AS 2014 3293
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2
Modifica dell’8 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 4: Riduzioni delle emissioni conseguite all’estero
Art. 4, rubrica Riduzioni delle emissioni computabili per progetti realizzati all’estero
Art. 4a Lettera di approvazione per progetti 1 Chi desidera ricevere certificati di riduzione delle emissioni per un progetto di riduzione delle emissioni all’estero, può richiedere all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) la lettera di approvazione necessaria a tale scopo secondo le regole dell’articolo 6 capoverso 3 o dell’articolo 12 capoverso 5 del Protocollo di Kyoto dell’11 dicembre 19972 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia- menti climatici (Protocollo di Kyoto). 2 L’UFAM rilascia la lettera di approvazione se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera b.
Titolo prima dell’art. 5 Sezione 5: Attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera
Art. 5 Requisiti 1 Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:
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a. l’allegato 3 non lo esclude; b. il progetto o i piani inclusi in un programma:
1. non sarebbero redditizi senza il ricavo della vendita degli attestati,
2. sono almeno conformi allo stato della tecnica, e
3. prevedono provvedimenti che portano a una riduzione supplementare
delle emissioni rispetto all’evoluzione di riferimento di cui all’articolo
6 capoverso 2 lettera d;
c. le riduzioni delle emissioni:
1. sono documentabili e quantificabili,
2. non sono state conseguite in un’impresa che partecipa al sistema di
scambio di quote di emissioni (SSQE), e
3. non sono state conseguite in un’impresa soggetta a un impegno di ridu-
zione; possono invece essere rilasciati attestati secondo la presente sezione per riduzioni delle emissioni conseguite da un’impresa con obiettivo di emissione secondo l’articolo 67, ma non contemplate da tale obiettivo; e d. la realizzazione del progetto o del programma ha avuto inizio non più di tre mesi prima della presentazione della domanda di cui all’articolo 7. 2 Per inizio della realizzazione si intende il momento in cui il richiedente si impegna finanziariamente in maniera determinante nei confronti di terzi o adotta provvedi- menti organizzativi riferiti al progetto o al programma.
Art. 5a Programmi
1 I piani possono essere riuniti in un programma se:
a. perseguono un obiettivo comune oltre alla riduzione delle emissioni; b. impiegano una delle tecnologie stabilite nella descrizione del programma; c. soddisfano i criteri di inclusione fissati nella descrizione del programma, i quali garantiscono che i piani adempiono i requisiti di cui all’articolo 5; e d. la loro realizzazione non è ancora iniziata. 2 I piani possono essere inclusi nei programmi esistenti se soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e se è comprovato che erano notificati per partecipare al pro- gramma già prima di esservi inclusi.
Art. 6 Convalida di progetti e programmi 1 Chi intende chiedere attestati per un progetto o un programma di riduzione delle emissioni deve farlo convalidare a proprie spese da un organismo di convalida ammesso dall’UFAM. 2 All’organismo di convalida deve essere presentata una descrizione del progetto o del programma. Essa deve contenere informazioni riguardanti:
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a. i provvedimenti di riduzione delle emissioni; b. le tecnologie impiegate; c. la delimitazione rispetto ad altri strumenti di politica climatica ed energetica; d. l’evoluzione ipotetica delle emissioni di gas serra se i provvedimenti di ridu- zione delle emissioni del progetto o del programma non venissero realizzati (evoluzione di riferimento); e. la portata delle attese riduzioni delle emissioni annuali e il metodo di calcolo applicato; f. l’organizzazione del progetto o del programma; g. i probabili costi di investimento e di esercizio e i probabili proventi; h. il finanziamento; i. il piano di monitoraggio, che stabilisce l’inizio del monitoraggio e definisce il metodo che permette di comprovare la riduzione delle emissioni; j. la durata del progetto o del programma; k. inoltre, per i programmi: lo scopo, i criteri per l’inclusione dei piani nel pro- gramma, la gestione dei piani, nonché un esempio di piano per ogni tecnolo- gia definita. 3 Per la convalida, l’organismo di convalida esamina le informazioni di cui al capo- verso 2 e se il progetto è conforme ai requisiti di cui all’articolo 5 o se il programma è conforme ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.
4 Riassume i risultati dell’esame in un rapporto di convalida.
Art. 7 Domanda di rilascio di attestati
1 La domanda di rilascio di attestati deve essere presentata all’UFAM. Essa com-
prende la descrizione del progetto o del programma e il rapporto di convalida.
2 L’UFAM può chiedere al richiedente le informazioni supplementari di cui neces-
sita per valutare la domanda.
Art. 8 Decisione sull’idoneità di un progetto o di un programma
1 L’UFAM decide in base alla domanda se il progetto o il programma è idoneo al
rilascio di attestati. 2 La decisione è valida per sette anni dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma (periodo di credito).
3 Per i piani inclusi in programmi non viene rilasciato alcun attestato se:
a. in seguito a una modifica di disposizioni legali determinanti, durante il peri- odo di credito devono venire realizzati provvedimenti di riduzione delle emissioni; b. le riduzioni delle emissioni fatte valere per il rilascio di attestati sono ricon- ducibili alla realizzazione dei provvedimenti di cui alla lettera a; e
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c. la realizzazione dei piani è iniziata soltanto dopo l’entrata in vigore della modifica delle disposizioni legali.
Art. 8a Proroga del periodo di credito 1 Il periodo di credito è prorogato di altri tre anni se il richiedente fa convalidare nuovamente il progetto o il programma e presenta all’UFAM una domanda di proro- ga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di credito. 2 L’UFAM approva la proroga se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.
Art. 9 Rapporto di monitoraggio e verifica del rapporto di monitoraggio 1 Il richiedente rileva i dati che secondo il piano di monitoraggio sono necessari a comprovare la riduzione delle emissioni e li registra in un rapporto di monitoraggio. 2 A proprie spese, sottopone il rapporto di monitoraggio per verifica a un organismo di controllo ammesso dall’UFAM. Questa verifica non può essere effettuata dallo stesso organismo che ha convalidato il progetto o il programma.
3 L’organismo di controllo esamina se le riduzioni delle emissioni comprovate
adempiono i requisiti di cui all’articolo 5. Per i programmi, esamina inoltre se i piani adempiono i requisiti di inclusione di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera c. Può limitare l’esame a singoli piani rappresentativi. 4 L’organismo di controllo registra i risultati della verifica in un rapporto di verifica.
5 Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all’UFAM sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del moni- toraggio. I successivi rapporti di monitoraggio e di verifica devono essere presentati almeno ogni tre anni. Le riduzioni delle emissioni vanno comprovate per ogni anno civile.
Art. 10 Rilascio degli attestati
1 L’UFAM decide in merito al rilascio degli attestati basandosi sul rapporto di
monitoraggio e sul relativo rapporto di verifica. 2 Per i progetti, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni delle quali è comprovato che sono state conseguite sino alla fine del periodo di credito. 3 Per i programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni delle quali è comprovato che sono state conseguite fino al massimo dieci anni dopo la scadenza del periodo di credito, per quanto la la realizzazione del piano in questione sia iniziata durante il periodo di credito. 4 Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al
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versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 15b della legge del 26 giugno 19983 sull’energia non danno luogo al rilascio di attestati. 5 Il plusvalore ecologico delle riduzioni delle emissioni è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.
Art. 11 Modifiche sostanziali del progetto o del programma 1 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all’UFAM.
2 Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:
a. le riduzioni delle emissioni differiscono di oltre il 20 per cento dalle attese riduzioni delle emissioni annuali indicate nella descrizione del progetto o del programma; b. i costi di investimento e di esercizio differiscono di oltre il 20 per cento dai valori indicati nella descrizione del progetto o del programma.
3 Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emis-
sioni conseguite dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità conformemente all’articolo 8.
4 Dopo una nuova convalida, il periodo di credito a partire dalla decisione
sull’idoneità del progetto o del programma è di: a. sette anni se il periodo di credito non è stato ancora prorogato; b. tre anni se il periodo di credito è già stato prorogato.
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 5a: Attestati per le imprese con impegno di riduzione o con una convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico
Art. 12 Attestati per le imprese con impegno di riduzione 1 Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, alle imprese con impegno di riduzione ai sensi dell’articolo 66 capo- verso 1, per le quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell’articolo 67, se: a. l’impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emis- sioni; b. nel pertinente anno le emissioni di gas serra dell’impresa sono state inferiori del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione di cui all’articolo 67; e
3 RS 730.0
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c. all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinno- vabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 15b della legge del 26 giugno 19984 sul- l’energia per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014. 2 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nel pertinente anno, l’ultima volta nel 2020. 3 Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati gli attestati di cui al capoverso 2 sono considerate emissioni di gas serra dell’impresa.
Art. 12a Attestati per le imprese con convenzione sugli obiettivi concernente l’evoluzione del consumo energetico 1 Alle imprese che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentate dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le ridu- zioni delle emissioni conseguite in Svizzera se: a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all’articolo 67 capoversi 1–3 ed è stata convalidata a spese dell’impresa da un organismo ammesso dall’UFAM e giudicato idoneo da quest’ultimo; b. l’impresa presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monito- raggio secondo l’articolo 72; c. le emissioni di CO2 dell’impresa durante i tre anni precedenti sono state inferiori ogni anno almeno del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione pattuito nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione; e d. all’impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinno- vabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 15b della legge del 26 giugno 19985 sul- l’energia per geotermia, biomassa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi già prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014. 2 La convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, convalidata, deve essere presentata all’UFAM entro il 31 maggio dell’anno a partire dal quale gli attestati sono chiesti.
4 RS 730.0 5 RS 730.0
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3 Le modifiche sostanziali e durature di cui all’articolo 73 nonché i cambiamenti di cui all’articolo 78 devono essere notificati all’UFAM. Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. 4 Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte effettivamente nel pertinente anno, l’ultima volta nel 2020.
Titolo prima dell’art. 13 Sezione 5b: Gestione degli attestati e protezione dei dati
Art. 13 Gestione degli attestati e dei dati 1 Chi richiede il rilascio di attestati deve nel contempo indicare all’UFAM il conto per gestori o il conto personale sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.
2 I dati e i documenti seguenti sono gestiti in una banca dati tenuta dall’UFAM:
a. nome, cognome e informazioni di contatto del richiedente, dell’organismo di convalida e dell’organismo di controllo; b. il numero di attestati rilasciati; c. i dati fondamentali del progetto o del programma; e d. la descrizione del progetto e del programma, i rapporti di convalida, i rap- porti di monitoraggio e i rapporti di verifica. 3 Il titolare di un attestato può accedere, su richiesta, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a e b che riguardano il suo attestato. L’accesso ai dati e ai documenti di cui al capoverso 2 lettere c e d può essere accordato se sono tutelati il segreto di fabbrica- zione e il segreto d’affari.
Art. 14 Pubblicazione di informazioni su progetti e programmi Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare: a. le descrizioni dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni rea- lizzati in Svizzera; b. i rapporti di convalida di cui all’articolo 6 capoverso 4; c. i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 9 capoverso 1; d. i rapporti di verifica di cui all’articolo 9 capoverso 4.
Art. 25 cpv. 1 lett. d (concerne soltanto i testi francese e tedesco), 1bis e 2 1bis Le prove di cui al capoverso 1 lettere b–d sono riconosciute per un’automobile che dispone di un’approvazione del tipo, ma che prima della prima immatricolazione è equipaggiata con un motore alimentato con un altro carburante e nel rapporto di
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perizia dispone di una corrispondente indicazione del numero dell’approvazione del tipo (art. 75 dell’O del 27 ott. 19766 sull’ammissione alla circolazione). 2 Se per un’automobile non è stata rilasciata alcuna prova di cui al capoverso 1 o 1bis, le emissioni di CO2 determinanti sono calcolate secondo l’allegato 4.
Art. 31 Conteggio per i grandi importatori
1 L’UFE trasmette trimestralmente a ogni grande importatore l’elenco delle auto-
mobili immatricolate per la prima volta nell’anno di riferimento entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre, nonché l’obiettivo e le emissioni di CO2 determinanti. 2 Sulla base del numero di automobili immatricolate per la prima volta nell’anno di riferimento, dell’obiettivo e delle emissioni di CO2 determinanti, alla fine dell’anno di riferimento l’UFE valuta per ogni grande importatore se questi è soggetto a una sanzione. 3 Se il grande importatore è soggetto a una sanzione, l’UFE calcola l’importo dovuto ed emette la fattura finale tenendo in considerazione gli eventuali acconti richiesti e versati conformemente all’articolo 33.
Art. 32 cpv. 1 1 Il grande importatore deve versare l’importo della sanzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura finale.
Art. 33 Acconti trimestrali 1 L’UFE può chiedere ai grandi importatori il versamento di acconti trimestrali a titolo di computo dell’eventuale sanzione nell’anno di riferimento.
2 Gli acconti trimestrali possono essere richiesti in particolare:
a. agli importatori che nell’anno di riferimento sono considerati provvisoria- mente come grandi importatori (art. 21); b. ai grandi importatori con sede all’estero; c. ai grandi importatori con esecuzioni in corso o atti di carenza beni esistenti; d. ai grandi importatori per i quali le emissioni di CO2 determinanti nell’anno di riferimento superano l’obiettivo di oltre 5 g di CO2/km. 3 L’UFE emette una fattura per il pagamento degli acconti basandosi sui dati di cui all’articolo 31 capoverso 1 riguardanti le automobili immatricolate per la prima volta nell’anno di riferimento in corso. Gli acconti già versati sono considerati nella fatturazione. I crediti sono rimborsati dopo la fine dell’anno di riferimento. 4 Se dalla fattura finale risulta un’eccedenza a favore del grande importatore, l’UFE gli rimborsa tale somma con un interesse sugli importi da restituire.
6 RS 741.51
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Art. 34 Interesse di mora e interesse sugli importi da restituire 1 Se non paga la fattura o la fattura finale entro il termine stabilito, l’importatore o il costruttore deve un interesse di mora. 2 I tassi d’interesse per l’interesse di mora e per l’interesse sugli importi da restituire corrispondono a quelli dell’imposta federale diretta secondo l’allegato dell’ordi- nanza del 10 dicembre 19927 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta.
Art. 40 cpv. 1
1 Un’impresa è tenuta a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo
l’allegato 6.
Art. 42 cpv. 2bis e 3 lett. b 2bis Un’impresa che ha ritirato la propria domanda benché soddisfi le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, può di nuovo presentare una domanda di partecipazione se dall’ultima domanda la potenza termica totale è aumentata di almeno il 10 per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l’aumento.
3 La domanda deve contenere informazioni riguardanti:
b. le potenze termiche installate negli impianti fissi dell’impresa;
Art. 43 cpv. 1 1 Nello stabilire se un’impresa soddisfa le condizioni di cui all’articolo 40 capo- verso 1 o 42 capoversi 1 o 2bis e nel calcolare la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa deve consegnare annualmente alla Confederazione, non sono considerati gli impianti fissi negli ospedali.
Art. 43a Uscita Un’impresa SSQE che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1º giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall’inizio dell’anno successivo.
Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per nuovi partecipanti al SSQE
1 Un’impresa che partecipa per la prima volta al SSQE dopo il 1° gennaio 2013
riceve un’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito dalla riserva di cui all’articolo 45 capoverso 2 dal momento della partecipazione al SSQE. 2 L’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dall’articolo 46.
7 RS 642.124
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3 Se la partecipazione dell’impresa al SSQE avviene dopo un ampliamento di im-
pianti fissi o dopo un potenziamento materiale delle capacità, l’assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 46c.
Art. 46b Riduzione dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito 1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è ridotta dall’inizio dell’anno successivo se: a. una modifica materiale in un impianto fisso comporta una riduzione di almeno il 10 per cento della capacità installata di un’unità determinante per l’assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegna- zione); sono escluse le modifiche materiali che servono esclusivamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra; b. l’attività dell’impresa è interrotta. 2 Nel caso di chiusure parziali, la quantità di diritti di emissione da assegnare an- nualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è ridotta come segue dall’inizio dell’anno successivo: a. del 50 per cento, se la quota di attività dell’elemento di assegnazione è ridotta di almeno il 50 per cento e di meno del 75 per cento; b. del 75 per cento, se la quota di attività dell’elemento di assegnazione è ridotta di almeno il 75 per cento e di meno del 90 per cento; c. del 100 per cento, se la quota di attività dell’elemento di assegnazione è ridotta di almeno il 90 per cento.
Art. 46c Aumento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito 1 La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un’impresa SSQE è aumentata se una modifica materiale di un impianto fisso o la costruzione di un nuovo impianto fisso comporta un aumento di almeno il 10 per cento della capacità installata di un elemento di assegnazione. 2 I diritti di emissione supplementari sono assegnati a partire dal momento in cui la capacità supplementare è sfruttata in media almeno al 40 per cento durante 90 giorni (esercizio normale). 3 Se una modifica materiale di un impianto fisso o la costruzione di un nuovo im- pianto fisso dà luogo a un nuovo elemento di assegnazione, all’impresa SSQE nel periodo tra la messa in esercizio materiale e l’avvio dell’esercizio normale sono assegnati diritti di emissione in funzione dei gas serra emessi e in applicazione dei fattori di adeguamento secondo l’allegato 9. Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. 4 Se, dopo una chiusura parziale secondo l’articolo 46b capoverso 2, l’esercizio degli impianti fissi riprende, l’assegnazione a titolo gratuito viene adeguata di conseguen- za dall’anno successivo.
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Art. 47 Vendita all’asta di diritti di emissione
1 L’UFAM vende periodicamente all’asta alle imprese SSQE i diritti di emissione
che non vengono assegnati a titolo gratuito. 2 Può interrompere l’asta senza assegnare un appalto se sospetta accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite di imprese che dominano il mercato. Deve comuni- care ogni sospetto alle autorità in materia di concorrenza. 3 Può assegnare alle imprese SSQE una quantità limitata di diritti di emissione al prezzo corrispondente all’esito dell’asta dei diritti di emissione che si svolge con- temporaneamente.
4 Può commissionare le aste a organizzazioni private.
Art. 47a Partecipazione all’asta e carattere vincolante delle offerte d’asta
1 Le imprese SSQE che partecipano all’asta devono dapprima fornire all’UFAM le
seguenti informazioni: a. nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno una persona, ma al mas- simo di due persone, incaricate di presentare le offerte; b. nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno una, ma al massimo di due persone, incaricate di convalidare le offerte. 2 Le informazioni sono rilevate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.
3 Le offerte d’asta diventano vincolanti dopo essere state approvate da una persona incaricata di convalidarle.
Art. 48 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2
1 La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un’impresa
SSQE può consegnare è calcolato come segue:
2 Per gli impianti fissi che nel periodo 2013–2020 vengono considerati soltanto
temporaneamente nel SSQE, la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo.
Art. 49 Nuovo calcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni 1 La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ricalcolata, con effetto a decorrere dall’inizio dell’anno successivo, se: a. una modifica materiale in almeno un impianto fisso comporta un potenzia- mento o una riduzione considerevole della capacità installata di un elemento di assegnazione; b. l’attività dell’impresa è interrotta; oppure
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c. l’esercizio di parti sostanziali degli impianti fissi è ridotto almeno del 50 per cento. 2 La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni per impianti fissi conformemente all’articolo 48 capoverso 1 lettera a è ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media nel periodo 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati in questo lasso di tempo.
Art. 51 cpv. 2 e 4
2 L’impresa che partecipa al SSQE, su domanda, sottopone per approvazione
all’UFAM un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del ter- mine della domanda di cui all’articolo 42 capoverso 2 o 2bis. 4 L’impresa SSQE adegua il piano di monitoraggio se non soddisfa più i requisiti di cui al capoverso 3 o se si impone un adeguamento in seguito a un cambiamento secondo gli articoli 46b e 46c. Sottopone all’UFAM per approvazione il piano di monitoraggio adeguato.
Art. 52 Rapporto di monitoraggio
1 L’impresa SSQE presenta annualmente all’UFAM un rapporto di monitoraggio
entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il rapporto contiene: a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra; b. informazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte; c. una contabilità dei combustibili; d. informazioni su eventuali modifiche delle capacità installate. 2 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni prece- denti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio. 3 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
4 L’UFAM può chiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio sia verifi- cato da un organismo da esso ammesso. 5 Se l’impresa SSQE presenta un rapporto di monitoraggio incompleto o non rispetta i termini stabiliti, l’UFAM stima le emissioni di gas serra dell’impresa.
Art. 55a Caso di rigore
1 L’UFAM può, su domanda, aumentare la quantità massima di certificati di ridu-
zione delle emissioni che un’impresa SSQE può consegnare secondo l’articolo 48, se quest’ultima prova che: a. senza tale aumento non è in grado di adempiere il proprio obbligo di conse- gna conformemente all’articolo 55;
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b. ha partecipato alla vendita all’asta di diritti di emissione conformemente all’articolo 47 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria; c. l’acquisizione dei diritti di emissione mancanti al di fuori di vendite all’asta pregiudicherebbe notevolmente la competitività dell’impresa SSQE; ed d. è disposta ad acquistare diritti di emissione europei in quantità corrispon- dente ai certificati di riduzione delle emissioni supplementari richiesti. 2 L’UFAM considera in particolare anche i proventi che l’impresa ha realizzato dalla vendita di diritti di emissione per valutare il notevole pregiudizio della competitività.
3 La domanda deve essere presentata all’UFAM al più tardi entro il 31 marzo
dell’anno che segue l’anno per il quale è fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L’UFAM decide ogni anno il numero dei certificati di riduzione delle emis- sioni supplementari che possono essere computati. 4 I diritti di emissione europei acquistati conformemente al capoverso 1 lettera d devono essere trasferiti ogni anno su un conto della Confederazione svizzera nel registro dello scambio di quote di emissioni dell’Unione europea. 5 L’UFAM ritrasferisce all’impresa i diritti di emissione europei trasferiti dall’im- presa SSQE conformemente al capoverso 4 se entro il 31 dicembre 2018 non entra in vigore alcun accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo. 6 L’UFAM ritrasferisce all’impresa i certificati di riduzione delle emissioni supple- mentari conformemente al capoverso 3 se entro il 31 dicembre 2018 entra in vigore un accordo sul collegamento tra il sistema svizzero di scambio di quote di emissioni e quello europeo. I diritti di emissione europei sono computati per l’adempimento dell’obbligo.
Titolo prima dell’art. 57 Sezione 5: Registro dello scambio di quote di emissioni
Art. 57 Principio 1 Le imprese SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni. 2 Le imprese con impegno di riduzione secondo il capitolo 5, i gestori di centrali termiche a combustibili fossili secondo il capitolo 6 e gli importatori e i produttori di carburanti fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scam- bio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale. 3 Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emis- sione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.
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4 Chi riceve attestati per un progetto o un programma secondo l’articolo 5, per
riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può anche farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.
Art. 58 Apertura di un conto 1 Le imprese e le persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–3 devono presentare una domanda di apertura di un conto all’UFAM.
2 La domanda deve contenere:
a. per le imprese: un estratto dal registro di commercio e una fotocopia del pas- saporto o della carta d’identità (documento d’identità) della persona autoriz- zata a rappresentare l’impresa; b. per le persone: un documento d’identità; c. nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica del richie- dente; d. nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno un titolare, ma al mas- simo di quattro titolari, di una procura sul conto; e. nome, cognome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica, numero di telefono cellulare e documento d’identità di almeno una persona, ma al mas- simo di quattro persone, incaricate di convalidare le transazioni; f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro dello scambio di quote di emissioni. 3 Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un’altra prova la loro esistenza e l’autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentare l’impresa.
4 L’UFAM può chiedere l’autenticazione delle prove menzionate nei capoversi 2
e 3.
5 Può chiedere informazioni supplementari se sono necessarie per l’apertura del
conto. Esse comprendono in particolare gli estratti del casellario giudiziario. 6 Apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.
Art. 59 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. c
1 Chi ha un conto personale secondo l’articolo 57 deve designare un recapito in
Svizzera per le seguenti persone: c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.
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O sul CO2 RU 2014
Art. 59a Rifiuto dell’apertura di un conto 1 L’UFAM rifiuta l’apertura di un conto o l’iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare offerte d’asta, di persone incaricate di convalidare le transazioni, nonché di persone incaricate di convalidare le offerte d’asta, se: a. le informazioni o i documenti trasmessi sono inesatti o incomprensibili; b. l’impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni è stato condannato per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle borse. 2 Sospende l’apertura del conto o l’iscrizione se contro l’impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b. 3 Se è rifiutata l’apertura di un conto a un’impresa tenuta a partecipare al SSQE, l’UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati i diritti di emissione assegnati secondo l’articolo 46. Il conto è bloccato finché vengono meno i motivi che hanno portato al rifiuto dell’apertura del conto.
Art. 60 Iscrizione nel Registro dello scambio di quote di emissioni 1 Tutti i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni, gli attestati e le offerte d’asta devono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni. 2 Le modifiche relative all’entità dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati sono valide unicamente se sono iscritte nel Registro dello scambio di quote di emissioni. 3 I certificati di riduzione delle emissioni per le seguenti riduzioni delle emissioni non possono essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni: a. le riduzioni certificate delle emissioni a lungo termine (lCER); b. le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (tCER); c. le riduzioni certificate delle emissioni conseguite per progetti di cattura e di sequestro geologico del CO2 (CCS).
4 L’UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di
attestati e di diritti di emissione del secondo periodo d’impegno 2013–2020.
Art. 61 Transazioni 1 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati possono essere scambiati liberamente. 2 I titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di presentare offerte d’asta, nonché le persone incaricate di convalidare le transazioni e le persone incari- cate di convalidare le offerte d’asta hanno diritto a un accesso protetto al Registro dello scambio di quote di emissioni.
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3 Per ogni ordine di transazione di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati, i titolari di una procura devono indicare: a. il conto di provenienza e il conto di destinazione; e b. il tipo e la quantità di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni o di attestati da trasferire. 4 I diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni o gli attestati vengono trasferiti quando la persona incaricata di convalidare le transazioni approva la tran- sazione.
5 La transazione è effettuata secondo una procedura standardizzata.
Art. 62 Tenuta del Registro 1 L’UFAM tiene elettronicamente il Registro dello scambio di quote di emissioni e verbalizza tutte le transazioni e le offerta d’asta. 2 Garantisce che, sulla base dei verbali, sia possibile risalire in qualsiasi momento a ogni transazione e offerta.
3 Oltre alle informazioni presentate al momento dell’apertura del conto, l’UFAM
può esigere in ogni momento ulteriori informazioni se ciò è necessario alla gestione sicura del Registro dello scambio di quote di emissioni.
Art. 63 lett. a La Confederazione non risponde dei danni causati da: a. una transazione non corretta di diritti di emissione, di certificati di riduzione delle emissioni, di attestati e di offerte d’asta;
Art. 64 Blocco e chiusura del conto 1 Se le disposizioni relative al Registro dello scambio di quote di emissioni sono violate o se è pendente un’inchiesta per un reato menzionato nell’articolo 59a capo- verso 1 lettera b, l’UFAM blocca l’accesso agli utenti o ai conti in questione. Il blocco dura finché le prescrizioni sono nuovamente rispettate o l’inchiesta è archi- viata. 2 L’UFAM può chiudere conti sui quali non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni e attestati e che non sono stati utilizzati per almeno un anno.
Art. 65 Protezione dei dati 1 L’UFAM può pubblicare elettronicamente i dati contenuti nel Registro dello scam- bio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari siano tutelati.
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2 Il Registro dello scambio di quote di emissioni comprende i seguenti dati:
a. il numero di conto; b. le informazioni di contatto e i dati in conformità con il documento d’identità delle seguenti persone:
1. le persone di cui all’articolo 57 capoversi 1–3,
2. le persone incaricate di convalidare le offerte d’asta,
3. le persone incaricate di presentare offerte d’asta;
c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto; d. per le imprese SSQE: le offerte d’asta, i dati riguardanti gli impianti e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l’obbligo; e. per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: la quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio, nonché il numero del conto per gestori o del conto personale nel Registro dello scam- bio di quote di emissioni sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma; f. per le persone soggette all’obbligo di compensazione: l’ammontare dell’ob- bligo di compensazione e la quantità di attestati e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l’obbligo; g. per le imprese soggette a un impegno di riduzione: la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere l’impegno.
Art. 66 Condizioni
1 Un’impresa può impegnarsi a ridurre le sue emissioni di gas serra secondo
l’articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge sul CO2 (impresa con impegno di riduzione) se: a. esercita un’attività di cui all’allegato 7; b. con l’attività di cui all’allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle pro- prie emissioni di gas serra; e c. ha emesso gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq in uno dei due anni precedenti. 2 L’entità della riduzione delle emissioni di gas serra è stabilita mediante un obietti- vo di emissione o un obiettivo basato su provvedimenti. 3 Diverse imprese possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra se: a. ognuna di esse esercita un’attività di cui all’allegato 7; b. ognuna di esse con l’attività di cui all’allegato 7 produce almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e
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c. hanno emesso congiuntamente gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO2eq in uno dei due anni precedenti.
4 Queste imprese sono considerate come un’impresa. Devono designare un rappre-
sentante.
Art. 69 cpv. 1, 2bis e 3 lett. b
1 La domanda di determinazione di un impegno di riduzione deve essere presentata
all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. Su domanda, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine. Stabilisce in una direttiva la forma della domanda. 2bis La proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facen- do ricorso a un’organizzazione privata incaricata dall’UFAM conformemente all’articolo 130 capoverso 6.
3 Se necessario per la determinazione dell’impegno di riduzione, l’UFAM può
chiedere ulteriori informazioni riguardanti in particolare: b. i provvedimenti già realizzati per ridurre i gas serra, la loro efficacia e il loro finanziamento;
Art. 72 Rapporto di monitoraggio
1 L’impresa presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un
rapporto di monitoraggio alle organizzazione private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Queste inoltrano il rapporto di monitoraggio all’UFAM.
2 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
a. informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra; b. informazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte; c. una contabilità dei combustibili; d. una descrizione dei provvedimenti attuati per ridurre i gas serra; e. informazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall’obiettivo basato su provvedimenti, le relative motivazioni e i correttivi previsti. 3 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni prece- denti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio. 4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.
Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’UFAM adegua l’obiettivo di emissione se in seguito a una modifica sostanziale e duratura delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi le emissioni di gas serra dell’impresa sono superiori o inferiori al percorso di riduzione:
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Art. 74 cpv. 1
1 L’UFAM adegua l’obiettivo di riduzione basato su provvedimenti se le emissioni
di gas serra dell’impresa si modificano considerevolmente in seguito a una modifica delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi.
Art. 75 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c 2 La quantità dei certificati di riduzione delle emissioni di cui al capoverso 1 compu- tabili: c. per un’impresa di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato su provvedimenti è adeguato: è aumentato o diminuito in funzione dell’adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all’8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.
Art. 83 cpv. 1 lett. a e 2
1 Sono ammessi per l’adempimento dell’obbligo di compensazione:
a. i progetti e i programmi condotti autonomamente dal gestore della centrale per la riduzione delle emissioni in Svizzera, sempre che tali progetti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a;
2 Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computate in
misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 15b della legge del 26 giugno 19988 sull’energia non danno luogo al rilascio di attestati.
Art. 90 Misure di compensazione ammesse
1 Le misure ammesse per l’adempimento dell’obbligo di compensazione sono:
a. i progetti e i programmi condotti autonomamente dalla persona soggetta all’obbligo di compensazione al fine di ridurre le emissioni in Svizzera, sempre che tali progetti siano conformi, per analogia, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 5a; b. la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Sviz- zera.
8 RS 730.0
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2 Le misure di compensazione di cui al capoverso 1 lettera a sono computate in
misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni comprovate. Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all’articolo 15b della legge del 26 giugno 19989 sull’energia non danno luogo al rilascio di attestati.
Art. 91 cpv. 3–5 3 Le riduzioni delle emissioni conseguite attraverso progetti e programmi condotti autonomamente devono essere comprovate sulla base di un rapporto di monitoraggio verificato conforme ai requisiti di cui all’articolo 9. Per ogni progetto e programma vanno presentati all’UFAM un rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. 4 Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnel- lata di CO2 compensata. In caso di progetti e programmi condotti autonomamente, i costi di sviluppo e di gestione devono essere documentati separatamente.
5 In una banca dati tenuta dall’UFAM, per ogni persona soggetta all’obbligo di
compensazione sono gestiti i dati e i documenti seguenti: a. l’entità dell’obbligo di compensazione; b. i rapporti di monitoraggio e i rapporti di verifica dei progetti o programmi condotti autonomamente; c. le riduzioni delle emissioni comprovate conseguite attraverso progetti o pro- grammi condotti autonomamente; d. la quantità di riduzioni delle emissioni non ancora utilizzate a titolo di com- pensazione conseguite attraverso progetti o programmi condotti autonoma- mente; e. la quantità di riduzioni delle emissioni non ancora utilizzate a titolo di com- pensazione; f. indicazioni sui costi per tonnellata di CO2 compensata; g. i costi di sviluppo e di esercizio in caso di progetti o programmi condotti autonomamente.
Art. 105 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 Se un Cantone intende ottenere un aiuto finanziario globale dalla Confederazione, deve fornire all’UFE informazioni riguardanti:
2 L’UFE trasmette le informazioni all’UFAM.
9 RS 730.0
3312
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Art. 106 cpv. 1, 4 e 5 1 In base alle informazioni di cui all’articolo 105, l’UFE conclude con il Cantone un accordo programmatico volto ad accordare l’aiuto finanziario globale. 4 L’UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l’utilizzazione degli aiuti finanziari globali in tutti gli accordi programmatici. 5 I Cantoni, d’intesa con l’UFE, fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provvedimenti.
Art. 109 Spese d’esecuzione 1 I fondi messi a disposizione per l’agevolazione dei provvedimenti per il risanamen- to energetico di edifici esistenti sono utilizzati per indennizzare il Cantone per l’esecuzione dell’accordo programmatico, al massimo in ragione del 6,5 per cento dell’aiuto finanziario globale versatogli. Se l’accordo programmatico termina prima del 31 dicembre 2019, il DATEC adegua di conseguenza l’indennizzo, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Il Cantone documenta le spese d’esecuzione. 2 Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l’UFE per le attività di comunicazione svolte nell’ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi all’anno.
Art. 110 Resoconto e verifica 1 Il Cantone presenta annualmente all’UFE un resoconto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario globale. Il resoconto contiene indicazioni riguardanti: a. le riduzioni di emissioni realizzate complessivamente e suddivise per singolo provvedimento; b. gli importi utilizzati complessivamente e suddivisi per singolo provvedi- mento; c. le spese d’esecuzione; d. gli investimenti indotti.
2 L’UFE trasmette il resoconto all’UFAM.
3 L’UFE verifica a campione:
a. l’esecuzione dei singoli provvedimenti; b. l’utilizzazione dell’aiuto finanziario globale. 4 Su richiesta, il Cantone mette a disposizione dell’UFE i documenti necessari per la stesura del resoconto.
Art. 112 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 L’UFE sospende del tutto o in parte i pagamenti rateali per la durata dell’accordo programmatico se il Cantone:
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2 Se allo scadere dell’accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione in modo carente, l’UFE ne esige la corretta esecuzione. Quest’ultimo fissa al Cantone un termine adeguato.
Art. 115 cpv. 4
4 In casi motivati può esigere garanzie per garantire la fideiussione.
Art. 116 cpv. 2 lett. b e c, nonché 3
2 Presenta ogni trimestre all’UFAM un rapporto su:
b. l’andamento degli affari e la loro prevedibile evoluzione; e c. la sua liquidità e la sua struttura finanziaria. 3 Fa pervenire ogni anno all’UFAM il rapporto di gestione nonché il bilancio e il conto economico. Questi documenti devono essere presentati al più tardi tre mesi dopo la chiusura dei conti.
Art. 117 Esecuzione 1 Per amministrare il fondo per le tecnologie, il DATEC istituisce un comitato diret- tivo e, mediante contratto di diritto amministrativo, un comitato di fideiussione e una segreteria. Stabilisce i principi che reggono la concessione di fideiussioni e l’organizzazione.
2 Il comitato direttivo ha la direzione strategica del fondo per le tecnologie.
3 Il comitato di fideiussione valuta, su richiesta della segreteria, le domande di fideiussione all’indirizzo dell’UFAM. 4 La segreteria dirige il fondo per le tecnologie dal profilo operativo. Le incombe in particolare l’esame delle richieste di fideiussione, la gestione delle fideiussioni e il disbrigo di casi di fideiussione, nonché il controllo della rendicontazione di cui all’articolo 116. 5 La segreteria fattura emolumenti ai beneficiari della fideiussione. L’emolumento è calcolato in funzione delle spese; ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell’importo della fideiussione per anno.
Art. 125 cpv. 4 4 Le casse di compensazione distribuiscono la quota spettante all’economia, detra- endola dai conteggi dei contributi dei datori di lavoro esigibili nell’anno di riscos- sione o versandola ai datori di lavoro. Gli importi non detraibili sono versati a partire da un importo di 50 franchi. In caso di mutazioni, gli importi sono detratti o versati a partire da 50 franchi.
3314
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Art. 130 cpv. 4 e 4bis 4 L’UFAM, d’intesa con l’UFE, esegue le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni in Svizzera e alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra. 4bis L’UFE, d’intesa con l’UFAM, esegue le disposizioni relative agli aiuti finanziari globali per il risanamento energetico degli edifici.
Art. 132 Indennizzo per le spese d’esecuzione L’indennizzo per le spese d’esecuzione ammonta all’1,9 per cento dei proventi della tassa sul CO2 (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.
Art. 134 cpv. 1 lett. b e c 1 I dati rilevati nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza sono a disposi- zione delle autorità esecutive, sempre che ne abbiano bisogno per l’esecuzione. In particolare: b. l’UFAM trasmette all’UFE i dati necessari all’esame:
1. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a),
2. delle domande di determinazione di un impegno di riduzione, e
3. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91);
c. l’AFD trasmette all’UFAM i dati necessari all’esame:
1. dell’adempimento dell’obbligo di compensazione per i carburanti,
2. dei rapporti di monitoraggio (art. 9, 52, 72 e 91), e
3. delle domande di rilascio di attestati (art. 7, 12 e 12a);
Art. 135 lett. dbis Il DATEC adegua: dbis. l’allegato 9 numero 3: se la decisione 2010/2/UE10 è modificata;
Art. 139, rubrica, cpv. 1, 5 e 6 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012
1 Le imprese SSQE, le imprese con impegno di riduzione e i gestori di centrali
possono chiedere all’UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012 che
10 Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione 2014/9/UE, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9.
3315
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potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza. 5 I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti possono essere consegnati in adempimento degli obblighi secondo la presente ordinanza fino al 30 aprile 2015, sempre che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4. 6I certificati di riduzione delle emissioni non trasferiti verranno annullati dall’UFAM dopo il 30 aprile 2015.
Art. 143 Abrogato
Titolo prima dell’art. 146a Sezione 2a: Disposizioni transitorie della modifica dell’8 ottobre 2014
Art. 146a Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera L’UFAM trasferisce entro il 30 giugno 2015 nel Registro dello scambio delle quote di emissione gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera che ha rilasciato nella banca dati tenuta dall’UFAM.
Art. 146b Certificati di riduzione delle emissioni che non possono più essere iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni 1 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3, iscritti nel Registro dello scambio di quote di emissioni prima dell’entrata in vigore della modifica dell’8 ottobre 2014, al più tardi entro il 30 aprile 2015 devono essere: a. trasferiti nel registro dello scambio di quote di emissioni di un’altra Parte di cui all’Allegato B del Protocollo di Kyoto11; oppure b. annullati volontariamente conformemente alle regole del Protocollo di Kyoto. 2 I certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 60 capoverso 3 che scadono prima del 30 aprile 2015 possono essere sostituiti dal corrispettivo numero di certificati di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 4 computabili confor- memente alle regole del Protocollo di Kyoto.
3 I certificati di riduzione delle emissioni scaduti sono annullati.
II Gli allegati 2, 3, 6, 7, 8 e 9 sono modificati secondo la versione qui annessa.
11 RS 0.814.011
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III L’ordinanza del 3 giugno 200512 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’am- biente è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 2 Se determinati lavori sono conferiti a terzi, può essere fatturato un supplemento amministrativo del 20 per cento dell’emolumento ordinario. Se sono necessarie conoscenze speciali, può essere riscosso un supplemento amministrativo di
100 franchi l’ora al massimo.
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.
2 L’articolo 132 entra in vigore il 1° gennaio 2015.
8 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
12 RS 814.014
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 lett. b)
Riduzioni delle emissioni all’estero non computabili
N. 1 lett. b e d
1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:
b. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite mediante progetti per il sequestro biologico del CO2 o la cattura e il sequestro geologici del CO2; d. altri certificati relativi a riduzioni delle emissioni non conseguite mediante energie rinnovabili, mediante un miglioramento dell’efficienza energetica a livello dei consumatori finali o mediante la combustione in torcia del metano ovvero evitando le emissioni di metano nelle discariche, da impianti urbani di valorizzazione o di incenerimento dei rifiuti, dalla valorizzazione di rifiuti agricoli, dal trattamento di acque luride oppure dal compostaggio;
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Allegato 3 (art. 5 cpv. 1 lett. a)
Riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera per le quali non sono rilasciati attestati
Frase introduttiva, lett. bbis, e, f Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante: bbis. la riumidificazione di paludi e zone umide; e. la conversione di veicoli a benzina o a diesel in veicoli a gas naturale, ad eccezione della conversione di intere flotte di veicoli; f. la sostituzione di caldaie a combustibili fossili con caldaie a combustibili fossili.
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Allegato 6 (art. 40 cpv. 1)
Categorie di imprese obbligate a partecipare al SSQE
N. 1 Un’impresa che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:
1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una
potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccettuata la combu- stione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti fissi il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani secondo l’articolo 3 capo- verso 1 dell’ordinanza tecnica del 10 dicembre 199013 sui rifiuti;
13 RS 814.600
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Allegato 7 (art. 42 cpv. 1 lett. a, 66 cpv. 1 lett. a e b e 66 cpv. 3 lett. a e b)
Attività che autorizzano alla partecipazione al SSQE o all’esenzione dalla tassa con un impegno di riduzione
N. 3, 3bis, 6, 8, 10, 12, 17, 20 e 21 3. trasformazione di prodotti dell’agricoltura e della pesca per la produzione di alimenti e alimenti per animali; 3bis. ingrasso di maiali e volatili;
6. fabbricazione e pulizia di tessuti;
8. fabbricazione di pasta di legno, cellulosa, carta, cartone, prodotti da carta e cartone quali carta ondulata, imballaggi, articoli per l’igiene e tappezzerie, fabbricazione di stampati con essiccazione intensiva (senza stampa di gior- nali, eliografia e reprografia);
10. fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici nonché sviluppo di tecnolo-
gie corrispondenti; 12. fabbricazione di vetro, prodotti di vetro e ceramica, lavorazione di pietre e minerali (senza la lavorazione e la finitura di pietre) nonché fabbricazione di prodotti a base di asfalto;
17. fabbricazione di macchine per attività di cui ai numeri 1–16, di pompe,
compressori, automobili, altri veicoli e motori;
20. produzione di calore o freddo generata da combustibili fossili, eventualmen-
te combinata con la produzione di energia elettrica, immessa in reti regionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento o fornita a imprese che esercitano attività di cui ai numeri 1–19 e 21; 21. pulizia di fusti, container e altri contenitori utilizzati in relazione con attività secondo il presente allegato.
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Allegato 8 (art. 45 cpv. 1)
Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili
N. 2
2. La quantità di cui al numero 1 è ridotta se un’impresa SSQE, che generava il
calore che le era necessario da vettori energetici fossili, lo ricava da una centrale termica a combustibili fossili secondo l’articolo 22 della legge sul CO2.
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Allegato 9 (art. 46 cpv. 1 e 46c cpv. 3)
Titolo
Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito
N. 1.6 e 2–4 1.6 Per il calore risultante dalla produzione di acido nitrico non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.
2 Calcolo generale dell’assegnazione a titolo gratuito
dei diritti di emissione 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, l’assegnazione a titolo gratuito è calcola- ta per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatto salvo il numero 4, confor- memente alla seguente formula:
Assegnazionei = PR * QA * FAi * FCIi
Assegnazionei assegnazione nell’anno i PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimen- to) FAi fattore di adeguamento nell’anno i conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegna-
zione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.2–1.4. 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa viene stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione e adeguata a ogni modifica sostanziale delle capacità. Di regola, per la prima assegnazione la quota di attività è conforme alla media dei valori annuali negli anni 2005–2008 o 2009–2010. Se non si dispone di un periodo di rife- rimento rappresentativo abbastanza lungo per dedurre la quota di attività o se si è verificata una sostanziale modifica delle capacità, per dedurre la quota di attività rilevante per l’assegnazione ci si avvale della capacità installata e di un coefficiente di utilizzazione. 2.4 La capacità installata di un impianto si riferisce agli elementi di assegnazio- ne interessati di quest’ultimo. È una grandezza che serve a valutare l’impor- tanza delle modifiche delle capacità e a calcolare l’assegnazione a titolo gra-
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tuito di impianti nuovi e di impianti che hanno subito modifiche sostanziali. L’UFAM calcola la capacità installata di un impianto sulla base delle due quote di attività mensili più elevate in un lasso di tempo stabilito.
3 Fattori di adeguamento
3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione
2010/2/UE14, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:
3.1.1 per il 2013: 0,8
3.1.2 per il 2014: 0,7286
3.1.3 per il 2015: 0,6571
3.1.4 per il 2016: 0,5857
3.1.5 per il 2017: 0,5143
3.1.6 per il 2018: 0,4429
3.1.7 per il 2019: 0,3714
3.1.8 per il 2020: 0,3
3.2 Se un’impresa SSQE fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di
adeguamento degli utilizzatori del calore.
4 Fattori di adeguamento particolari per processi di produzione
alimentati con combustibili e con energia elettrica
4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono
assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di rife- rimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al con- sumo di energia elettrica sono dedotte 0,465 t di CO2 per MWh. In questi casi, la quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue: Assegnazionei = (Edirette/(Edirette+Eindirette))*PR * QA * FAi * FCIi Assegnazionei assegnazione nell’anno i Edirette emissioni dirette all’interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al pro- dotto nel periodo di riferimento scelto. Comprendono le emissione del calore consumato all’interno dell’elemento di assegnazione prelevato direttamente da altre imprese SSQE.
14 Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione 2014/9/UE, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 9.
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Eindirette emissioni indirette del calore consumato all’interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di rife- rimento relativo al prodotto, prelevato da terzi al di fuori del SSQE, nonché dell’energia elettrica consumata all’interno dell’elemento di assegnazione nel periodo di riferimento scelto. PR parametro di riferimento QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferi- mento) FAi fattore di adeguamento nell’anno i conformemente all’allegato 9 numero 3 FCIi fattore di correzione intersettoriale nell’anno i
4.2 I processi di produzione considerati dai seguenti parametri di riferimento
relativi al prodotto possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica:
4.2.1 Prodotti di raffineria
4.2.2 Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco
4.2.3 Acciaio alto legato da forni elettrici ad arco
4.2.4 Getto di ghisa
4.2.5 Lana minerale
4.2.6 Pannelli in cartongesso
4.2.7 Nerofumo (carbon black)
4.2.8 Ammoniaca
4.2.9 Cracking con vapore
4.2.10 Idrocarburi aromatici
4.2.11 Stirene
4.2.12 Idrogeno
4.2.13 Gas di sintesi
4.2.14 Ossido di etilene/glicoli etilenici
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