AS 2014 3543
Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione
Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 luglio 20071 sulla protezione delle informazioni della Confede- razione è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 4 4 La Cancelleria federale disciplina il trattamento di informazioni classificate SEGRETO nel quadro della procedura di corapporto secondo l’articolo 15 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; al riguardo garantisce una sufficiente protezione delle informazioni secondo la presente ordinanza.
Art. 24 cpv. 3
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2017.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova