AS 2014 3169
Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie
Ordinanza sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)
Modifica del 19 settembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sulle ferrovie del 23 novembre 19831 è modificata come segue:
Art. 4 lett. a A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente: a. l’ordinanza del 2 febbraio 20002 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF);
Art. 6 cpv. 1 1 I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalente- mente alla costruzione e all’esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sotto- stanno all’approvazione secondo l’articolo 18 Lferr. La procedura d’approvazione dei piani è disciplinata dall’OPAPIF3.
Art. 37c cpv. 1, 3 lett. a, d ed e nonché 5
1 I passaggi a livello devono essere muniti di barriere o mezze barriere.
3 Sono ammesse le seguenti eccezioni al capoverso 1:
a. ai passaggi a livello in cui l’installazione di barriere e mezze barriere su am- bedue le parti della linea ferroviaria comporta un onere sproporzionato e il traffico pedonale è inesistente o esiguo possono essere posati su un lato della linea ferroviaria un segnale a luci intermittenti e sull’altro una mezza bar- riera; d. se i binari sono utilizzati secondo le disposizioni per l’esercizio delle tranvie formulate nelle prescrizioni relative al servizio ferroviario, è sufficiente il segnale «Tram» previsto nell’articolo 10 capoverso 4 dell’ordinanza del 5 settembre 19794 sulla segnaletica stradale. Questo può essere completato, se necessario, con un impianto di segnali luminosi;
Art. 37d Impianti dei passaggi a livello Agli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello si applicano gli articoli 38 e 39. Fanno eccezione gli impianti di segnali luminosi complementari di cui all’articolo 37c capoverso 3 lettera d.
Art. 37f Misure di sostituzione in caso di eliminazione di passaggi a livello Se l’eliminazione di un passaggio a livello rende impraticabile una parte della rete di percorsi pedonali e di sentieri indicata nei piani cantonali, la sostituzione è discipli- nata dall’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 19855 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS).
Art. 83f Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 settembre 2014: eliminazione e adeguamento di passaggi a livello
1 Un passaggio a livello non conforme agli articoli 37a–37d nella versione del
19 settembre 2014 deve essere eliminato o adeguato. La domanda di eliminazione o adeguamento deve essere presentata presso l’autorità competente entro il 31 dicem- bre 2014. 2 Il passaggio a livello deve essere eliminato o adeguato entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione di approvazione dei piani o della licenza di costruzione.
3 Le eliminazioni e gli adeguamenti che possono essere effettuati senza un’auto-
rizzazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 OPAPIF6 devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2014. 4 Ai passaggi a livello con visibilità insufficiente devono essere adottate senza indugio misure proporzionate per ridurre i rischi. Per tali misure non è necessario presentare una domanda secondo l’articolo 5 capoverso 2.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
5 RS 704 6 RS 742.142.1
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III La presente ordinanza entra in vigore 1° novembre 2014.
19 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 2 febbraio 20007 sulla procedura d’approvazione dei piani di im- pianti ferroviari è modificata come segue:
Allegato (art. 1a cpv.1
Costruzioni e impianti di cui all’articolo 1a
Lett. y y. posa di croci di Sant’Andrea o segnali «Tram» ai passaggi a livello.
7 RS 742.142.1
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