AS 2014 3709
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea
Modifica del 5 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 febbraio 20101 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea è modificata come segue:
Art. 1 Abrogato
Art. 5 cpv. 1
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 2.
Art. 7 cpv. 1 1 Chiunque viola gli articoli 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
II L’allegato 1 è abrogato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.
5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.138.1
2014-2722 3709
Provvedimenti nei confronti della Guinea. O RU 2014
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