AS 2014 3847
Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA)
Modifica del 12 novembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 9a Prestazioni sottostanti all’imposta sull’acquisto (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)
Sono considerate prestazioni ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA esclusivamente le prestazioni di servizi.
Art. 16 cpv. 3 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
12 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 641.201
2014-1814 3847
Imposta sul valore aggiunto. O RU 2014
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