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AS 2014 3403

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 15 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 17 Livelli di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers)

Le prestazioni e il comportamento degli impiegati sono valutati come segue: a. livello di valutazione 4: molto buono; b. livello di valutazione 3: buono; c. livello di valutazione 2: sufficiente; d. livello di valutazione 1: insufficiente.

Art. 39 cpv. 4 4 Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dell’1 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.

Art. 49 Premi di prestazione (art. 15 LPers) 1 Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate con premi di prestazione. 2 Non si possono versare premi di prestazione agli impiegati le cui prestazioni corri- spondono ai livelli di valutazione 1 e 2.

Art. 49a Premi spontanei (art. 15 LPers)

1 Per ricompensare immediatamente impieghi e prestazioni particolari possono

essere assegnati premi in natura fino al controvalore di 500 franchi.

1 RS 172.220.111.3

2014-1567 3403

Personale federale. O RU 2014

2 Non si possono versare premi spontanei agli impiegati le cui prestazioni corrispon- dono al livello di valutazione 1.

Art. 49b Ammontare e determinazione dei premi (art. 15 LPers)

1 La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per

anno civile, il 15 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. 2 Gli uffici federali e le unità amministrative ad essi equiparabili stabiliscono su domanda dei superiori diretti degli impiegati l’ammontare dei premi di prestazione e dei premi spontanei.

Art. 104a cpv.1 lett. c

1 Un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente

esigibile se: c. tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato è in grado di raggiun- gere gli obiettivi di prestazione e di comportamento corrispondenti al livello di valutazione 3.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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