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AS 2014 3541

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 22 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 12 cvp. 1 e 3 1 Lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata (art. 5) per esercitare un’attività lucrativa o per fornire una prestazione di servizi transfrontaliera in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a e 19a cpv. 2) non deve notificarsi. 3 Gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera.

Art. 34 Abrogato

Art. 57 cpv. 1 lett. c 1 I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l’altro:

c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b);

Art. 71 cpv. 3 3 Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l’ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.

1 RS 142.201

2012-1003 3541

Ammissione, soggiorno e attività lucrativa. O RU 2014

Art. 85 cpv. 2 2 Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStr) o di un permesso di dimora (art. 33 LStr) con attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta all’UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi di soggiorno di breve durata secondo l’articolo 19 capoverso 4.

II La presente ordinanza entra in vigore del 1° gennaio 2016.

22 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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