AS 2014 3121
Ordinanza del Consiglio dei PF concernente i beni immateriali nel settore dei PF
Ordinanza del Consiglio dei PF concernente i beni immateriali nel settore dei PF
del 9 luglio 2014 Approvata dal Consiglio federale il 12 settembre 2014
Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 36 capoverso 4 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:
Sezione 1: Obblighi degli autori di beni immateriali
Art. 1 Obbligo di notifica Le persone legate da un rapporto di lavoro a un PF o a un istituto di ricerca del settore dei PF e che hanno contribuito a produrre beni immateriali ai sensi dell’arti- colo 36 capoversi 1 e 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF (autori di beni immate- riali) devono notificare immediatamente al PF o all’istituto di ricerca la produzione di tali beni immateriali.
Art. 2 Partecipazione alla tutela e allo sfruttamento 1 Gli autori di beni immateriali sono obbligati a partecipare alla procedura di tutela e al processo di sfruttamento dei beni immateriali. 2 Tale obbligo di partecipazione sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con il PF o l’istituto di ricerca.
Art. 3 Differimento della pubblicazione 1 Gli autori di beni immateriali non possono compromettere la tutela dei beni imma- teriali mediante una pubblicazione anticipata o in un altro modo. 2 Se le ricerche sono condotte in collaborazione con terzi, gli aspetti relativi alla confidenzialità devono essere definiti contrattualmente ai fini della tutela dei beni immateriali. Una successiva pubblicazione da parte degli autori di beni immateriali deve essere garantita. 3 La tutela dei beni immateriali non deve ritardare inutilmente la pubblicazione.
RS 414.172 1 RS 414.110
2013-2099 3121
Beni immateriali nel settore dei PF. O del Consiglio dei PF RU 2014
Sezione 2: Sfruttamento
Art. 4 Valutazione delle possibilità di sfruttamento Il PF o l’istituto di ricerca valuta se i suoi beni immateriali possono essere sfruttati economicamente e se lo sfruttamento è opportuno.
Art. 5 Cessione o conferimento di diritti 1 Se rinuncia allo sfruttamento dei suoi beni immateriali, il PF o l’istituto di ricerca cede agli autori, su richiesta di questi ultimi, i diritti sui beni immateriali o confe- risce loro diritti di utilizzazione sugli stessi. 2 Il tipo e l’estensione dei diritti da concedere, eventuali partecipazioni degli autori a esborsi del PF o dell’istituto di ricerca, nonché altre condizioni connesse con i diritti sono stabiliti di comune accordo. 3 Se il bene è un programma informatico, la cessione di diritti o il conferimento di diritti di utilizzazione deve avvenire solo nei confronti degli autori che hanno contri- buito in modo determinante al suo sviluppo.
Art. 6 Modalità di sfruttamento Il PF e gli istituti di ricerca possono affidare a terzi lo sfruttamento di diritti sui beni immateriali.
Sezione 3: Partecipazione agli utili
Art. 7 Principi 1 Gli utili realizzati con lo sfruttamento di beni immateriali sono ripartiti nel modo seguente: a. un terzo agli autori. Se il bene è un programma informatico, tale terzo va agli autori che hanno contribuito in modo determinante al suo sviluppo; b. due terzi al PF o all’istituto di ricerca. Il PF o l’istituto di ricerca cede una quota parte alle unità organizzative che hanno contribuito alla produzione. 2 Il PF o l’istituto di ricerca può rivendicare più dei due terzi degli utili se:
a. per la produzione dei beni immateriali ha dovuto sostenere costi di ricerca o altre spese particolarmente elevate; b. gli autori non hanno contribuito allo sfruttamento; oppure c. gli utili realizzati sono particolarmente elevati. 3 La decisione relativa alla possibilità di cui al capoverso 2 spetta alla direzione del PF o alla direzione dell’istituto di ricerca. Esse possono delegare tale competenza decisionale a uno dei loro membri.
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4 Le quote di ripartizione di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotte in misura proporzio- nale nel caso in cui terzi dispongano di diritti sugli utili realizzati con lo sfrutta- mento dei beni immateriali.
Art. 8 Calcolo degli utili determinanti 1 Gli utili determinanti per il calcolo della partecipazione si ottengono sottraendo dagli introiti lordi le spese complessive. 2 Per introiti lordi s’intendono tutti gli introiti in denaro e tutte le altre prestazioni valutabili in denaro e utilizzabili, ottenuti in contropartita per la concessione di diritti sui beni immateriali. 3 Sono considerate spese i costi che il PF e l’istituto di ricerca devono sostenere per la tutela e lo sfruttamento dei beni immateriali, nonché quelli che si attendono di dover sostenere a tal fine.
Sezione 4: Persone non legate da un rapporto di lavoro a un PF o a un istituto di ricerca
Art. 9 I PF e gli istituti di ricerca possono concordare per scritto con persone che non sono impiegate presso di essi la cessione di diritti su beni immateriali o il conferimento di diritti di utilizzazione su tali beni e l’applicazione di disposizioni della presente ordinanza.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 24 marzo 20042 sui beni immateriali e le partecipazioni nel settore dei PF è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
9 luglio 2014 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser Il direttore amministrativo, Michael Käppeli
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