AS 2014 3869
AS 2014 3869
Ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze
Modifica del 17 novembre 2014
L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici, ordina:
I L’ordinanza del DFI del 28 giugno 20052 concernente la classificazione e la caratte- rizzazione delle sostanze è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 Per quanto attiene alle sostanze che figurano nell’allegato VI parte 3 del regola- mento (CE) n. 1272/20083 (regolamento UE-CLP) si applicano le classificazioni e le caratterizzazioni ivi stabilite.
Art. 4 Termine di consegna 1 Se una sostanza è ufficialmente classificata oppure se la sua classificazione o la sua caratterizzazione ufficiale è modificata, la sostanza e i preparati che la contengono possono essere consegnati ancora per un anno con l’imballaggio e la caratterizzazio- ne precedenti. 2 La sostanza «pitch, coal tar, high-temp. (numero CE 266-028-2)» e i preparati che la contengono possono essere consegnati ancora fino al 31 marzo 2016 con l’imbal- laggio e la caratterizzazione precedenti.