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AS 2014 3481

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del 15 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Ingresso visti gli articoli 16 capoverso 4, 17 capoverso 3 e 17a capoversi 2 e 3 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal),

Art. 2 Rischio di malattia elevato Il rischio di malattia elevato è definito dai seguenti indicatori di morbilità: a. età; b. sesso; c. costi dei medicamenti nel corso dell’anno precedente; d. degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente.

Art. 2a Età Gli assicurati sono attribuiti ai gruppi di età in base al loro anno di nascita. I gruppi di età sono i seguenti: a. assicurati di età compresa tra 19 e 25 anni; b. assicurati di età compresa tra 26 e 90 anni, ripartiti in gruppi di cinque anni; c. assicurati di età a partire da 91 anni.

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Art. 2b Costi dei medicamenti nel corso dell’anno precedente 1 Per determinare l’indicatore relativo ai costi dei medicamenti nel corso dell’anno precedente si considerano le prestazioni lorde (prestazioni nette più partecipazioni ai costi) nel corso dell’anno precedente per i medicamenti i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, a condizione che le prestazioni lorde superino i 5000 franchi e i medicamenti non siano compresi in un importo forfettario di cui all’articolo 49 capoverso 1 LAMal. 2 La data di consegna dei medicamenti è determinante per l’attribuzione delle pre- stazioni lorde all’anno civile.

Art. 2c Degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente 1 Per determinare l’indicatore relativo alla degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente si considerano le degenze protrattesi per almeno tre notti consecutive in uno dei seguenti ospedali o delle seguenti case di cura, a condizione che per la degenza siano state fornite prestazioni a carico dell’assi- curazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: a. ospedali o case di cura figuranti nell’elenco di cui all’articolo 39 LAMal; b. ospedali che hanno stipulato una convenzione ai sensi dell’articolo 49a capoverso 4 LAMal.

2 Le degenze per maternità conformemente all’articolo 29 capoverso 2 lettera b

LAMal non sono prese in considerazione. 3 Il periodo della degenza è determinante per l’attribuzione all’anno civile. Se la degenza si protrae oltre la fine dell'anno civile, vale quanto segue: a. una degenza con una durata compresa fra tre e cinque notti è attribuita all’anno civile nel quale è trascorso il maggior numero di notti; in caso di due notti ciascuno, la degenza è attribuita all’anno dell’ammissione; b. in caso di degenza con una durata superiore a cinque notti, la durata della degenza è computata fino al termine dell’anno civile. La parte della degenza che prosegue nel nuovo anno civile è attribuita a quest’ultimo.

Art. 2d Ripartizione degli assicurati in gruppi di rischio 1 Gli assicurati che presentano un rischio di malattia elevato in base all’indicatore relativo ai costi dei medicamenti nel corso dell’anno precedente vengono suddivisi in due gruppi di rischio in base alle seguenti modalità: a. primo gruppo di rischio: assicurati con un rischio di malattia elevato in base all’indicatore relativo alla degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente; b. secondo gruppo di rischio: assicurati senza un rischio di malattia elevato in base all’indicatore relativo alla degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente.

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2 Gli assicurati che non presentano un rischio di malattia elevato in base all’indi- catore relativo ai costi dei medicamenti nel corso dell’anno precedente sono suddi- visi in altri gruppi di rischio in base agli indicatori relativi all'età, al sesso e alla degenza in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente.

Art. 3 cpv. 3 3 Per impedire divergenze sensibili tra prestazioni nette medie nel confronto tempo- rale o regionale, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire una pro- cedura di livellamento fondata su principi statistici riconosciuti.

Art. 4 cpv. 2bis lett. f 2bis Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:

f. gli assicurati che non hanno ancora compiuto i 18 anni.

Art. 6 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e 6 1 Durante l’anno di compensazione, la media delle prestazioni nette in ogni gruppo di rischio (media di gruppo) è calcolata per tutti gli assicuratori per l’anno civile precedente l’anno di compensazione. Per il calcolo sono determinanti: a. le prestazioni lorde per i medicamenti e le degenze in un ospedale o in una casa di cura nel corso del penultimo anno civile precedente l’anno di com- pensazione per la ripartizione degli assicurati nei gruppi di rischio; 2 Il totale delle prestazioni nette attese in ogni gruppo di rischio per l’anno di com- pensazione è calcolato nel corso dell’anno successivo all’anno di compensazione. Per il calcolo sono determinanti: a. le prestazioni lorde per i medicamenti e le degenze in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno civile precedente l’anno di compensazione per la ripartizione degli assicurati nei gruppi di rischio; 6 Non versano tasse di rischio e non ricevono contributi compensativi per l’anno di compensazione gli assicuratori ai quali negli ultimi due anni precedenti l’anno di compensazione è stata revocata l’autorizzazione d’esercizio dell’assicurazione sociale contro le malattie. I loro dati non sono presi in considerazione nel calcolo di cui al capoverso 1. I dati degli assicuratori sciolti, il cui patrimonio ed effettivo di assicurati sono stati trasferiti per contratto a un altro assicuratore secondo l’artico- lo 11 LAMal, sono tuttavia presi in considerazione nel calcolo di cui al capoverso 1.

Art. 6a Eccezioni per il calcolo 1 Per gli assicurati che nell’anno civile determinante per il calcolo dei costi dei medicamenti e delle degenze in un ospedale o in una casa di cura erano assicurati sino a fine anno presso un altro assicuratore, sono considerati solo gli indicatori relativi all’età e al sesso. Questi assicurati sono ripartiti nei gruppi di rischio degli assicurati che non presentano un rischio di malattia elevato in base alla degenza in

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un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente conformemente all’articolo 2d capoverso 2. 2 Per gli assicurati che nell’anno civile determinante per il calcolo dei costi dei medicamenti e delle degenze in un ospedale o in una casa di cura hanno cambiato assicuratore nel corso dell’anno, oltre agli indicatori relativi all’età e al sesso sono presi in considerazione anche i costi dei medicamenti forniti tra il cambiamento dell’assicuratore e la fine dell’anno civile determinante, fatturati dal nuovo assicura- tore, nonché le degenze in un ospedale o in una casa di cura avvenute nello stesso periodo, fatturate dal nuovo assicuratore. Questi assicurati sono ripartiti in uno dei gruppi di rischio conformemente all’articolo 2d. I costi dei medicamenti e le degen- ze in un ospedale o in una casa di cura fatturati dal precedente assicuratore non sono comunicati al nuovo assicuratore.

Art. 6b Ratei e risconti per la compensazione dei rischi Gli assicuratori sono tenuti a costituire annualmente i ratei e risconti necessari per il pagamento delle tasse di rischio e per i contributi compensativi attesi. A tal fine considerano segnatamente: a. le modifiche degli effettivi nei gruppi di rischio; b. le modifiche delle prestazioni nette; c. le tasse di rischio già versate e il contributo compensativo già ricevuto.

Art. 10 cpv. 1 e 2bis 1 Gli assicuratori forniscono i loro dati, suddivisi per Cantone, gruppo di rischio e anno civile, relativi agli effettivi degli assicurati, alle prestazioni lorde e alle parteci- pazioni ai costi secondo le direttive dell’istituzione comune. 2bis La fornitura dei dati deve prendere in considerazione le prestazioni nette fatturate fino a due mesi prima della scadenza del termine di consegna, i costi dei medica- menti nel corso dell’anno precedente, le degenze in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell’anno precedente nonché le modifiche degli effettivi degli assicurati che concernono l’anno civile determinante per il rilevamento dei dati.

Art. 13 Fondi 1 Con gli interessi accumulati presso l’istituzione comune per effetto del divario dei termini previsti tra il versamento e la riscossione degli acconti e i pagamenti finali viene alimentato un fondo per un importo massimo di 500 000 franchi. L’istituzione comune impiega i mezzi di questo fondo per pagare i contributi compensativi tem- pestivamente e senza riduzione nei casi in cui gli importi dovuti siano esigui.

2 L’istituzione comune emana il regolamento del fondo che deve segnatamente

definire l’utilizzo dei mezzi finanziari. Il regolamento deve essere approvato dal DFI.

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Art. 17 cpv. 4–7

4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 19963.

5–7 Abrogati

II

Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 2014 1 Nel 2017 la fornitura dei dati degli assicuratori all’istituzione comune è effettuata, per la compensazione dei rischi 2016 e per il calcolo della compensazione dei rischi 2016, secondo il diritto anteriore. 2 Nel 2017, rispettivamente 2018, gli assicuratori devono essere in grado di fornire all’istituzione comune i dati per la compensazione dei rischi relativi agli anni 2015 e 2016, rispettivamente 2016 e 2017, conformemente alla modifica del 15 ottobre

2014 della presente ordinanza.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 L’articolo 6 capoverso 6 e la cifra II capoverso 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

15 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 La limitazione temporale dell’O (RU 1995 1371, 2005 5643, 2010 6163, 2009 4761) è stata abrogata con la modifica del 15 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2014 3481).

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