Lexipedia

AS 2014 3263

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 15 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 36a cpv. 3 lett. a

3 Un progetto pilota deve adempiere le esigenze seguenti:

a. la sua durata è di quattro anni a partire dall’approvazione da parte del Dipar- timento; la durata del progetto può essere prorogata due volte di quattro anni al massimo; le domande per nuovi progetti pilota possono essere depositate entro il 31 dicembre 2012;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.102

2014-1988 3263

Assicurazione malattie. O RU 2014

3264