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AS 2014 3133

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 12 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 41 cpv. 1 1 La persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale perio- dica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.

Art. 82 cpv. 1 1 I depositari autorizzati notificano entro il 10° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 641.611

2014-1446 3133

Imposizione degli oli minerali. O RU 2014

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