Lexipedia

AS 2014 3891

AS 2014 3891

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Modifica del 17 novembre 2014

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), ordina:

I L’allegato 1.10 ORRPChim è modificato come segue:

N. 1 cpv. 1, frase introduttiva, nota a piè di pagina 1 Le sostanze cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione di cui all’alle- gato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/20062 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere fornite al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera la concentrazione che:

1 RS 814.81

2 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 dic. 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 317/2014, GU L 93 del 28.3.2014, pag. 24.

2014-2404 3891

O sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici RU 2014

N. 4

4 Disposizione transitoria della modifica del 17 novembre 2014

Le sostanze menzionate negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 317/20143 nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino al 31 maggio 2015.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2014.

17 novembre 2014 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

3 Regolamento (UE) n. 317/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (sostanze CMR), GU L 93 del 28.3.2014, pag. 24.

AS 2014 3891 | Lexipedia | Lexipedia