Lexipedia

AS 2014 3177

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 19 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 4quater cpv. 1

1 Hanno diritto a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione

professionale gli assicurati in grado di prender parte a questi provvedimenti per almeno due ore al giorno per almeno quattro giorni alla settimana.

Art. 4sexies cpv. 5 5 In casi eccezionali, i provvedimenti di reinserimento possono essere prolungati se sono necessari per raggiungere l’idoneità alla reintegrazione professionale.

Art. 5 cpv. 1, 3 e 6, frase introduttiva 1 È considerata prima formazione professionale la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale, come anche l’istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l’assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione pro- fessionale a un lavoro ausiliario od a un’attività in laboratorio protetto. 3 Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l’assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall’invalidità. 6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di forma- zione, l’assicurazione assume, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):

2014-0272 3177

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2014

Art. 5bis cpv. 4

4 Il rimborso delle spese di vitto e di alloggio fuori casa è calcolato in base

all’articolo 5 capoverso 6 lettere a e b, fatti salvi accordi contrattuali.

Art. 6 cpv. 4, frase introduttiva 4 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di forma- zione, l’assicurazione assume, fatti salvi accordi contrattuali (art. 24 cpv. 2):

Art. 24 Diritto di opzione e convenzioni

1 Il Dipartimento può emanare prescrizioni sul riconoscimento conformemente

all’articolo 26bis capoverso 2 LAI. L’Ufficio federale può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti. 2 Le convenzioni giusta gli articoli 21quater capoverso 1 lettera b e 27 LAI sono concluse dall’Ufficio federale; è fatto salvo l’articolo 41 capoverso 1 lettera l. 3 Per le persone e gli enti che applicano provvedimenti d’integrazione senza aver aderito a convenzioni, le condizioni professionali fissate contrattualmente sono considerate esigenze minime dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 26bis capo- verso 1 LAI e le tariffe stabilite importi massimi ai sensi degli articoli 21quater capo- verso 1 lettera c e 27 capoverso 3 LAI.

Art. 35bis cpv. 3 3 Per un soggiorno in un’istituzione sono determinanti i giorni per i quali l’assicura- zione per l’invalidità copre le spese di soggiorno stazionario nell’istituzione.

Art. 35ter Istituti 1 Sono considerate istituti ai sensi della legge le forme di alloggio collettivo desti- nate all’assistenza o alla cura degli assicurati in cui l’assicurato: a. non è responsabile dell’esercizio della forma di alloggio collettivo; b. non è libero di decidere a quali prestazioni d’aiuto ricorrere, in quale forma, quando e presso quale fornitore; o c. deve versare un importo forfettario per prestazioni di cura o assistenza. 2 Le istituzioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn) riconosciute, conformemente all’articolo 4 LIPIn, da uno o più Cantoni sono considerate istituti. 3 Le forme di alloggio collettivo gestite da un istituto secondo il capoverso 1 che usufruiscono di prestazioni d’aiuto da quest’ultimo sono equiparate agli istituti.

3 RS 831.26

3178

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2014

4 Non sono considerate istituti in particolare le forme di alloggio collettivo in cui l’assicurato: a. può determinare e acquistare autonomamente le prestazioni di cura e assi- stenza di cui necessita; b. può condurre una vita autonoma e responsabile; e c. può scegliere e organizzare autonomamente le proprie condizioni abitative.

5 Le istituzioni destinate alla cura medica non sono considerate istituti.

Art. 38 cpv. 3 3È considerato unicamente l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390–398 del Codice civile4.

Art. 39j Consulenza 1 L’ufficio AI fornisce agli assicurati consulenza sul contributo per l’assistenza di cui agli articoli 42quater–42octies LAI. Può delegare l’incarico a terzi di sua scelta o proposti dall’assicurato. 2 Se la consulenza è fornita da terzi, l’ufficio AI può accordare tali prestazioni come segue: a. per sei mesi a contare dalla richiesta di un contributo per l’assistenza; e b. per 18 mesi a contare dalla concessione del contributo per l’assistenza.

3 Il contributo massimo per prestazioni di consulenza fornite da terzi ammonta a

75 franchi all’ora. L’importo totale massimo pagato dall’assicurazione è di 1500

franchi.

Art. 41 cpv. 1 lett. fbis e fter, nonché cpv. 2 1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti: fbis. offrire ai datori di lavoro consulenza, accompagnamento e formazione indi- pendentemente dai casi concreti; fter. offrire consulenza e informazioni agli specialisti del mondo della scuola e della formazione coinvolti;

2 Abrogato

4 RS 210

3179

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2014

Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione L’Ufficio federale incarica il Fondo di compensazione dell’assicurazione per l’invalidità di acquistare o costruire, a carico dei conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione, se a lungo termine ne risultano risparmi sui costi d’esercizio. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità.

Art. 88bis cpv. 2 lett. b 2 La riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: b. retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipen- dentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’ob- bligo di informare.

Art. 108 Diritto ai sussidi 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato – aiuto specializzato e autoaiuto – agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. 1bis Un’organizzazione si dedica in larga misura all’aiuto agli invalidi, se: a. almeno la metà dei suoi clienti è costituita da persone invalide e loro fami- liari; b. almeno mille tra persone invalide e loro familiari ricorrono alle sue presta- zioni; c. i costi totali sostenuti per le prestazioni secondo l’articolo 74 LAI ammon- tano ad almeno un milione di franchi l’anno. 2 Per il versamento degli aiuti finanziari, l’Ufficio federale, in applicazione della legge sui sussidi del 5 ottobre 19905, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

5 RS 616.1

3180

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2014

Art. 108bis cpv. 1 lett. e 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finaliz- zato ed economico: e. accompagnamento a domicilio per invalidi.

Art. 108quater cpv. 1 e 4 1 Il sussidio versato per un periodo contrattuale a un partner contrattuale corrisponde al massimo al sussidio versato per il periodo contrattuale precedente; l’Ufficio federale può adeguarlo al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui neces- sità è provata in virtù dell’articolo 108ter.

4 Abrogato

Art. 110 cpv. 3 e 5 3 I sussidi sono versati in due acconti annui. Alla conclusione del periodo contrattua- le si effettua un conguaglio. 5 L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’Ufficio federale e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei suoi documenti commerciali determinanti e l’accesso alla sue sedi. L’Ufficio federale e gli organi di controllo possono eseguire controlli a sorpresa.

II L’ordinanza dell’11 settembre 20026 sulla parte generale del diritto delle assicura- zioni sociali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 8 Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura Sezione 1: Consultazione degli atti e notifica delle sentenze (art. 47 LPGA)

Art. 8 Rubrica Forma della consultazione degli atti

6 RS 830.11

3181

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2014

Art. 9a Notifica delle sentenze Gli organi d’esecuzione notificano ai periti di cui all’articolo 44 LPGA che hanno eseguito una perizia medica una copia delle sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in cui la loro perizia è stata utilizzata come mezzo di prova.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3182