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AS 2014 3

Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (Ordinanza VIS, OVIS)

del 18 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 109e della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la responsabilità per il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) e il suo contenuto; b. i diritti d’accesso delle autorità a ORBIS; c. i diritti d’accesso delle autorità al sistema centrale d’informazione visti (C-VIS); d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d’accesso centrale alle autorità di cui agli articoli 17 e 18; e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati; f. i diritti delle persone interessate; g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

RS 142.512 1 RS 142.20

2013-0986 3

O VIS RU 2014

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. VIS Mail: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l’infrastrut- tura del C-VIS, la trasmissione di dati tra gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS UE)2; b. Stato terzo: Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); c. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; detti accordi figurano all’allegato 1 numero 1; d. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Dublino; detti accordi figurano all’allegato 1 numero 2.

Capitolo 2: Sistema nazionale d’informazione visti Sezione 1: Responsabilità, scopo e struttura del sistema

Art. 3 Responsabilità

1 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile di ORBIS.

2 Emana un regolamento sul trattamento che definisce segnatamente le misure

necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 4 Scopo ORBIS serve ai seguenti scopi: a. registrare e conservare i dati relativi alle domande di visto; b. trasferire nel C-VIS i dati registrati in applicazione del regolamento VIS UE3; c. dare accesso ai dati del C-VIS.

Art. 5 Contenuto e struttura

1 ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, definiti

nell’allegato 2. 2 I dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS UE4 sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS.

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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3 Tutte le modifiche e cancellazioni di dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS UE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite di ORBIS.

Sezione 2: Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS

Art. 6 Registrazione dei dati 1 Qualora una domanda di visto sia ricevibile secondo l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/20095 (codice dei visti UE), le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS, conformemente agli articoli 8–14 del regolamento VIS UE6, i dati men- zionati nell’allegato 2, iniziando dai dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, proseguendo con i dati delle categorie II–VI. 2 Se la domanda verte su un visto Schengen dei tipi A o C di cui all’articolo 11a lettere a–d dell’ordinanza del 22 ottobre 20087 concernente l’entrata e il rilascio del visto, i dati delle categorie I-VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all’arti- colo 5 capoverso 2. 3 Le autorità competenti per i visti registrano inoltre i dati della categoria VII men- zionati nell’allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen 1 Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l’autorità svizzera indica in ORBIS il nome dello Stato rappresentato. 2 Se l’autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l’esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schen- gen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

Art. 8 Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS 1 La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti al C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione. 2 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.

5 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

7 RS 142.204

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Art. 9 Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda 1 Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o sopprimere collega- menti tra fascicoli relativi a una domanda a motivo dell’appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia o perché viaggiano in gruppo conformemente all’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE8. 2 L’autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprime- re tali collegamenti.

Sezione 3: Accesso in rete al sistema ORBIS (art. 109c LStr)

Art. 10

1 Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per

svolgere i compiti assegnati loro: a. presso l’UFM:

1. la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata: nel quadro dei

loro compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione,

2. l’Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell’esame delle domande

d’asilo,

3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell’archiviazione,

4. la Sezione informatica e il Servizio delle statistiche: per effettuare le

statistiche sui visti,

5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le

domande sottostanti al diritto in materia di stranieri; b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d’identità ed emanare visti eccezionali; c. le rappresentanze svizzere all’estero e la Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per l’esame delle domande di visto; d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l’esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE; e. l’Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di presta- zioni e per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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f. presso l’Ufficio federale di polizia (fedpol):

1. il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per

la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera con- formemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr,

2. i servizi incaricati della gestione del sistema di ricerca informatizzato di

polizia (RIPOL): per l’identificazione delle persone nell’ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell’ordinanza RIPOL del 15 ottobre 20089,

3. i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la

Centrale operativa: per l’identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l’esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:

– per l’identificazione delle persone nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria, nell’ambito degli incarichi della poli- zia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell’ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di poli- zia – per la verifica dell’idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire un’analisi dei rischi,

5. il servizio competente in materia di documenti d’identità e di ricerche

di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora di queste persone,

6. il servizio incaricato della gestione del sistema automatizzato

d’identificazione delle impronte digitali (AFIS): per l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr,

7. il servizio competente presso l’Ufficio di comunicazione in materia di

riciclaggio di denaro: per l’identificazione delle persone e l’accerta- mento del loro statuto di dimora effettuati nell’ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i reati anteriori, la cri- minalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all’articolo 23 della legge del 10 ottobre 199710 sul riciclaggio di denaro; g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri; h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l’Ufficio federa- le dello stato civile: per l’esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all’autorità competente dell’identità dei fidanzati che non hanno fornito pro- va del loro soggiorno regolare;

9 RS 361.0 10 RS 955.0

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i. presso l’Ufficio federale di giustizia (UFG):

1. l’Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione

con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 198111 sull’assistenza in materia penale,

2. l’Ambito direzionale Diritto privato: in relazione con la procedura retta

dalla legge federale del 21 dicembre 200712 sul rapimento internazio- nale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti; j. il Servizio delle attività informative della Confederazione: per l’esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed ester- na della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; k. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conforme- mente alla LStr; l. l’Amministrazione federale delle contribuzioni: per l’adempimento dei suoi compiti:

1. nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sulle pre-

stazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio sviz- zero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull’acquisto di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull’acquisto) e nell’ambito dell’applicazione dell’imposta preventiva,

2. nell’ambito dell’esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di

assistenza amministrativa e giudiziaria; m. l’Amministrazione federale delle dogane: per l’adempimento dei suoi com- piti nell’ambito della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto sull’importazione di beni (imposta sull’importazione); n. la Sezione antifrode doganale: per l’adempimento dei suoi compiti legati all’identificazione delle persone.

2 I diritti di accesso sono disciplinati nell’allegato 2.

Capitolo 3: Sistema centrale d’informazione visti Sezione 1: Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)

Art. 11 1 Le autorità seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:

11 RS 351.1 12 RS 211.222.32 13 RS 120

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a. presso l’UFM:

1. la Divisione Entrata e la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei

loro compiti legati al settore dei visti,

2. le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le

domande d’asilo nei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l’esame di una domanda d’asilo,

3. l’Ambito direzionale Asilo: in vista dell’esame delle domande d’asilo

in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere, 4. il Servizio delle statistiche: per effettuare le statistiche sui visti confor- memente all’articolo 17 del regolamento VIS UE14; b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali; c. le rappresentanze svizzere all’estero e la missione svizzera presso l’ONU a Ginevra: per procedere all’esame delle domande di visto; d. il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l’esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del DFAE; e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia compe- tenti:

1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e

sul territorio svizzero,

2. per procedere alla verifica dell’identità del titolare del visto, esaminare

l’autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,

3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono

o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno sul territo- rio svizzero; f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti. 2 In qualità di punto d’accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 20).

3 I diritti di consultazione sono disciplinati nell’allegato 3.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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Sezione 2: Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità dei diritti di consultazione

Art. 12 Consultazione ai fini dell’esame delle domande di visto e dell’emanazione delle decisioni 1 La consultazione del C-VIS ai fini dell’esame delle domande di visto e delle rela- tive decisioni è effettuata conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 del regola- mento VIS UE15, in base a uno o più dei dati seguenti: a. numero della domanda; b. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; c. tipo e numero di documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza; d. nome, cognome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della per- sona giuridica che rivolge l’invito o che si assumerà presumibilmente le spe- se di sussistenza durante il soggiorno, nonché nome, cognome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica; e. impronte digitali; f. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti rilasciati prece- dentemente.

2 Conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS UE, in caso di

esito positivo della ricerca, l’autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richie- dente e ai fascicoli correlati secondo l’articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS UE.

Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero 1 La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e l’adempimento delle condizioni d’entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all’articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS UE16. 2 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle catego- rie I, II e V–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 18 para- grafo 4 del regolamento VIS UE. 3 La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell’identità del titolare del visto, dell’autenticità del visto e dell’adempimento delle condizioni d’entrata o di sog-

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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giorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto e delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS UE. 4 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle categorie di cui al capoverso 2 conformemente all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 14 Consultazione ai fini dell’identificazione 1 Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS UE17, se: a. la verifica del titolare di un visto secondo l’articolo 13 non dà esito; b. sussistono dubbi circa l’identità del titolare o circa l’autenticità del visto o del documento di viaggio; c. occorre verificare l’identità di una persona non titolare di un visto.

2 Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le

impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione in base ai dati seguenti: a. nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; o b. tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza. 3 La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita. 4 Se la ricerca dà un risultato positivo, l’autorità può consultare i dati delle catego- rie I–VII menzionati nell’allegato 3 conformemente all’articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS UE.

Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

1 La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente

secondo gli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/201318 (regolamento Dublino) è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo. 2 Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

18 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 30.

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3 Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS UE19. 4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’apparte- nenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d’asilo 1 La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d’asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l’asilo. 2 Se la consultazione in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all’articolo 14 capoversi 2 e 3. 3 Se la consultazione dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V–VII menzionati nell’allegato 3 possono essere consultati conformemente all’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS UE20.

4 Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell’appar-

tenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

Sezione 3: Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d’accesso centrale

Art. 17 Autorità federali autorizzate a chiedere dati 1 Le autorità federali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’arti- colo 109a capoverso 3 lettere a–c LStr: a. presso fedpol:

1. la Centrale operativa,

2. la Polizia giudiziaria federale,

3. il servizio Identificazioni internazionali;

b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:

1. la divisione Acquisizione,

2. la divisione Analisi,

3. la coordinazione Lotta al terrorismo,

4. la coordinazione Servizio informazioni vietato,

5. la coordinazione Lotta all’estremismo,

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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6. la coordinazione Non-proliferazione,

7. l’ambito Servizio degli stranieri;

c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:

1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale

del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell’arti- colo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 200721 sull’ammis- sione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA),

2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI),

Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale22.

Art. 18 Autorità cantonali e comunali autorizzate a chiedere dati Le autorità cantonali e comunali seguenti possono chiedere dati del C-VIS in virtù dell’articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr: a. le polizie cantonali; b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano; c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Art. 19 Procedura per l’ottenimento dei dati 1 Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d’accesso ai dati del C-VIS.

2 In caso d’urgenza eccezionale, un’autorità può presentare una domanda anche

oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successiva- mente se sono adempite tutte le condizioni di cui all’articolo 20 e se si trattava effettivamente di un caso d’urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

3 Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Art. 20 Condizioni per l’ottenimento dei dati La CO fedpol verifica: a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all’individuazione o all’investiga- zione dei reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di pro- cedura penale (CPP)23;

21 RS 142.201 22 RS 311.0 23 RS 312.0

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b. se in un caso specifico è giustificata la trasmissione dei dati; c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati con- tribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all’individuazione o all’investigazione dei reati di cui all’articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP.

Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati 1 Se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20, la CO fedpol consulta i dati del C-VIS. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo dei dati di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI24 (decisione VIS UE) e conformemente ai diritti di accesso definiti all’allegato 3. 2 Se la consultazione dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette all’autorità in modo sicuro i dati di cui all’articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Art. 22 Scambio di dati con Stati dell’UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS UE 1 Gli Stati membri dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il rego- lamento VIS UE25 possono rivolgere le loro domande per l’ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.

2 La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

3 La procedura è retta dall’articolo 19.

4 La CO fedpol può rivolgere una domanda all’autorità competente di uno Stato

membro dell’UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS UE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Capitolo 4: Consultazione di altre banche dati e VIS Mail

Art. 23 Consultazione di altre banche dati Al deposito di una domanda di visto, l’autorità competente per i visti consulta siste- maticamente, tramite ORBIS, sempreché sia autorizzata ad accedervi, le banche dati seguenti: a. il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) previsto dall’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200626;

24 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, nella versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

26 RS 142.513

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b. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) previsto dall’ordi- nanza RIPOL del 15 ottobre 200827; c. il sistema d’informazione Schengen (SIS) previsto dall’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201328; d. la banca dati sui documenti di viaggio rubati gestita dall’organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol (sistema ASF-STD) prevista dall’ordinanza Interpol del 21 giugno 201329.

Art. 24 VIS Mail Le autorità federali e cantonali competenti per i visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d’informazione seguenti: a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l’articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS UE30; b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l’articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS UE; c. l’informazione, secondo l’articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS UE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen.

Capitolo 5: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza Sezione 1: Trattamento dei dati

Art. 25 Principio del trattamento Soltanto le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno trasmesso al al C-VIS.

Art. 26 Conservazione dei dati in ORBIS

1 I dati di ORBIS sono conservati al massimo cinque anni.

2 Il termine inizia a decorrere:

a. dalla data di scadenza del visto, in caso di rilascio di un visto; b. dalla nuova data di scadenza del visto, in caso di proroga di un visto; c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato in ORBIS, in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;

27 RS 361.0 28 RS 362.0 29 RS 366.1

30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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d. dalla data della decisione dell’autorità competente per i visti, in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.

Art. 27 Cancellazione dei dati

1 Se una persona acquisisce la cittadinanza svizzera:

a. le autorità competenti per i visti cancellano senza indugio in ORBIS il fasci- colo relativo alla domanda della persona interessata e, all’occorrenza, i col- legamenti con i fascicoli del coniuge, dei figli e del gruppo con cui ha viag- giato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere; b. l’UFM informa senza indugio gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto. 2 Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l’UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni. 3 Se il rifiuto del visto è annullato dall’autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati in ORBIS dall’autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

Art. 28 Qualità dei dati 1 In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere o i dati del sistema ORBIS sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l’UFM è informato immediatamente per scritto.

2 L’UFM adotta immediatamente le misure necessarie.

Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS 1 Se necessario, in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conser- vati nel SIMIC, in ORBIS, nel sistema d’informazione RUMACA del Corpo delle guardie di confine o in un sistema d’informazione analogo delle polizie cantonali, per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all’arti- colo 30 del regolamento VIS UE31. 2 Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari ai fini della decisione VIS UE32. I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili. 3 L’utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1 e 2 costituisce un utilizzo fraudo- lento di dati ai sensi dell’articolo 120d LStr.

Art. 30 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali 1 I dati del C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un’organiz- zazione internazionale.

31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21 cpv. 1.

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2 In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un’organizzazione internazionale ai sensi dell’allegato del regolamento VIS UE33 per dimostrare l’identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell’articolo 31 del regolamento VIS UE: a. nome, cognome, cognome alla nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita; b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita; c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza; d. indirizzo del domicilio del richiedente; e. per i minori, nome e cognome dei detentori dell’autorità parentale o del tuto- re legale. 3 I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite nell’articolo 105 LStr.

Sezione 2: Diritti delle persone interessate

Art. 31 Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati 1 Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’UFM.

2 L’UFM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha

registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

3 Registra tutte le domande di diritto d’accesso.

4 Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati da un’autorità svizzera, l’UFM deve mettersi in contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. L’UFM informa l’interessato della trasmissione della domanda.

5 Tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.

6 Conferma per scritto e senza indugio all’interessato tutte le rettifiche o cancellazi- oni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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Art. 32 Obbligo d’informare 1 Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è infor- mato per scritto: a. dell’identità del detentore della collezione; b. delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS; c. delle categorie di destinatari dei dati; d. della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS; e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l’esame della do- manda; f. dell’esistenza del diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). 2 La persona fisica o giuridica che ha rivolto un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Art. 33 Risarcimento danni La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di ORBIS è retta dalla legge del 14 marzo 195834 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.

Sezione 3: Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 34 Sicurezza dei dati La sicurezza dei dati è retta da: a. l’ordinanza del 14 giugno 199335 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD); b. il capitolo dell’ordinanza del 9 dicembre 201136 sull’informatica nell’Ammi- nistrazione federale (OIAF) dedicato alla sicurezza informatica; c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 200437 sulla sicurezza informatica nell’Amministrazione fede- rale.

34 RS 170.32 35 RS 235.11 36 RS 172.010.58

37 Scaricabili sotto:

www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica

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Art. 35 Statistiche 1 Per l’adempimento dei suoi compiti legali, l’UFM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti in ORBIS.

2 Pubblica le statistiche più importanti.

3 Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano. 4 In collaborazione con l’Ufficio federale di statistica può parimenti allestire statisti- che concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall’allegato 3. 5 In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati 1 Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina con gli uffici coinvolti l’esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2. 2 I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di: a. informare le persone che trattano i dati; b. istruire queste persone; c. effettuare i controlli necessari; d. colmare tempestivamente le lacune; e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati 1 Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’IFPDT collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali. 2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale. 3 L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo l’articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS UE38 e gli articoli 8 paragrafo 5 e 11 della decisione VIS UE39. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

38 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

39 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 21 cpv. 1.

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Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza VIS del 6 luglio 201140 è abrogata.

Art. 39 Modifica di un altro atto normativo La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato 4.

Art. 40 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2014.

18 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

40 RU 2011 3861 4379 4451

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Allegato 1 (art. 2 lett. c e d)

1. Accordi d’associazione a Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200441 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. Accordo del 26 ottobre 200442 sotto forma di scambio di lettere tra il Consi- glio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comita- ti che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecu- tivi; c. Convenzione del 22 settembre 201143 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confede- razione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; d. Accordo del 17 dicembre 200444 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; e. Accordo del 28 aprile 200545 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f. Protocollo del 28 febbraio 200846 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

41 RS 0.362.31 42 RS 0.362.1 43 RS 0.362.11 44 RS 0.362.32 45 RS 0.362.33 46 RS 0.362.311

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2. Accordi d’associazione a Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono: a. Accordo del 26 ottobre 200447 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; b. Accordo del 17 dicembre 200448 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; c. Protocollo del 28 febbraio 200849 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera; d. Protocollo del 28 febbraio 200850 tra la Confederazione Svizzera, la Comu- nità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

47 RS 0.142.392.68 48 RS 0.362.32 49 RS 0.142.393.141 50 RS 0.142.395.141

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Allegato 2 (art. 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 10 cpv. 2 )

Diritti d’accesso a ORBIS Legenda Livelli d’accesso A: Consultazione in rete B: Trattamento e trasferimento dei dati al C-VIS conformemente al regolamento VIS UE51 Vuoto: Nessun accesso Unità organizzative AFC: Amministrazione federale delle contribuzioni AFD: Amministrazione federale delle dogane, comprese la Sezione antifrode doganale, assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale CC: Centrale di compensazione CP: Autorità cantonali di polizia operanti sul territorio svizzero nell’ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri DDPS: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri: Segreteria di Stato generale, Direzione consolare e Direzione politica Fedpol: Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico, Polizia giudiziaria federale (PGF), Ufficio centrale nazionale Interpol, Centrale opera- tiva, Sezione Documenti d’identità e ricerche di persone scomparse, AFIS DNA Services, Sezione MROS, Sezione ricerche RIPOL MIGRA: Autorità cantonali, regionali e comunali competenti in materia di stranieri OCF: Organi federali e cantonali che svolgono i controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero ed emanano i visti RSE: Rappresentanze svizzere all’estero e Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra – CT: Collaboratore trasferibile o collaboratore responsabile, decide in merito alle domande di visto – CL: Collaboratore locale, senza competenza decisionale SC: Uffici dello stato civile e rispettive autorità di vigilanza nonché Uffi- cio federale dello stato civile TAF: Tribunale amministrativo federale: terza, quarta e quinta corte UFG: Ufficio federale di giustizia: Divisione assistenza giudiziaria interna- zionale, Ambito direzionale Diritto privato

51 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 lett. a.

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UFM: Ufficio federale della migrazione: – I: Sezione informatica e Servizio delle statistiche, Divisione Ammis- sione Dimora e Divisione Entrata – II: Servizio dei fascicoli, Ambito direzionale Asilo, Divisione Ammis- sione Mercato del lavoro

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Campi di dati UFM I UFM II MIGRA OCF CP SC Fedpol SIC TAF RSE RSE DFAE CC UFG AFC AFD CT CL

I. Dati relativi al deposito della domanda Numero della domanda A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura: domanda depositata B A B B A A A A A B B B A A A A Autorità competente, ubicazione B A B B A A A A A B B B A A A A Su mandato di rappresentanza di un altro B A B B A A A A A B B B A A A A Stato Schengen Cognomi B A B B A A A A A B B B A A A A Nomi B A B B A A A A A B B B A A A A Data di nascita B A B B A A A A A B B B A A A A Luogo di nascita B A B B A A A A A B B B A A A A Nazionalità attuale e alla nascita B A B B A A A A A B B B A A A A Paese di nascita B A B B A A A A A B B B A A A A Sesso B A B B A A A A A B B B A A A A Tipo di documento di viaggio B A B B A A A A A B B B A A A A Autorità emittente B A B B A A A A A B B B A A A A Numero del documento B A B B A A A A A B B B A A A A Data di rilascio / scadenza B A B B A A A A A B B B A A A A Luogo e data della domanda B A B B A A A A A B B B A A A A Persona ospitante e/o garante (cognomi, B A B B A A A A A B B B A A A A nomi, indirizzo) Se organizzazione o società: nome e indi- rizzo della società od organizzazione, cognome e nome della persona di contatto in seno alla stessa

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Campi di dati UFM I UFM II MIGRA OCF CP SC Fedpol SIC TAF RSE RSE DFAE CC UFG AFC AFD CT CL

Stati Schengen di destinazione B A B B A A A A A B B B A A A A Durata del B A B B A A A A A B B B A A A A soggiorno o del transito previsto Principali scopi del viaggio B A B B A A A A A B B B A A A A Date d’arrivo e di partenza dallo spazio B A B B A A A A A B B B A A A A Schengen previste Stato Schengen di prima entrata B A B B A A A A A B B B A A A A Indirizzo di domicilio del richiedente B A B B A A A A A B B B A A A A Professione attuale e datore di lavoro; per B A B B A A A A A B B B A A A A studente: nome dell’istituto scolastico Per minori: cognome e nome dei detentori B A B B A A A A A B B B A A A dell’autorità parentale o del tutore legale Fotografia del richiedente B A B B A A A A A B B B A A A A Impronte digitali del richiedente B B B B B B

II. Dati in caso di rilascio del visto Stato della procedura: rilasciato B A B B A A A A A B A B A A A A Luogo e data della decisione B A B B A A A A A B A B A A A A Autorità competente e ubicazione B A B B A A A A A B A B A A A A Su mandato di rappresentanza di un altro B A B B A A A A A B A B A A A A Stato Schengen (sì/no) Territorio in cui il titolare è autorizzato a B A B B A A A A A B A B A A A A viaggiare conformemente al codice dei visti UE52

52 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 1.

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Campi di dati UFM I UFM II MIGRA OCF CP SC Fedpol SIC TAF RSE RSE DFAE CC UFG AFC AFD CT CL

Numero d’entrate autorizzate durante il B A B B A A A A A B A B A A A A periodo di validità Durata di validità del visto: date di inizio e di B A B B A A A A A B A B A A A A scadenza Categoria di visto B A B B A A A A A B A A A A A A Numero della vignetta di visto B A B B A A A A A B A B A A A A Visto rilasciato su foglio separato (sì/no) B A B B A A A A A B A B A A A A Vignetta di visto completata a mano B A B B A A A A A B A B A A A A

III. Dati in caso di interruzione dell’esame della domanda Stato della procedura: interrotta B A B B A A A A A B A B A A A A Luogo e data della decisione B A B B A A A A A B A B A A A A Autorità competente e ubicazione B A B B A A A A A B A B A A A A Stato Schengen competente per trattare la B A B B A A A A A B A B A A A A domanda

IV. Dati in caso di rifiuto del visto Stato della procedura: rifiutato B A B B A A A A A B A B A A A A Per il conto di un altro Stato Schengen B A B B A A A A A B A B A A A A Luogo e data della decisione B A B B A A A A A B A B A A A A Autorità competente e ubicazione B A B B A A A A A B A B A A A A Motivi del rifiuto B A B B A A A A A B A B A A A A

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Campi di dati UFM I UFM II MIGRA OCF CP SC Fedpol SIC TAF RSE RSE DFAE CC UFG AFC AFD CT CL

V. Dati in caso di annullamento o revoca del visto Stato della procedura: annullamento, revoca B A B B A A A A A B A B A A A A Luogo e data della decisione B A B B A A A A A B A B A A A A Autorità competente e ubicazione B A B B A A A A A B A B A A A A Nuova data di scadenza B A B B A A A A A B A B A A A A Motivi dell’annullamento o della revoca B A B B A A A A A B A B A A A A

VI. Dati in caso di proroga del visto Stato della procedura: proroga B A B B A A A A A B A B A A A A Luogo e data della decisione B A B B A A A A A B A B A A A A Autorità competente e ubicazione B A B B A A A A A B A B A A A A Date di inizio e scadenza della proroga B A B B A A A A A B A B A A A A Numero della vignetta di visto del visto B A B B A A A A A B A B A A A A prorogato Periodo di proroga della durata del soggiorno B A B B A A A A A B A B A A A A autorizzata Territorio in cui il titolare del visto è autoriz- B A B B A A A A A B A B A A A A zato a viaggiare se la validità territoriale differisce da quella del visto d’origine Tipo di visto prorogato B A B B A A A A A B A B A A A A Motivi della proroga B A B B A A A A A B A B A A A A

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O VIS RU 2014

Campi di dati UFM I UFM II MIGRA OCF CP SC Fedpol SIC TAF RSE RSE DFAE CC UFG AFC AFD CT CL

Altro Incarti afferenti B A B B A A A A A B B B A A A A (parentela: coniuge, figli) Incarti afferenti (gruppo) B A B B A A A A A B B B A A A A Incarti successivi del richiedente B A B B A A A A A B B B A A A A

VII. Dati utili alle autorità svizzere Data d’emissione della dichiarazione di B A B B A A A A A B B B A A A A garanzia Identità e professione dei familiari B A B B A A A A A B B B A A A A Parentela con cittadini UE/AELS B A B B A A A A A B B B A A A A Stato civile B A B B A A A A A B B B A A A A Copertura delle spese di soggiorno B A B B A A A A A B B B A A A A Dichiarazione di garanzia (sì/no) B A B B A A A A A B B B A A A A Avviso temporaneo di trasmissione B A B B A A A A A B B B A A A A Numero personale SIMIC B A B B A A A A A B B B A A A A Durata del soggiorno autorizzato dal visto B A B B A A A A A B B B A A A A (> 90 giorni) Comunicazione dei visti rilasciati B A B B A A A A A B A B A A A A Fascicolo VIS Mail (avvisi) B B B B A B Allegati concernenti il richiedente il visto53 B B B B A B Emolumenti e spese B B B B B B

53 Allegati in formato pdf (documenti del richiedente il visto, note) che dopo la scansione di tutti i documenti saranno sostituiti da un fascicolo elettronico.

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Allegato 3 (art. 11 cpv. 3 e 35 cpv. 4)

Diritti d’accesso al C-VIS Legenda Livelli d’accesso A: Consultazione in rete Vuoto: Nessun accesso

1 Indica i dati consultabili esclusivamente nell’ambito dell’articolo 14

dell’ordinanza.

2 Indica che nel fascicolo correlato sono consultabili solo i dati

contrassegnati da un *. Servizi CO fedpol: Punto d’accesso centrale CP: Autorità cantonali di polizia che operano sul territorio svizzero nell’ambito degli incarichi inerenti al diritto in materia di stranieri DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri (Segreteria di Stato, Direzione consolare e Direzione politica) MIGRA: Autorità migratorie cantonali competenti per i visti e Comuni cui tali competenze sono state delegate OCF: Organi federali e cantonali che procedono a controlli alla frontiera esterna Schengen e sul territorio svizzero RSE: Rappresentanze svizzere all’estero e Missione svizzera presso l’ONU a Ginevra UFM: Ufficio federale della migrazione: – I: Pianificazione e risorse (PR) per fini statistici – II: Collaboratore specialista in materia di visti (Divisione Entrata e Divisione Ammissione Dimora) – III: Collaboratore specialista in materia di procedura Dublino (collaboratori della procedura d’asilo, sezioni Dublino) – IV: Collaboratore specialista in materia d’asilo (collaboratori della procedura d’asilo)

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C-VIS

Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE54

I. Dati relativi al deposito della domanda Numero della domanda A A A A A1 A A A1 A Stato della procedura: domanda A A A A A A A A depositata Autorità competente, ubicazione A A A A1 A A A1 A Su mandato di rappresentanza di un A A A A A altro Stato Schengen (quale?) Cognome, cognomi alla nascita A A* A* A A A A A A (o precedenti) Nomi A A* A* A A A A A A Data di nascita A A* A* A A A A A A Luogo di nascita A A* A* A A A A A A Nazionalità attuale A A A* A* A A A A A A Nazionalità alla nascita A A* A* A A A A A A Paese di nascita A A* A* A A A A A A Sesso A A* A* A A A A A A

54 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15 cpv. 1.

31

O VIS RU 2014

Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE

Tipo di documento di viaggio A A A A A A A A A Autorità rilasciante il visto A A A A A A A A Numero del documento A A A A A A A A Data di rilascio / scadenza A A A A A A A A Luogo e data della domanda A A A A A A A A Persona ospitante e/o garante (cognomi, A A A A A A A nomi, indirizzo); se società o organiz- zazione: ragione sociale e indirizzo della società o organizzazione, cogno- me e nome della persona di contatto in seno alla stessa Stati Schengen di destinazione A A A A A A A Durata del soggiorno o del transito A A A A A A A A prevista Principali scopi del viaggio A A A A A A A A Date d’arrivo e di partenza dallo spazio A A A A A A A Schengen previste Stato Schengen di prima entrata A A A A A A A A Indirizzo di domicilio del richiedente A A A A A A A Occupazione attuale e datore di lavoro; A A A A A A A per gli studenti: nome dell’istituto scolastico

32

O VIS RU 2014

Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE

Nel caso di minori: cognome e nome A A A A A A A del detentore dell’autorità parentale o del tutore legale Fotografia/e del richiedente A A A A A A A A A Impronte digitali del richiedente A A A A A Menzione «privo d’oggetto», per A A A A A l’impossibilità effettiva di produrre le impronte Menzione «privo d’oggetto», in quanto A A A A A le impronte non sono obbligatorie Impronte digitali registrate sì/no A A

II. Dati da indicare in caso di rilascio del visto Stato della procedura: visto rilasciato A A A A A A A A A A oppure procedura conclusa a motivo del ritiro della domanda Luogo e data della decisione A A A A A A A A A Autorità competente e ubicazione A A A A A A A A A A Per conto di un altro Stato Schengen A A A A A A A A A (quale?)

33

O VIS RU 2014

Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE

Territorio in cui il titolare del visto è A A A A A A A A A autorizzato a spostarsi conformemente al codice dei visti UE55 Numero di entrate autorizzate durante il A A A A A A A A periodo di validità del visto Durata di validità del visto: date di A A A A A A A A A inizio e di scadenza Tipo di visto A A A A A A A A A A Numero della vignetta di visto A A A A A A A A Visto rilasciato su foglio separato A A A A A A A A (sì/no) Vignetta di visto completata a mano A A A A A A A A Durata del soggiorno autorizzato dal A A A A A A A A A visto

III. Dati da indicare in caso di interruzione dell’esame della domanda Stato della procedura: interrotta A A A A1 A A A1 Per conto di un altro Stato Schengen A A A1 A A A1 (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A1 A A A1

55 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 1.

34

O VIS RU 2014

Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE

Luogo e data della decisione A A A A1 A A A1 Stato Schengen competente per l’esame A A A1 A A A1 della domanda

IV. Dati da indicare in caso di rifiuto del visto Stato della procedura: rifiutato A A A A1 A A A1 A Per conto di un altro Stato Schengen A A A1 A A A1 (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A1 A A A1 A Luogo e data della decisione A A A A1 A A A1 A Motivi del rifiuto A A A A1 A A A1 A

V. Dati da indicare in caso di annullamento o revoca del visto Stato della procedura: annullamento, A A A A A A A A A revoca Per conto di un altro Stato Schengen A A A A A A A A (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A A A A A A Luogo e data della decisione A A A A A A A A A Motivi dell’annullamento o della revoca A A A A A A A A A (inserire manualmente)

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE

VI. Dati da indicare in caso di proroga del visto Stato della procedura: proroga A A A A A A A A A A Per conto di un altro Stato Schengen A A A A A A A A A (quale?) Autorità competente e ubicazione A A A A A A A A A A Luogo e data della decisione A A A A A A A A A Date di inizio e scadenza della proroga A A A A A A A A A Numero della vignetta di visto del visto A A A A A A A A prorogato Periodo di proroga della durata autoriz- A A A A A A A A A zata del soggiorno Territorio in cui il titolare del visto è A A A A A A A A A autorizzato a spostarsi se la validità territoriale del visto prorogato differisce da quella del visto d’origine Tipo di visto prorogato A A A A A A A A A A Motivi della proroga A A A A A A A A A

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Campi di dati UFM I UFM II UFM III UFM IV MIGRA e OCF RSE DFAE CP CO fedpol statistiche visti asilo asilo OCF in controllo sul territorio qualità di frontiere svizzero Applicazione Procedura autorità del regola- d’asilo rilascianti mento i visti Dublino UE

VII. Collegamenti tra domande Fascicoli correlati (parentela: coniuge, A A2 A2 A A A A A figli) Fascicoli correlati (gruppo) A A A A A A Fascicoli successivi del richiedente A A A A A1 A A A1 A

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Allegato 4 (art. 39)

Modifica di un altro atto normativo

L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200656 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a Abrogata

Art. 9 lett. g L’UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri: g. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del DFAE: per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;

Allegato 1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui sotto.

56 RS 142.513

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Allegato 1 (art. 4 cpv. 3)

Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Legenda Livelli d’accesso: A: Consultazione online B: Trattamento W: Comunicazione via piattaforma TIC nel singolo caso Vuoto: Nessun accesso Abrogato Unità organizzative: AFC: Amministrazione federale delle contribuzioni AFCt: Autorità fiscali cantonali AFD: Amministrazione federale delle dogane, compresi l’Ufficio centrale antifrode doganale e l’Assistenza amministrativa e giudiziaria interna- zionale ASC: Autorità cantonali e comunali dello stato civile CdA: Autorità cantonali e comunali del controllo degli abitanti CDF: Controllo federale delle finanze Cit: Autorità cantonali preposte alla cittadinanza COM: Commissioni tripartite secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge federale dell’8 ottobre 199957 sui lavoratori distaccati in Svizzera CP: Comandi cantonali e comunali di polizia DFAE: Dipartimento federale degli affari esteri: Segreteria di Stato, Direzione politica e Direzione consolare fedpol: Ufficio federale di polizia: – I: Servizio giuridico – II: Polizia giudiziaria federale (PGF) – III: Ufficio centrale nazionale INTERPOL, Divisione Centrale operativa (compreso l’ufficio SIRENE), Sezione Documenti d’identità e ricer- che di persone disperse, Divisione Servizi AFIS / DNA, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) – IV: Sezione RIPOL ricerca di persone, sezione RIPOL ricerca di oggetti / reati non chiariti e sezione Sistemi di polizia I MIGRA: Autorità cantonali, regionali e comunali in materia di stranieri, autorità in materia di stranieri del Principato del Liechtenstein OCF: Organi federali e cantonali di controllo alla frontiera RSE: Rappresentanze e missioni svizzere all’estero SCAR: Servizi di coordinamento asilo e rifugiati

57 RS 823.20

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SIC: Servizio delle attività informative della Confederazione del Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) TAF: Tribunale amministrativo federale: – I: terza corte – II: quarta e quinta corte UCC: Ufficio centrale di compensazione UCL: Uffici cantonali e comunali del lavoro UFG: Ufficio federale di giustizia: Divisione Assistenza giudiziaria internazionale e Ambito direzionale Diritto privato UFM: Ufficio federale della migrazione: – I: Pianificazione e risorse – II: Collaboratore specialista in materia di stranieri, eccettuato il settore della cittadinanza – III: Servizio dei fascicoli – IV: Collaboratore specialista in materia di asilo – V: Collaboratore specialista in materia di cittadinanza

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Catalogo dei dati SIMIC Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM

MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt CdA AFC AFD I II III IV V I II III IV

I. Dati di base

1. Identità

Appellativi B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Cognomi B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Nomi B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Data di nascita B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Cittadinanza B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Sesso B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Stato civile B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A

2. Numero personale

ID personale SIMIC B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A (n. eDossier) N. pers. settore degli stranieri B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A N. pers. settore dell’asilo B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Numero d’assicurato AVS B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A

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Campi di dati SIMIC UFM Partner UFM

MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV

II. eDossier

1. Gestione dei fascicoli

Detentore del fascicolo A A B A A A A A A Trattato da collaboratore specialista B B B B B A A Trattato dal/fino B B B B B A A Stato del fascicolo A A B A A A A Data apertura fascicolo A A B A A A A A A Data di annullamento B B B B B A A A A Classe d’archiviazione B A B A A

2. Informazioni in merito al documento

Categorie (LStr, LAsi, LCit) B B B B B A A A A Designazione del documento B B B B B A A A A Data del documento B B B B B A A A A Collaboratore specialista competente B B B B B A A A A Provenienza (data/tipo) A A A A A A A A A Data di annullamento B B B B B A A A A

III. Fascicoli cartacei

1. Ubicazione dei fascicoli

Ubicazione B B B B B B A B B A A A A A

2. Informazioni in merito al fascicolo

Categoria fascicolo B A B B B A A A A A Numero fascicolo B A B B B A A A A A Motivo ordinazione B B B B B

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV

3. Contenuto fascicolo

Designazione del documento B B B B B A A A A Provenienza (collab. special., data) A A A A A A A A A A Data d’entrata A B A A A A A A A A Data d’uscita (ad es. documento di A B A A A A A A A A legittimazione del Paese d’origine)

IV. Altri campi di dati SIMIC

1. N. riferimento

N. riferimento B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento cantonale B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N. riferimento LCit B B B A B A A A B Comune B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fascicolo (ubicazione/data/ora B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A dalle–alle)

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2. Settore degli stranieri

a. Identità Data di registrazione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Statuto personale (codice) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A N. assicurazione sociale straniera B A A A B B A A A A A Paese d’origine B B B A A B B A A A A A A A A W A A Luogo d’origine B B B A A B B A A A A A A A W A A Statuto dal profilo del soggiorno B A A A B B A A A A A nel Paese di provenienza Cittadinanza del coniuge B B B A A B B B A A A A A A A Cittadinanza del partner registrato B B B A A B B B A A A A A A A Luogo di nascita B B B B B B B B A A A A A A A A A A W A A Nato/a in Svizzera B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A W A A Deceduto/a il B B A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Coniuge svizzero B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A W A A Il partner registrato è svizzero B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A W A A Libretto per stranieri dei genitori B B B A A B B A A A A Genitore svizzero B B B A A B B A A A A A A A A A A A A A A Cognomi, nomi dei genitori B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A W Cognomi, nomi, data di nascita B A A A B B A A A A A A A W dei figli Famiglia o gruppo (codice) B B B A A B A A A A W N. di famiglia B B B A A B A A A A o di gruppo N. di controllo del processo (PCN) B A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt CdA AFC AFD I II III IV V I II III IV

b. Indirizzi Indirizzo all’estero B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A Indirizzo in Svizzera B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A W A A Comune di residenza B B B B A B B B A A A A A A A A A A A A A A W A A Indirizzo postale B B B B A B B A A A A A A A A A A A A Indirizzo valido dal B B B B A B B A A A A A A A A A A A A A Indirizzo di contatto in Svizzera B A A A B B A A A A A A o all’estero del lavoratore distaccato

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c. Documenti di viaggio Tipo del documento di legittimazione B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A Autorità di rilascio B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A Data del rilascio e durata di validità B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A Numero B B A A A B B B A A A A A A A A A A A A d. Entrata Dati principali Paese limitrofo B A A A B B A A A A A A Rappresentanza all’estero responsabile B B A B A B A A A A A A A A A A A A A A A Decisione d’entrata valida dal/al B B A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A Durata probabile del soggiorno B B A B A B A A A A A A A A A A N. di familiari partecipanti al viaggio B B A A A B A A A A A A A A A A A A Professione B B A A A B A A A A A A A A A A A Condizioni d’entrata B B A A A B A A A A A A A A A A A A A Durata del soggiorno richiesta B B A A A B A A A A A A A e. Misure coercitive Tipo di carcerazione B B B A B A Inizio della carcerazione B B B A B A Fine della carcerazione B B B A B A Giorni di carcerazione B B B A B A Rimpatrio (sì/no) B B B A B A

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f. Soggiorno e partenza Numero del permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Statuto A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Dati sul rilascio del permesso A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Tipo di permesso A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Data effettiva d’entrata B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Data determinante per il domicilio B B A A A B A A A A A A A A Data cambiamento statuto B B A A A B A A A A A A A A Motivo della data determinante B B A A A B A A A A A A A Data di notificazione B B A A A B B A A A A A Autorizzazione valida dal/al B B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Autorità di rilascio A A A A A B A A A A A A A Tipo dell’ammissione (codice) B B A A A B B A A A A A A A A A A W A A Fotografia per la B B carta di soggiorno Impronte digitali per B B la carta di soggiorno Firma per la carta di soggiorno B B

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g. Decisioni preliminari in funzione del mercato del lavoro (AVOR) Riferimento all’ufficio del lavoro B B A B B A A A Durata di validità della decisione B B A A B A A A Tipo di contingente A A A A A A A A N. di contingente A A A A A A A A A Periodo del contingente B B A A B A A A A Unità del contingente A A A A A A A Data della registrazione B B B A A A A A Data della domanda B B B A A A A A Articolo (richiesto/autorizzato) B B B A A A A A N. di mesi (massimo/minimo) B B B A A A A A Stato del trattamento B B B A A A A A Motivazione B B B A A A A A Referenze della ditta B B B A A A A A h. Attività lucrativa Attività esercitata B B A B A B B B A A A A A A A A A A A A A A A A Posizione professionale B B A B A B B A A A A A A A A Inizio e fine dell’impiego B B A B A B B A A A A A A A A A A Paese di lavoro B B A A A B B A A A A A A A A A Attività lucrativa accessoria B B A B A B B A A A A A A A A N. ore di lavoro settimanali B B A A A B B A A A A A A A A A Luogo e indirizzo di distacco B A B B A A A A A A A Stato procedura notificazione Accordo B A B B A A A A A A A A A A libera circolazione UE/AELS Giorni di servizio già prestati B A B B A A A A A

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV Decisione negativa concernente B A B B A A A A A l’attività lucrativa indipendente secon- do OLCP (RS 142.203) Salario B B B B A A A i. Dati delle aziende N. dell’azienda SIMIC A A A A A A A A A A A A A A A Nome della ditta B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A Indirizzi B B A B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A Agglomerazione B B A B A B B A A A A A A A Gruppo economico B B A B A B B A A A A A A A Comune di lavoro B B A B A B B A A A A A A A A Ultima mutazione (utente/data) A A A A A A A A A A A A A A A Paese (codice) B B A B A B B A A A A A A A N. collettivo delle aziende B B A B A B B A A A A A A A Effettivo massimo ballerine per B B B A A A impresa Impresa B A B B A A A A j. Dati generali sulla cittadinanza N. e categoria del fascicolo B A B A B A A A A A Tipo e n. della pratica B A B A B A A A Lingua materna B A B A B A A A Data di nascita del coniuge B A B A B A A A Data di nascita del partner registrato B A B A B A A A Luogo di nascita B A B A B A A A Deceduto il B A B A B A A A Cognomi e nomi dei genitori B A B A B A A A Cittadinanza svizzera B A B A B A A A

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV Coniuge svizzero B A B A B A A A Il partner registrato è svizzero B A B A B A A A Genitore svizzero B A B A B A A A Tipo e durata del permesso B A B A B A A A di soggiorno Luogo d’origine B A B A B A A A Data di entrata e di uscita B A B A B A A A Indirizzo in Svizzera e all’estero B A B A B A A A Rappresentanza all’estero in caso di B A B A B A A A domanda dall’estero Tipo di naturalizzazione B A B A B A A A Comune di naturalizzazione B A B A B A A A Data della decisione B A B A B A A A Collaboratore specialista competente B A B A B A A A Data di naturalizzazione B A B A B A A A Data passaggio in giudicato B A B A B A A A A Ordini/provvedimenti presi B A B A B A A A Nome e indirizzo degli interessati B A B B A A A Controllo del disbrigo B A B B A A A k. Dati sulla cittadinanza relativi alla procedura di annullamento Data della decisione dell’ultima B B B procedura di naturalizzazione Data di nascita della persona la cui B B B naturalizzazione va annullata Data di nascita del coniuge o del B B B partner registrato

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV Data del matrimonio B B B Cognome e nome del coniuge svizzero B B B Data audizione diretta coniuge B B B Data audizione cantonale coniuge B B B Data separazione B B B Numero di mesi fino alla separazione B B B Dichiarazione unione coniugale B B B Data firma dichiarazione unione B B B coniugale Divorzio chiesto da B B B Data domanda divorzio B B B Data divorzio B B B l. eARB Numero della pratica B B Tipo di pratica B B Categoria B B Stato del trattamento B B Comunicazioni B B Utente eARB B B m. Misure d’allontanamento e di respingimento Data di notificazione B B A A A B B A A A A A A A Valevole dal/fino B B A A A B B A A A A A A A A A A A A A A Abrogato il B B A A A B B A A A A A A A A A Motivazione B B A A A B B A A A A A A A A A A Ramo economico B B A A A B B A A A A A Data della domanda B B A A A B B A A A A

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV Termine di partenza B B A A A B A B A A A A A A A A A A A Proroga del termine B B A A A B A B A A A A A A A A A A A di partenza fino Data di partenza B B A A A B B A A A A A A A A A A A Sospensione dal/al B B A A A B B A A A A A A A A A A A A Osservazioni come B B A A A B B A A A A A A A A da decisione n. Rapporto di controllo alla frontiera N. posto di confine B A A A A A B A A A A A A A A A Designazione posto di confi- B A A A A A B A A A A A A A A A A A ne/funzionario Luogo di passaggio della frontiera B A A A A A B A A A A A A A A A A A Entrata/partenza/sul terreno B A A A A A B A A A A A A A A A Mezzo di trasporto B A A A A A B A A A A A A A A A Motivo del trattenimento B A A A B A A A Passaggio di frontiera osservato da/non B A A A B A A A osservato Fatti B A A A B A A A Osservazioni interne B A A A B A A A Descrizione della falsificazione B A A A B A A A Data/ora del respingimento B A A A A A B A A A A A A A A A A A Stesura rapporto di polizia (sì/no) B A A A A A B A A A A A A A A A Motivi del respingimento (codice) B A A A A A B A A A A A A A A A A A Data/ora della consegna alla polizia B A A A A A B A A A A A A A A A o. Osservazioni strutturate Codici d’osservazione B B B A A B B A A A A A Codici d’osservazione validi dal/al B B B A A B B A A A

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV Collaboratore specialista B B B A A B B A A Utente B B B A A B B A A A Data della mutazione B B B A A B B A A A p. Ricerca del luogo di soggiorno Richiedente (cognomi/ indirizzo: B A A soltanto per conteggio finale tasse) q. Tasse Tasse delle autorità degli stranieri B B A A A B B Tasse delle autorità cantonali del B B A A B B lavoro Tasse delle autorità preposte alla B B A A B cittadinanza Saldo cassa B B B r. Protocollo delle mutazioni Tipo di mutazione A A A A A A A A A A A A Utente A A A A A A A A A A A A Data della mutazione A A A A A A A A A A A A Data dell’evento A A A A A A A A A A A A Data del rilascio A A A A A A A A A A A A A A Autorità decisionale e autorità A A A A A A A A A A A A richiedente Tipo di decisione A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

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3. Settore dell’asilo

a. Identità Religione B A B B A A A A A A A A A A A A A Lingua materna B A B B A A A A A A A A A A A A A A Gruppo etnico B A B B A A A A A A A A A A A A A Cittadinanza alla nascita B A B A A A A A A A A A W A A Luogo di nascita B A B A A A A A A A A A A W A A Codice d’origine B B B A A A A A A A A A A A A W A A Cognomi e nomi dei genitori B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A W A A Mezzi finanziari propri B A B B A A A A A A A Dichiarazione di garanzia B A B B A A A A A A A Indirizzi B A B A A B A A A A A A A A A A A A W A A Categorie di identità (codice NINA) B A B A A A A A

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b. Documenti del Paese d’origine Classificazione B A B B A A A A A A A A A A A A A (originale, copia, …) c. Procedura In generale: Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo degli interessati B A B A A A A A A A A A A A A A A Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A A A A Data di apertura della pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data del disbrigo della pratica B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Passaggio in giudicato B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Codice d’osservazione B A B A A A A A Data di deposito e di evasione del B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ricorso Collaboratore specialista competente A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali: N. di controllo del processo (NCP) B A B A A A A A A A B A A A A A Luogo e data del rilevamento B A B A A A A A A A B A A A A A Attribuzione / Ripartizione: Data di disbrigo B A B A A A A A A A A A A A A A della decisione d’attribuzione Motivo della mutazione B A B A A A A A A A A A A A A A Cantone interessato dalla ripartizione B A B A A A A A A A A A A A A A

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MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt AFC AFD I II III IV V I II III IV Data ripartizione B A B A A A A A A A A A A A A A Determinante sì/no B A B A A A A A A A A A A A A A Riga per commento B A B A A A A A A A A A A A A A Collaboratore specialista B A B A A A A A A A A A A A A A Documento di legittimazione settore dell’asilo: Categoria B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Data dell’allestimento B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Valevole fino B A B A A B A A A A A A A A A A A A A A Attività lucrativa B A A A A B A A A A A A A A A A Cognome e indirizzo B A A A A B A A A A A A A A A A A A del datore di lavoro Collaboratore B A B A A B A A A A A A A A A A A A A specialista Contributo speciale: Obbligo contributo speciale B A A A A A A A A A A A A Obbligo massimo B A A A A A A A A A A A A Saldo B A A A A A A A A A A A A Cronologia B A A A A A A A A A A A A

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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