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AS 2014 3871

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 17 novembre 2014

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 5 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 2 OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.

17 novembre 2014 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2014-2402 3871

O sui biocidi RU 2014

Allegato 2 (art. 9 cpv. 1 lett. b)

Elenco dei principi attivi approvati secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/20122 (elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati)

Rimando tra parentesi sotto il numero di allegato (art. 7, 8, 9, 11, 17, 22, 31, 62, 62a e 62c)

I seguenti nuovi principi attivi sono iscritti nell’allegato 2:

Nome comune Denominazione IUPAC3 Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche4 Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

bis[1-cicloesil- bis[1-cicloesil-1,2- 981 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 8 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- 1,2-di(idrossi- di(idrossi- ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a kO)diazenioato kO)diazenioato(2- )]-rame eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- (2-)]-rame Numero CE: n.d. zione ma non presi in considerazione nella valutazione (Cu-HDO) Numero CAS: 312600- dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. 89-8 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali sono stabilite proce-

dure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di prote- zione individuale;

2 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.

3 International Union of Pure and Applied Chemistry (Unione internazionale di chimica pura e applicata): www.iupac.org 4 Per l’attuazione dei principi comuni enunciati nell’all. VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

2. sono prese idonee misure di riduzione del rischio

per proteggere il comparto suolo. In particolare le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza rela- tive ai prodotti omologati specificano che l’applica- zione in ambito industriale deve avvenire all’interno di un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trat- tamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evi- tare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

Acido decanoico Acido n-decanoico 985 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 4 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- Numero CE: 206-376-4 ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a Numero CAS: 334-48-5 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- zione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizza- tive idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE5 o all’OLALA6, nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi

5 RS 817.021.23 6 RS 916.307.1

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati; i biocidi contenenti acido decanoico non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20057 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido decanoico ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

Acido decanoico Acido n-decanoico 985 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 18 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- Numero CE: 206-376-4 ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a Numero CAS: 334-48-5 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- zione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: l’omologazione di prodotti per uso non professionale è subordinata alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, a meno che nella domanda di omolo- gazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA,

7 RS 817.023.21

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Acido decanoico Acido n-decanoico 985 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 19 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- Numero CE: 206-376-4 ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a Numero CAS: 334-48-5 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- zione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo.

Acido laurico acido dodecanoico 980 g/kg 1° novembre 201531 ottobre 2025 19 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- Numero CE: 205-582-1 ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a Numero CAS: 143-07-7 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- zione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo.

Acido ottanico acido n-ottanoico 993 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 4 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- Numero CE: 204-677-5 ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a Numero CAS: 124-07-2 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- zione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali si

stabiliscono procedure operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli oppor- tuni dispositivi di protezione individuale;

2. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adot-

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

tano le opportune misure di riduzione dei rischi in- tese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;

3. i prodotti biocidi contenenti acido ottanoico non

sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido ottanoico ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.

Acido ottanico acido n-ottanoico 993 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 18 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- Numero CE: 204-677-5 ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a Numero CAS: 124-07-2 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- zione ma non presi in considerazione nella valutazione dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. l’omologazione di prodotti per uso non professio-

nale è subordinata alla condizione che l’imballaggio sia progettato in modo da minimizzare l’esposizione dell’utilizzatore, a meno che nella domanda di omologazione del prodotto non si possa dimostrare che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

2. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valo- ri massimi o di modificare quelli esistenti in con- formità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

Cyproconazolo (2RS,3RS;2RS,3SR)-2- 940 g/kg 1° novembre 201531 ottobre 2020 8 Il ciproconazolo è considerato un candidato alla sosti- (4-clorofenil)-3- Il ciproconazolo ha tuzione in conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 ciclopropil-1-(1H- 1,2,4- due diastereomeri. lettere a e d del regolamento (UE) n. 528/2012. La triazol-1-il)butan-2-olo (Diastereomero A: valutazione del prodotto deve prestare particolare Numero CE: N/A 430 – 500 g/kg, attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia Numero CAS: 94361-06- Diastereomero B: attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di 5 Il ciproconazolo ha due 470 – 550 g/kg). omologazione ma non presi in considerazione nella diastereomeri. Diastereo- valutazione del rischio, a livello unionale, della sostan- mero A: enantiomero in za attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti cui il gruppo 2-idrossile e condizioni: il 3-idrogeno sono collo- 1. per gli utilizzatori industriali devono essere stabilite cati sullo stesso lato (2S, procedure operative sicure e misure organizzative 3S e 2R, 3R). Diastereo- idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- mero B: enantiomero in dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti cui il gruppo 2-idrossile e sono usati indossando gli opportuni dispositivi di il 3-idrogeno sono collo- protezione individuale; cati sui lati opposti (2R, 2. i prodotti non devono essere omologati per il 3S e 2S, 3R). Il ciproco- trattamento industriale per l’impregnazione con il nazolo tecnico è un sistema del doppio vuoto, a meno che non vengano racemo circa 1:1 dei due forniti dati che dimostrino che il prodotto non pre- diastereomeri, ciascuno senta rischi inaccettabili, se necessario applicando dei quali è una miscela opportune misure di riduzione del rischio; esatta 1:1 degli enantio- 3. sono prese idonee misure di riduzione del rischio meri. per proteggere i comparti suolo e acqua. In partico-

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

lare: a le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati devono specificare che l’applicazione in ambito indu- striale deve avvenire all’interno di un’area isola- ta o su sostegni rigidi impermeabili con bun- ding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento; b non devono essere omologati prodotti per il trat- tamento industriale di legno che sarà esposto agli agenti atmosferici o per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto non presenta rischi inaccettabili, se necessario applicando opportune misure corret- tive.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Diossido di Diossido di silicio 800 g/kg 1° novembre 201531 ottobre 2025 18 Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione silicio amorfo Numero CE: 231-545-4 alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a sintetico (nano) Numero CAS: 112926- eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- 00-8 La presente appro- zione ma non presi in considerazione nella valutazione vazione riguarda il diossi- dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. do di silicio amorfo sintetico sotto forma di nanomateriale costituito da aggregati stabili di particelle con granulome- tria > 1μm, le cui particel- le primarie sono di nanodimensioni.

Etil butil aceti- N-acetil-N-butil-β- 990 g/kg 1° novembre 201531 ottobre 2025 19 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- lamino propio- alaninato di etile ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a nato Numero CE: 257-835-0 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Numero CAS: zione ma non presi in considerazione nella valutazione 52304-36-6 dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: l’esposizione primaria degli esseri umani al prodotto è ridotta al minimo studiando e adottando misure idonee di riduzione del rischio, tra cui rientrano eventuali istruzioni relative alla quantità di prodotto da applicare sulla pelle umana e alla frequenza delle applicazioni.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Iodio (incluso il Iodio 995 g/kg di iodio 1° settembre 2015 31 agosto 2025 1 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- polivinilpirroli- Numero CE: 231-442-4 Per il polivinilpir- ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a done iodio) Numero CAS: 7553-56-2 rolidone iodio: il eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Denominazione IUPAC: tenore di iodio ha zione ma non presi in considerazione nella valutazione Polivinilpirrolidone iodio una purezza pari a dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. Numero CE: n. p. 995 g/kg Numero CAS: 25655- 41-8

Iodio (incluso il Iodio 995 g/kg di iodio 1° settembre 2015 31 agosto 2025 3 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- polivinilpirroli- Numero CE: 231-442-4 Per il polivinilpir- ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a done iodio) Numero CAS: 7553-56-2 rolidone iodio: il eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Denominazione IUPAC: tenore di iodio ha zione ma non presi in considerazione nella valutazione Polivinilpirrolidone iodio una purezza pari a dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. Numero CE: n. p. 995 g/kg L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CAS: 25655- per i prodotti che possono lasciare residui negli alimen- 41-8 ti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concen- trazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Iodio (incluso il Iodio 995 g/kg di iodio 1° settembre 2015 31 agosto 2025 4 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- polivinilpirroli- Numero CE: 231-442-4 Per il polivinilpir- ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a done iodio) Numero CAS: 7553-56-2 rolidone iodio: il eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Denominazione IUPAC: tenore di iodio ha zione ma non presi in considerazione nella valutazione Polivinilpirrolidone iodio una purezza pari a dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. Numero CE: n. p. 995 g/kg L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CAS: 1. per i prodotti che possono lasciare residui negli 25655-41-8 alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valo- ri massimi o di modificare quelli esistenti in con- formità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;

2. i prodotti contenenti iodio non entrano in contatto

con materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli ogget- ti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di iodio nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddet- to regolamento, che tali limiti non sono necessari.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Iodio (incluso il Iodio 995 g/kg di iodio 1° settembre 2015 31 agosto 2025 22 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- polivinilpirroli- Numero CE: 231-442-4 Per il polivinilpir- ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a done iodio) Numero CAS: 7553-56-2 rolidone iodio: il eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Denominazione IUPAC: tenore di iodio ha zione, ma non presi in considerazione nella valutazione Polivinilpirrolidone iodio una purezza pari a dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. Numero CE: n. p. 995 g/kg L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: Numero CAS: per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedu- 25655-41-8 re operative sicure e misure organizzative idonee; qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indos- sando gli opportuni dispositivi di protezione indivi- duale.

S-metoprene Isopropil-(2E,4E,7S)-11- 950 g/kg 1° settembre 2015 31 agosto 2025 18 La valutazione del prodotto deve prestare particolare metossi-3,7,11-trimetil- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia 2,4-dodecadienoato attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di Numero CE: n. p. omologazione ma non presi in considerazione nella Numero CAS: valutazione del rischio, a livello dell’UE, della sostanza 65733-16-6 attiva. L’omologazione è soggetta alle seguenti condi- zioni: per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adottano le opportu- ne misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabi- li non siano superati.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Transflutrina 2,3,5,6-tetrafluorobenzil 965 g/kg di configu- 1° novembre 201531 ottobre 2025 18 La valutazione del prodotto deve prestare particolare (1R,3S)-3-(2,2- razione 1R-trans attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia diclorovinil)- 2,2- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di dimetilciclopropancarbos- omologazione ma non presi in considerazione nella silato o 2,3,5,6- valutazione del rischio, a livello dell’UE, della sostanza tetrafluorobenzil (1R)- attiva. L’omologazione è soggetta alla seguente condi- trans-3-(2,2-diclorovinil)- zione: tenuto conto dei rischi per le matrici ambientali 2,2- dimetilciclopropan- (acqua, sedimenti e suolo), non è consentito l’uso della carbossilato transflutrina in vaporizzatori per impiego in ambienti Numero CE: 405-060-5 chiusi o in spirali insetticide, a meno che nella doman- Numero CAS: da di omologazione per il prodotto non sia dimostrato 118712-89-3 che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.

Zineb etilenebis (ditiocarbam- 940 g/kg 1° gennaio 2016 31 dicembre 2025 21 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- mato) (polimerico) di ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a zinco eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Numero CE: 235-180-1 zione ma non presi in considerazione nella valutazione Numero CAS: dei rischi, a livello dell’UE, del principio attivo. Chiun- 12122-67-7 que metta a disposizione sul mercato prodotti conte- nenti zineb per gli utilizzatori non professionali garan- tisce che il prodotto sia fornito con gli adeguati guanti protettivi. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono

stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispo- sitivi di protezione individuale;

2. le etichette e, se del caso, le istruzioni per l’uso

specificano che i bambini devono essere tenuti lon- tani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che le at- tività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all’interno di un’area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suo- lo coperto da un materiale impermeabile allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente zineb sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento;

4. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valo- ri massimi o di modificare quelli esistenti in con- formità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. Se un articolo è stato trattato con zineb o contiene inten- zionalmente tale sostanza e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio dello zineb nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensi- bilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del re- golamento (UE) n. 528/20128.

8 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

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O sui biocidi RU 2014

La seguente riga è inserita al di sotto dell’iscrizione del principio attivo «4,5-dicloro-2-ottil- 2H-isotiazol-3-one»:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

4,5-dicloro-2- 4,5-dicloro-2- 950 g/kg 1° gennaio 2016 31 dicembre 2025 21 La valutazione del prodotto presta particolare attenzio- ottil- 2H- ottilisotiazol-3(2H)one ne alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia attribuiti a isotiazol-3-one Numero CE: 264-843-8 eventuali usi contemplati dalla domanda di omologa- Numero zione ma non presi in considerazione nella valutazione CAS: 64359-81-5 del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. Chiunque metta a disposizione sul mercato prodotti contenenti 4,5-dicloro-2- ottil-2H-isotiazol-3-one per gli utilizzatori non professionali garantisce che il prodotto sia fornito con gli adeguati guanti protettivi. L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali devono

essere stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli oppor- tuni dispositivi di protezione individuale;

2. le etichette e, se del caso, le istruzioni per l’uso

specificano che i bambini devono essere tenuti lon- tani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;

3. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza

relative ai prodotti omologati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all’interno di un’area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suo- lo coperto da un materiale impermeabile allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente, affinché qualsiasi perdita o rifiuto contenente 4,5-dicloro-2-ottil-2H- isotiazol-3-one sia raccolto per il riutilizzo o lo smaltimento;

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O sui biocidi RU 2014

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

4. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valo- ri massimi o di modificare quelli esistenti in con- formità all’OSoE o all’OLALA, nonché si adottano le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati. Se un arti- colo è stato trattato con 4,5-dicloro-2-ottil-2H- isotiazol-3-one o contiene intenzionalmente uno o più biocidi contenenti 4,5-dicloro-2-ottil-2H- iso- tiazol-3-one e se necessario a causa della possibilità di contatto con la pelle e di rilascio di 4,5-dicloro-2- ottil-2H-isotiazol-3-one nell’ambiente nelle normali condizioni d’impiego, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di tale articolo trattato provvede a che l’etichetta rechi le informazioni sul rischio di sensibilizzazione cutanea, nonché le informazioni di cui all’articolo 58 paragrafo 3 se- condo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

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O sui biocidi RU 2014

L’iscrizione del principio attivo «Fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina» del tipo di prodotto 23 è sostituita dalla seguente nuova versione:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Fosfuro Fosfuro d’alluminio 830 g/kg 1° luglio 2015 30 giugno 2025 20 Disposizioni specifiche per la Svizzera: i biocidi del d’alluminio che Numero CE: 244-088-0 tipo di prodotto 20 (prodotti usati per il controllo di rilascia fosfina Numero CAS: 20859-73- altri vertebrati) non possono essere omologati in

8 Svizzera secondo l’articolo 4, tranne a scopo di ricerca

e sviluppo e in situazioni eccezionali.

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La scadenza dell’iscrizione dei seguenti principi attivi è prolungata:

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

Difenacum 3-(3-bifenil-4- il-1,2,3,4- 960 g/kg 1° aprile 2010 30 giugno 2018 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: tetraidro-1-naftyl)-4- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei idrossicumarina prodotti non deve eccedere 75 mg/kg e sono omo- Numero CE: 259-978-4 logati solo prodotti pronti all’uso; Numero CAS: 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, 56073-07-5 se del caso, un colorante;

3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere

tracciante;

4. l’esposizione primaria e secondaria per le persone,

gli animali non bersaglio e l’ambiente devono esse- re ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e dispo- nibili. Tali misure comprendono tra l’altro la desti- nazione ad uso esclusivamente professionale, stabi- lendo un limite massimo per le dimensioni del- l’imballaggio e introducendo l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

Difetialone 3-[3-(4’-bromo[1,1’bi- 976 g/kg 1° novembre 200930 giugno 2018 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: fenil]-4-il)-1,2,3,4-tetra- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei idro-1-naftil]-4-idrossi- prodotti non deve eccedere lo 0,0025 % p/p e sono 2H-1-benzotiopiran-2-one omologate solo esche pronte all’uso; Numero CE: non applica- 2. i prodotti devono contenere un repellente e, se del bile (n.a.) caso, un colorante; Numero CAS: 104653- 3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere 34-1 tracciante;

4. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli

animali non bersaglio e l’ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio opportune e dispo- nibili. Tali misure comprendono in particolare la

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di purezza Data di iscrizione Scadenza Tipo di Disposizioni specifiche Numeri di identificazione del principio attivo dell’iscrizione prodotto

destinazione a uso esclusivamente professionale del prodotto, la definizione della dimensione massima per l’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche sigillate e sicure.

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