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AS 2014 3339

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 15 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 1bis cpv. 1 1 Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

9 400 17 200 0,754 17 200 21 900 0,772 21 900 24 200 0,790 24 200 26 500 0,808 26 500 28 800 0,826 28 800 31 100 0,844 31 100 33 400 0,879 33 400 35 700 0,915 35 700 38 000 0,951 38 000 40 300 0,987 40 300 42 600 1,023 42 600 44 900 1,059 44 900 47 200 1,113 47 200 49 500 1,167 49 500 51 800 1,221 51 800 54 100 1,274 54 100 56 400 1,328

2014-1698 3339

Assicurazione per l’invalidità. O RU 2014

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza

1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 32.90 franchi all’ora.

2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza am- monta a 49.40 franchi all’ora. 3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 87.80 franchi per notte. 4 Per l’adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1–3 all’evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l’articolo 33ter LAVS3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 831.10

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