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AS 2014 3111

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri

del 22 settembre 2014

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 15l capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE), ordina:

Art. 1 Settori, superfici determinanti e prezzi di settore I settori, le superfici determinanti per singolo posto di carcerazione e i prezzi di settore per m2 sono fissati come segue:

Settore Superficie Prezzo di settore determinante per per m2 (stato singolo posto di dell’indice carcerazione (in m2) 1° ottobre 2010)2

1 Sicurezza 1,7 5300

2 Amministrazione 1,9 5300

2a Autorità migratorie fino a 1,6 5300

3 Personale 1,6 5100

4 Detenuti 7,4 5100

5 Entrata e uscita 2,1 5100

5a Trasporto fino a 1,1 5100

6 Spazio abitativo 16,4 6700

7 Occupazione 8,6 3600

8 Economia domestica 5,7 6700

Superficie totale per posto fino a 48,1 di carcerazione

Art. 2 Supplemento per la sicurezza Il supplemento per la sicurezza ammonta a 85 000 franchi per singolo posto di carcerazione.

RS 142.281.3 1 RS 142.281 2 Indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, sottoindice edilizia, imposta sul valore aggiunto inclusa.

2013-2306 3111

Sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l’esecuzione RU 2014 delle misure coercitive di diritto degli stranieri. O del DFGP

Art. 3 Supplemento per le costruzioni sportive Per le costruzioni sportive, agli istituti con almeno 100 posti di carcerazione è con- cesso un supplemento di superficie fino a 2,9 m2 al massimo per singolo posto di carcerazione. Il supplemento è computato sul settore «detenuti».

Art. 4 Supplemento per le sistemazioni esterne in caso di nuove costruzioni Il supplemento per le sistemazioni esterne, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 9,0 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione3.

Art. 5 Supplemento per le attrezzature mobili in caso di nuove costruzioni Il supplemento per i costi relativi alle attrezzature mobili, compresi i supplementi in funzione della superficie, ammonta al 5,7 per cento dei costi riconosciuti secondo i gruppi 1–3 e 5 del Codice dei costi di costruzione Edilizia del Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione4.

Art. 6 Supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili in caso di trasformazioni In caso di trasformazioni è concesso un supplemento pari ai costi riconosciuti rela- tivi alle sistemazioni esterne e alle attrezzature mobili.

Art. 7 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di nuove costruzioni 1 In caso di nuove costruzioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati secondo le fasi di calcolo seguenti: 1. Per ogni settore la superficie in m2 viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore.

2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero 1 vengono sommati.

3. Alla somma ottenuta al numero 2 si aggiungono:

– la relativa percentuale per le sistemazioni esterne; – la relativa percentuale per le attrezzature mobili; – il supplemento per la sicurezza.

2 L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15k OEAE.

3 Numero di riferimento: SN 506 511:2012 (soltanto in ted.); ottenibile presso: CCC = Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, www.crb.ch 4 Numero di riferimento: SN 506 511:2012 (soltanto in ted.); ottenibile presso: CCC = Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione, www.crb.ch

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Art. 8 Formula di calcolo dei sussidi forfetari per singolo posto in caso di trasformazioni

1 Incaso di trasformazioni i sussidi forfetari per singolo posto sono calcolati

secondo la procedura seguente: 1. Per ogni settore la superficie in m2 viene moltiplicata per il pertinente prezzo di settore.

2. I prodotti delle moltiplicazioni di cui al numero 1 vengono sommati.

3. La somma di cui al numero 2 è moltiplicata per il grado d’intervento e di

rinnovamento.

4. Al prodotto della moltiplicazione di cui al numero 3 si aggiunge:

– il supplemento per le sistemazioni esterne e le attrezzature mobili; – il supplemento per la sicurezza moltiplicato per il grado d’intervento e di rinnovamento.

2 L’importo del sussidio della Confederazione è retto dall’articolo 15k OEAE.

Art. 9 Adeguamento dei costi riconosciuti in caso di trasformazioni che non raggiungono le superfici minime 1 Se, nel caso di una trasformazione, un istituto esistente non raggiunge le superfici di settore fissate per lo stabilimento tipo determinante, i costi riconosciuti per settore sono ridotti proporzionalmente al rapporto tra la superficie mancante e la superficie determinante. 2 La superficie mancante del settore «spazio abitativo» può essere compensata da un aumento di superficie nel settore «detenuti». In tal caso i costi determinanti per il settore «detenuti» possono essere aumentati al massimo del coefficiente di corre- zione 1,15.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 2014.

22 settembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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