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AS 2014 3555

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC)

del 29 ottobre 2014

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 5, 9 capoverso 2, 15 capoverso 4 e 21 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 20141 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC), ordina:

Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione

1 I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:

a. beni culturali d’importanza nazionale (oggetti A); b. beni culturali d’importanza regionale (oggetti B); c. beni culturali d’importanza locale (oggetti C).

2 Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:

a. importanza architettonica e artistica; b. importanza scientifica e dal profilo della scienza dell’arte; c. importanza ideale e materiale; d. importanza storica; e. importanza tecnica; f. per le costruzioni, in aggiunta alle lettere a–e: importanza dell’oggetto nel contesto locale o paesaggistico e qualità dell’edificio tenuto conto dell’am- biente circostante; g. per le collezioni, in aggiunta alle lettere a–e:

1. valore contestuale,

2. importanza culturale e grado di notorietà,

3. stato degli oggetti e modalità d’immagazzinamento.

RS 520.31 1 RS 520.3; RU 2014 3545

2013-2905 3555

Protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, RU 2014

Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione 1 L’Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente.

2 I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C.

3 L’UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all’Ufficio federale di topografia. Quest’ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione.

Art. 3 Informazione L’UFPP e i Cantoni provvedono affinché le autorità, le istituzioni e le organizza- zioni specializzate, nonché la popolazione siano informati sullo scopo e l’utilità delle misure di protezione dei beni culturali.

Art. 4 Istruzione e personale 1 L’istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi: a. l’inventariazione; b. l’allestimento di documentazioni brevi; c. la pianificazione d’evacuazione; d. la pianificazione d’intervento in collaborazione con i pompieri; e. l’intervento in caso di catastrofi. 2 L’istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:

a. la pianificazione di misure di protezione; b. il sostegno e sulla consulenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione in caso di catastrofe.

3 L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d’istruzione necessari.

Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disci- plina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza.

2 L’UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle

riproduzioni fotografiche di sicurezza.

3 Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza

realizzata dai Cantoni e la conserva.

Protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, RU 2014

Art. 6 Sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza 1 I sussidi federali per l’allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza possono essere concessi a condizione che: a. si tratti di beni culturali iscritti nell’Inventario PBC; b. l’importo computabile, detratti i vantaggi finanziari di cui all’articolo 15 capoverso 2 LPBC, ammonti ad almeno 10 000 franchi, tenuto conto che una domanda di sussidio può contemplare più oggetti dello stesso tipo; c. siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1; d. nel caso di beni culturali mobili sia garantita la permanenza in Svizzera; e. non vengano versati altri sussidi federali; e f. non sussistano altri motivi d’esclusione. 2 Il DDPS stabilisce, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, l’ammon- tare dei sussidi federali per documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza, disciplina i dettagli concernenti la concessione, il rifiuto e la riduzione dei sussidi e determina le modalità di versamento. 3 Le domande di sussidio e le liquidazioni finali devono essere inoltrate all’UFPP. Quest’ultimo decide in merito alle domande e al versamento dei sussidi.

Art. 7 Contrassegno 1 Il DDPS stabilisce i dettagli in relazione alle direttive tecniche per la realizzazione e l’apposizione dei contrassegni.

2 Esso può fornire i contrassegni ai Cantoni già in tempo di pace.

Art. 8 Deposito protetto L’UFPP applica, in stretta collaborazione con gli organi federali interessati, i trattati internazionali di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPBC.

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, RU 2014

Allegato (art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I L’ordinanza del 17 ottobre 19842 sulla protezione dei beni culturali in caso di con- flitto armato è abrogata.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 13 aprile 20053 sul trasferimento dei beni culturali

Art. 1 lett. i n. 1 S’intendono per: i. eventi straordinari:

1. conflitti armati,

2 RU 1984 1250, 1994 2678, 1995 207, 2006 4705, 2011 5227 3 RS 444.11

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2. Ordinanza del 21 maggio 20084 sulla geoinformazione

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

Identificatore 65

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Inventario della prote- RS 520.31 art. 2 UFPP A 65 zione dei beni culturali con oggetti d’importanza nazionale

Identificatore 188

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Inventario cantonale RS 520.31 art. 2 Cantoni A 188 dei beni culturali d’impor- [UFPP] tanza regionale e locale

4 RS 510.620

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3. Ordinanza del 28 giugno 20005 sulla pianificazione del territorio

Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono: a. beni culturali secondo l’articolo 1 lettere a e b dell’ordinanza del 29 otto- bre 20146 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, cata- strofi e situazioni d’emergenza;

5 RS 700.1 6 RS 520.31

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