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AS 2014 387

Legge federale sull'assicurazione malattie

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 21 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20131; visto il parere del Consiglio federale dell’8 marzo 20132, decreta:

I La legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 64 cpv. 7

7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:

a. le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 2; b. le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013 Consiglio nazionale, 21 giugno 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz