AS 2014 3133
Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)
Modifica del 12 settembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 41 cpv. 1 1 La persona assoggettata all’imposta deve presentare la dichiarazione fiscale perio- dica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.
Art. 82 cpv. 1 1 I depositari autorizzati notificano entro il 10° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 641.611
2014-1446 3133
Imposizione degli oli minerali. O RU 2014
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