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AS 2014 3139

AS 2014 3139

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 24 settembre 2014

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2014.4

24 settembre 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 1, n. 4

Categoria Testo normativo dell’UE

4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e nate e carni separate mecca- prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di nicamente di pollame, ratiti certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) tica; uova e ovoprodotti n. 952/2014, GU L 273 del 13.9.2014, pag. 1. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.

Cap. 3, n. 7

Categoria Testo normativo dell’UE

7. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e nate e carni separate mecca- prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di nicamente di pollame, ratiti certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) tica; uova e ovoprodotti n. 952/2014, GU L 273 del 13.9.2014, pag. 1.

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