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AS 2014 3275

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 16 ottobre 2013 Entrata in vigore il 1° novembre 2014

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 164 è il seguente:

Regola 164 Unità dell’invenzione e ricerche supplementari (1) L’Ufficio europeo dei brevetti, qualora stimi che i documenti della domanda sui quali si fonda la ricerca europea complementare non soddisfano l’esigenza concer- nente l’unità dell’invenzione: a) redige un rapporto complementare parziale di ricerca per le parti della domanda che si riferiscono all’invenzione o alla pluralità di invenzioni ai sensi dell’articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendicazioni; b) comunica al richiedente che se il rapporto complementare di ricerca europea deve coprire le altre invenzioni, una nuova tassa di ricerca deve essere paga- ta per ogni altra invenzione entro un termine di due mesi; e c) redige il rapporto complementare di ricerca europea per le parti della domanda che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate. (2) In caso di rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea e se la divi- sione di esame constata che i documenti della domanda sui quali si fonda l’esame rivendicano un’invenzione, o una pluralità di invenzioni ai sensi dell’articolo 82, che non è stata oggetto di una ricerca effettuata dall’Ufficio europeo dei brevetti in veste di amministrazione incaricata della ricerca internazionale o di amministrazione designata per la ricerca internazionale supplementare, la divisione di esame:

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2014 3275).

2014-0584 3275

Convenzione sul brevetto europeo. RE RU 2014

a) comunica al richiedente che sarà effettuata una ricerca per le invenzioni di cui sopra per le quali la tassa di ricerca è pagata entro un termine di due mesi; b) trasmette i risultati delle ricerche effettuate in virtù della lettera a) allegando: – una notificazione emessa in virtù dell’articolo 94 paragrafo 3 e della regola 71 paragrafi 1 e 2, in cui dà al richiedente la possibilità di pren- dere posizione in merito ai risultati e di modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni, oppure – una notificazione emessa in virtù della regola 71 paragrafo 3; e c) nella notificazione emessa in virtù della lettera b) invita, eventualmente, il richiedente a limitare la domanda a un’invenzione, o a più invenzioni ai sensi dell’articolo 82, per cui l’Ufficio europeo dei brevetti ha redatto un rapporto di ricerca in veste di amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale o di amministrazione designata per la ricerca internazionale sup- plementare, o per cui è stata effettuata una ricerca conformemente alla pro- cedura di cui alla lettera a). (3) Le regole 62a e 63 si applicano per analogia alla procedura di cui al para- grafo 2 a). (4) Le regole 62 e 70 paragrafo 2, non si applicano ai risultati delle ricerche effet- tuate in virtù del paragrafo 2. (5) Le tasse pagate in virtù del paragrafo 1 o 2 sono rimborsate su richiesta del richiedente e se la divisione di esame constata che la notificazione emessa ai sensi del paragrafo 1 b) o 2 a) non era giustificata.

2. Il nuovo testo della regola 135 paragrafo 2 è il seguente:

(2) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui all’articolo 121 paragrafo 4 nonché quelli di cui alla regola 6 paragrafo 1, regola 16 paragrafo 1 lettera a), regola 31 paragrafo 2, regola 36 paragrafo 2, regola 40 paragrafo 3, regola 51 paragrafi 2–5, regola 52 paragrafi 2 e 3, regole 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64, regola 112 paragrafo 2 e regola 164 paragrafi 1 e 2.

Art. 2 Le nuove regole 164 e 135 CBE come modificate dall’articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° novembre 2014.

Art. 3 (1) La regola 164 (1) CBE come modificata dall’articolo 1 della presente decisione si applica a tutte le notificazioni per le quali non è stato redatto il rapporto comple- mentare di ricerca europea di cui all’articolo 153 (7) CBE al momento della sua entrata in vigore.

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(2) La regola 164 (2) CBE come modificata dall’articolo 1 si applica a tutte le domande per le quali non è stata emessa la prima notificazione secondo l’arti- colo 94 (3) CBE e la regola 71 (1) e (2) CBE o eventualmente la regola 71 (3) CBE al momento della sua entrata in vigore.

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