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AS 2014 3695

Ordinanza dell'UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione

Ordinanza dell’UFAG concernente il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione

del 30 ottobre 2014

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 87 dell’ordinanza del 23 ottobre 20131 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura, ordina:

Art. 1 Coefficiente Il coefficiente per il calcolo del contributo di transizione individuale per il 2014 ammonta a 0,4724.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.

30 ottobre 2014 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

RS 910.132.81 1 RS 910.13

2014-2473 3695

Coefficiente per il calcolo del contributo di transizione. O dell’UFAG RU 2014

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