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AS 2014 3183

Ordinanza sulla correzione dei premi

Ordinanza sulla correzione dei premi

del 12 settembre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 106c capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la correzione dell’insufficienza o dell’eccedenza dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie registrate tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013.

Art. 2 Principi

1 Per il supplemento di premio ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 LAMal, la

riduzione di premio ai sensi dell’articolo 106 capoverso 2 LAMal e il rimborso dei premi ai sensi dell’articolo 106b capoverso 2 LAMal, è determinante l’effettivo di assicurati presso gli assicuratori al 1° gennaio di ogni anno. 2 Prima dell’inizio della compensazione, è dedotto un importo unico di 180 franchi per assicurato dall’importo cantonale che figura in allegato nei Cantoni con un’insufficienza di premi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2013.

Art. 3 Calcolo del supplemento di premio

1 Il supplemento di premio annuo corrisponde all’importo cantonale che figura in

allegato, da cui sono dedotti l’importo di cui all’articolo 2 capoverso 2 e i supple- menti di premio già riscossi negli anni precedenti, diviso per il numero di assicurati del Cantone interessato.

2 Il supplemento di premio annuo non può superare il limite massimo di cui

all’articolo 106 capoverso 3 LAMal. 3 Il supplemento di premio è ridotto in misura proporzionale se il totale dei supple- menti di premio supera l’importo di 266 milioni di franchi.

RS 832.107.21 1 RS 832.10

2014-0970 3183

Correzione dei premi. O RU 2014

Art. 4 Calcolo della riduzione di premio L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) stabilisce l’importo della riduzione di premio annua in modo che il totale delle riduzioni di premio corrisponda al totale dei supplementi di premio.

Art. 5 Supplemento di premio unico

1 Per la riscossione del supplemento di premio unico degli assicuratori ai sensi

dell’articolo 106a capoverso 3 LAMal, è determinante l’effettivo di assicurati al 1° gennaio 2016.

2 Entro il 31 luglio 2015 gli assicuratori sottopongono all’UFSP una domanda di

approvazione del supplemento di premio unico. L’UFSP approva il supplemento di premio unico contemporaneamente con i premi. 3 Gli assicuratori comunicano agli assicurati il supplemento di premio unico con- temporaneamente al nuovo premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medi- co-sanitarie. Il supplemento di premio unico è contabilizzato separatamente dai premi.

4 L’assicuratore che non sottopone all’UFSP una domanda di approvazione del

supplemento di premio unico deve dimostrare che disporrà ancora di riserve suffi- cienti ai sensi dell’articolo 78a capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sull’assicurazione malattie (OAMal) dopo aver versato il suo contributo al fondo conformemente all’articolo 106a capoverso 1 LAMal. La prova deve essere presen- tata conformemente all’articolo 78b capoverso 3 OAMal.

Art. 6 Riscossione, deduzione e versamento da parte dell’assicuratore 1 L’assicuratore riscuote il supplemento di premio di regola tutti i mesi e lo segnala separatamente nella fattura. 2 La riduzione di premio e il rimborso dei premi sono dedotti dal premio del mese di giugno o pagati in giugno separatamente. 3 I supplementi di premio, le riduzioni di premio e i rimborsi dei premi sono contabi- lizzati separatamente dai premi.

Art. 7 Attuazione

1 Ogni anno l’assicuratore comunica all’UFSP l’effettivo determinante dei suoi

assicurati per Cantone entro il 31 gennaio. L’UFSP trasmette queste informazioni all’istituzione comune.

2 L’UFSP comunica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il saldo dei supple-

menti di premio e delle riduzioni di premio per assicuratore. L’UFAM compensa tale saldo con la ridistribuzione dei proventi delle tasse d’incentivazione.

2 RS 832.102

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3 Se un assicurato cambia assicuratore nel corso dell’anno, il precedente assicuratore comunica al nuovo assicuratore se l’assicurato fa parte dell’effettivo determinante ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.

4 L’UFSP pubblica ogni anno gli importi compensati per Cantone.

Art. 8 Istituzione comune 1 I contributi degli assicuratori e della Confederazione sono contabilizzati separata- mente in un fondo dell’istituzione comune. 2 L’istituzione comune sottopone all’UFSP un rapporto esauriente al più tardi tre mesi dopo aver assolto il suo compito ai sensi dell’articolo 106b LAMal.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015 e ha effetto fino al 31 dicembre 2017.

12 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 3 cpv. 1)

Totale da compensare per Cantone in milioni di franchi (importo cantonale)

ZH 457.921 BE –651.357 LU –102.076 UR –27.213 SZ –13.766 OW –29.000 NW –21.987 GL –31.344 ZG 13.841 FR 42.768 SO –174.848 BS –23.213 BL –162.411 SH –51.022 AR –48.293 AI 2.821 SG –93.412 GR 0.869 AG –19.134 TG 109.029 TI 180.746 VD 563.176 VS –78.705 NE –1.240 GE 222.033 JU –64.182

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