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AS 2014 3191

AS 2014 3191

Ordinanza del DFI sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 7 ottobre 2014

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 9 ottobre 2014.4

7 ottobre 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’UE concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap. 5, n. 12

Categoria Testo normativo dell’UE

12. artiodattili e equidi; Decisione di esecuzione 2014/689/UE della Commissione, alimenti per animali del 29 settembre 2014, relativa a misure volte a impedire l’introduzione nell’Unione del virus dell’afta epizootica dall’Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia, versione della GU L 287 del 1.10.2014, pag. 27.

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