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AS 2014 3215

Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea

Convenzione doganale del 26 giugno 1990 relativa all’ammissione temporanea

RS 0.631.24; RU 1995 4685

Traduzione1

Modifica della Convenzione Approvata dal Comitato di gestione della Convenzione il 26 marzo 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 novembre 2014

Art. 21a È aggiunto il seguente nuovo articolo 21a:

«Tecniche di trattamento elettronico dei dati

Art. 21a Tutte le formalità necessarie all’attuazione delle disposizioni della presente Conven- zione possono essere svolte elettronicamente mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati approvate dalle Parti contraenti.»

1 Dal testo originale francese (RO 2014 3215).

2014-0387 3215

Ammissione temporanea. Conv. doganale RU 2014

3216