti possono essere concessi per:

a. spese di personale, secondo le quote salariali usuali dei centri di ricerca uni- versitari e dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; queste quote si applicano anche alle altre istituzioni a scopo non lucrativo; per le imprese si applicano le quote salariali usuali fino ai tassi di rimunerazione massimi fissati dalla CTI; b. altre spese imputabili in modo comprovato alla realizzazione della ricerca e dell’innovazione; c. costi indiretti di ricerca (overhead) per un importo massimo del 25 per cento dei costi diretti di progetto di cui alle lettere a e b. 3 I sussidi di cui al capoverso 2 non superano i costi di promozione per i partecipanti svizzeri ai progetti previsti dal contratto con la Commissione europea o con un ente di promozione incaricato dalla Commissione europea considerando segnatamente: a. il tasso di rimborso stabilito nel contratto; b. un’eventuale riduzione, da parte della Commissione europea o dell’ente di promozione incaricato dalla Commissione europea, del sussidio richiesto da tutti partner al momento della presentazione del progetto. 4 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili, il Dipartimen- to federale dell’economia, della formazione e della ricerca definisce un ordine di priorità. Tale ordine si basa sui seguenti criteri:

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a. rinuncia al finanziamento di singoli settori di programma; b. riduzione percentuale dei costi di progetto, segnatamente dei costi overhead; c. preferenza per le domande dei centri di ricerca universitari, dei centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e di altre istituzioni a scopo non lucrativo; d. preferenza per le domande delle PMI rispetto a quelle di altre imprese.

Art. 12 Presentazione delle domande e decisione 1 Ogni istituzione inoltra tutte le domande di progetto nel proprio settore alla SEFRI mediante un servizio centralizzato interno.

2 Informa regolarmente la SEFRI su tutte le proposte di progetto presentate alla

Commissione europea o all’ente di promozione competente. 3 La SEFRI può stabilire termini di inoltro delle domande. Li pubblica sul suo sito Internet3.

4 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Sezione 3: Sussidi per la partecipazione della Svizzera a iniziative, programmi e progetti

Art. 13 Sussidi ai partecipanti 1 I sussidi per la partecipazione alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b e c possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese in presenza di un contratto tra l’istituzione richiedente e l’ente responsa- bile dell’attività. 2 I sussidi per la partecipazione alle attività non disciplinate da un contratto ai sensi del capoverso 1 possono essere concessi, su richiesta, a centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo, altre istituzioni a scopo non lucrativo e imprese con sede in Svizzera se il progetto è stato valutato positivamente: a. dall’ente responsabile dell’attività; o b. da un altro ente responsabile della valutazione dei progetti secondo il con- tratto tra la Svizzera e l’ente responsabile dell’attività.

3 www.sefri.admin.ch

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Art. 14 Diritto ai sussidi e calcolo dei sussidi; decisione

1 I sussidi per i partecipanti possono essere composti da:

a. la quota concessa in caso di associazione della Svizzera ai programmi qua- dro di ricerca dell’UE; b. la quota concessa dalla SEFRI come misura collaterale ai sensi dell’arti- colo 6 in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca. 2 Il diritto ai sussidi per le quote di cui al capoverso 1 è disciplinato dall’articolo 6 capoverso 2. 3 I sussidi per le attività per le quali la SEFRI concede sussidi come misura collate- rale in caso di associazione sono disciplinati dall’articolo 6 capoverso 3. I sussidi per le altre attività sono disciplinati dall’articolo 11 capoverso 2. 4 Per le attività disciplinate da un contratto tra la Svizzera e l’ente responsabile dell’attività la quota di sussidio di cui al capoverso 1 lettera a non supera i costi stabiliti nel contratto. Per le altre attività la quota è disciplinata dall’articolo 11 capoverso 3.

5 Se le domande presentate o prevedibili superano i fondi disponibili si applica

l’articolo 11 capoverso 4.

6 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.

Art. 15 Sussidi agli enti responsabili di attività La SEFRI può concedere sussidi agli enti responsabili di attività ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 per la copertura della quota della Svizzera ai costi ammi- nistrativi e di coordinamento che sono rimborsati dall’UE in caso di associazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca.

Capitolo 4: Diritto applicabile

Art. 16 Le domande di sussidi sono valutate secondo il diritto in base allo status di parteci- pazione della Svizzera applicato dalla Commissione europea o dall’ente di promo- zione incaricato dalla Commissione europea per la valutazione del progetto.

Capitolo 5: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 17 1 Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l’articolo 1 capoverso 1 il Dipartimento competente è autorizzato a concludere tratti

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internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Può delegare tale competenza a un ufficio federale.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 29 novembre 20135 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione è abrogata.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 172.010 5 RU 2013 4639, 2014 465