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AS 2014 4073

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori) (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit)

Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori) (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit)

Modifica del 20 giugno 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20131, decreta:

I La legge del 16 dicembre 20052 sui revisori è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta la legge, «società con azioni quotate in borsa» è sostituito con «società di interesse pubblico». 2 Negli articoli 9 capoverso 1 lettera b, 16 capoverso 4 (concerne solo il testo tede- sco), 17 capoverso 2, primo periodo, e 18, primo periodo, «disposizioni legali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «obblighi legali».

Art. 2, frase introduttiva, lett. a e c Nella presente legge s’intende per: a. servizi di revisione:

1. verifiche e conferme che devono essere eseguite, secondo le disposi-

zioni del diritto federale, da un revisore abilitato o da un perito revisore abilitato o da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale,

2. verifiche che, secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del

22 giugno 20073 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), sono eseguite da una società di audit abilitata; c. società di interesse pubblico:

1. società con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 727 capo-

verso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni (CO)4,

2013-0885 4073

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2. assoggettati alla vigilanza, ai sensi dell’articolo 3 LFINMA, che devono

incaricare una società di audit abilitata conformemente all’articolo 9a della presente legge di eseguire una verifica di cui all’articolo 24 LFINMA.

Art. 85 cpv.1, frase introduttiva 1 Necessitano di un’abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale anche le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1 o servizi secondo il diritto estero ad essi paragonabili per:

Art. 9a Condizioni per l’abilitazione a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari 1 Un’impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 se: a. è abilitata secondo l’articolo 9 capoverso 1; b. è sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche; e c. non esercita nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA6). 2 Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 (auditor responsabile) se: a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l’articolo 4; e b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA). 3 Per l’abilitazione di cui al capoverso 2 lettera a, in deroga all’articolo 4 capo- verso 4 è possibile considerare anche l’esperienza professionale maturata nelle verifiche eseguite secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettere a e b LFINMA.

4 Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l’abilitazione di

società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica degli intermediari finanziari direttamente sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finan- ziari (FINMA) ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro (LRD). 5 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, in caso di controlli effet- tuati su avvocati e notai sulla base della LRD il Consiglio federale definisce le misure da adottare per gli avvocati e i notai che agiscono in qualità di auditor responsabili, nonché le condizioni particolari per la loro abilitazione.

5 RU 2007 3971 6 RS 956.1 7 RS 955.0

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Art. 10 Abrogato

Art. 13, rubrica e cpv. 1 Accesso ai locali

1 Abrogato

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

1 L’autorità di sorveglianza decide, su domanda, in merito all’abilitazione di:

d. società di audit e auditor responsabili a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA8) conformemente all’arti- 1bis Essa può limitare l’abilitazione a fornire certi tipi di servizi di revisione per determinate società di interesse pubblico.

Art. 15a Obblighi d’informazione e di notificazione 1 Le persone e le imprese seguenti devono fornire all’autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per adempiere i suoi compiti: a. le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate; b. le persone fisiche che sono membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o dell’organo di gestione di un’impresa di revisione e che non dispongono di un’abilitazione dell’autorità di sorveglianza; c. i collaboratori dell’impresa di revisione e tutte le persone a cui l’impresa di revisione fa capo per i servizi di revisione; d. le società oggetto di verifica; e. tutte le società che costituiscono un gruppo con la società oggetto di verifica e i cui conti annuali devono essere consolidati, come pure i rispettivi uffici di revisione. 2 Le persone e le imprese di cui al capoverso 1 lettere a e b devono notificare senza indugio all’autorità di sorveglianza, in forma scritta, i fatti importanti concernenti l’abilitazione o la sorveglianza.

8 RS 956.1

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1 L’autorità di sorveglianza sottopone le imprese di revisione sotto sorveglianza statale a un controllo approfondito almeno ogni tre anni. 1bis Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono esclusivamente servizi di revisione a imprese ai sensi dell’articolo 9a capoverso 4 sono controllate dall’autorità di sorveglianza ogni cinque anni. In casi motivati l’autorità di sorve- glianza può diminuire la frequenza dei controlli. 1ter Quando sospetta vi siano infrazioni agli obblighi legali, l’autorità di sorveglianza procede a un controllo, a prescindere dalla frequenza prevista ai capoversi 1 e 1bis.

2 L’autorità di sorveglianza controlla:

b. l’adempimento degli obblighi legali, degli standard determinanti per la veri- fica e la garanzia della qualità da essa riconosciuti, come pure il rispetto dei principi professionali, delle regole deontologiche e, se del caso, del regola- mento di quotazione;

Art. 16a Standard di verifica e di garanzia della qualità 1 Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1, le impre- se di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità. 2 L’autorità di sorveglianza designa gli standard applicabili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insuffi- cienti, può definirne di propri oppure estendere o modificare standard esistenti.

Art. 17 cpv. 1 e 4 1 L’autorità di sorveglianza può revocare l’abilitazione a tempo determinato o inde- terminato a una persona fisica abilitata o a un’impresa di revisione abilitata che non adempiono più le condizioni per l’abilitazione di cui agli articoli 4–6 o 9a. Se le condizioni per l’abilitazione possono essere ristabilite, la revoca è dapprima commi- nata. Se la revoca dell’abilitazione è sproporzionata, l’autorità di sorveglianza le ammonisce per scritto.

4 Nel corso della durata della revoca a tempo determinato, la persona fisica o

l’impresa di revisione in questione continuano a sottostare agli obblighi d’informa- zione e di notificazione di cui all’articolo 15a.

Art. 26 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b 2 L’autorità di sorveglianza può trasmettere alle autorità estere preposte alla sorve- glianza dei revisori informazioni e documenti non accessibili al pubblico, a condi- zione che tali autorità: b. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale, ferme restando le prescrizioni sulla pubblicità dei procedimenti e l’informazione del pub- blico su simili procedimenti;

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2 Su loro richiesta, l’autorità di sorveglianza può eseguire atti di verifica in Svizzera per le autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori se lo Stato richiedente accorda la reciprocità. L’articolo 26 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. 4bis Ai fini degli atti di verifica compiuti per le autorità estere di sorveglianza (cpv. 2) e l’accompagnamento delle autorità estere di sorveglianza nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera (cpv. 4), l’autorità di sorveglianza dispone, nei confronti delle imprese di revisione e delle imprese verificate in questione, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti delle imprese di revisione sotto sorve- glianza statale e delle imprese da queste verificate.

Art. 28 cpv. 2, 4 e 5 2 L’autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 38). 4 L’autorità di sorveglianza è gestita secondo i principi dell’economia aziendale.

5 L’autorità di sorveglianza è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale nell’ambito disciplinato dalla presente legge.

Art. 29 lett. b L’autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti: b. direzione;

Art. 30 Consiglio d’amministrazione 1 Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto al mas- simo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.

2 I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere

rieletto due volte. 3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e designa il presidente. 4 I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’autorità di sorve- glianza. 5 Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del consiglio d’amministra- zione per motivi importanti. 6 Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio d’ammini- strazione. All’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale (LPers).

9 RS 172.220.1

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Art. 30a Compiti del consiglio d’amministrazione Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti: a. emana il regolamento di organizzazione dell’autorità di sorveglianza; b. fissa gli obiettivi strategici dell’autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento; c. emana le ordinanze delegate all’autorità di sorveglianza; d. prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’autorità di sorveglianza e per evitare conflitti d’interesse; e. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale; f. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza; g. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rap- porto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio fede- rale; h. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione; i. sorveglia la direzione; j. provvede ad approntare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi confacente all’autorità di sorveglianza; k. decide in merito all’utilizzazione delle riserve;

1. adotta il preventivo;

m. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.

Art. 31 Direzione

1 La direzione è l’organo operativo. A suo capo è posto un direttore.

2 La direzione ha in particolare i compiti seguenti:

a. gestisce gli affari; b. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione; c. elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione; d. riferisce regolarmente al consiglio d’amministrazione, e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari; e. rappresenta l’autorità di sorveglianza verso l’esterno;

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f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale dell’autorità di sorveglianza; è fatto salvo l’articolo 30a lettere g e h; g. può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori; h. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 32 Ufficio di revisione

1 Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno.

2 All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 33 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–4 LPers10.

Art. 33a Cassa pensioni 1 La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo gli 2 L’autorità di sorveglianza è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capo- verso 2 LPers.

Art. 34 Segreto d’ufficio 1 Il personale e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali. 2 L’obbligo del segreto sussiste dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’ap- partenenza a un organo dell’autorità di sorveglianza. 3 Senza l’accordo dell’autorità di sorveglianza, in caso di interrogatori e di procedi- menti giudiziari gli impiegati e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

10 RS 172.220.1 11 RS 172.220.1

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Art. 34a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione

1 Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio d’ammi-

nistrazione, al Controllo federale delle finanze o alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio in relazione a fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

2 L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113

capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale12 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere. 3 Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’ammi- nistrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. 4 Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un’irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. 5 L’obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall’arti- colo 24 capoverso 3.

Art. 34b Rapporto di gestione 1 Il rapporto di gestione comprende il rapporto d’attività (art. 19 cpv. 1), il conto annuale e la relazione di revisione.

2 Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.

Art. 35 cpv. 2 2 Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni del CO13 sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti.

2bis La responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA14 sono rette dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 CO15).

Art. 38 Indipendenza operativa e vigilanza

1 L’autorità di sorveglianza adempie i suoi compiti in modo indipendente.

2 L’autoritàdi sorveglianza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio

federale. Questi esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante: a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’ammi- nistrazione;

12 RS 312.0 13 RS 220 14 RS 956.1 15 RS 220

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b. l’approvazione della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; c. l’approvazione del contratto di affiliazione a PUBLICA; d. l’approvazione del rapporto di gestione; e. l’approvazione degli obiettivi strategici; f. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici; g. il discarico al consiglio d’amministrazione. 3 L’autorità di sorveglianza esamina regolarmente con il Consiglio federale i suoi obiettivi strategici e l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 39 cpv. 1 lett. b

1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque viola:

b. gli obblighi di notificazione secondo l’articolo 15a capoverso 2;

Art. 39a Infrazioni commesse nell’azienda Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 39 e condannare in loro vece l’azienda al pagamento della multa, se: a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo esige prov- vedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena; e b. per le infrazioni alle disposizioni della presente legge è prevista una multa massima di 20 000 franchi.

Art. 40 cpv. 1 lett. abis e b 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que: abis. fornisce indicazioni false in relazione a fatti essenziali o sottace fatti essen- ziali nella relazione di revisione, nel rapporto di verifica o nell’attestato di verifica; b. non permette all’autorità di sorveglianza di accedere ai propri locali (art. 13 cpv. 2), non le fornisce le informazioni o i documenti richiesti (art. 15a cpv. 1) o le fornisce indicazioni contrarie alla verità o incomplete;

Art. 43a Disposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 2014 1 I servizi di revisione la cui fornitura è soggetta, secondo il nuovo diritto, a un’abili- tazione dell’autorità di sorveglianza possono continuare a essere forniti con l’abili- tazione della FINMA secondo il diritto previgente per un periodo fino a un anno dall’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014.

16 RS 313.0

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2 L’autorità di sorveglianza riprende tutti i procedimenti aperti dalla FINMA nei confronti di società di audit che eseguono verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA17), nonché nei confronti di auditor responsabili di tali verifiche, e che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

9 ottobre 201418.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

5 novembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

17 RS 956.1 18 FF 2014 4443

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura

amministrativa

Art. 14 cpv. 1 lett. f e 2 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni: f. l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori. 2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d–f affidano l’audizione dei testi- moni a un impiegato idoneo.

2. Legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 6 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b. del Consiglio federale concernenti:

6. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità

federale di sorveglianza dei revisori o l’approvazione dello sciogli- mento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200521 sui revisori;

3. Legge del 25 giugno 193022 sulle obbligazioni fondiarie

III. Verifica 1 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una delle centrali d’emissione di società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei obbligazioni revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del fondiarie 16 dicembre 200523 sui revisori di effettuare una verifica conforme-

19 RS 172.021 20 RS 173.32 21 RS 221.302 22 RS 211.423.4 23 RS 221.302

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mente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 200724 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

2 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie devono sottoporre

il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni25.

4. Legge del 23 giugno 200626 sugli investimenti collettivi

Art. 126 cpv. 1, frase introduttiva, 5 e 6 1 Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200527 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’arti- colo 24 della legge del 22 giugno 200728 sulla vigilanza dei mercati finanziari: 5 Le persone menzionate al capoverso 1, i fondi d’investimento amministrati nonché tutte le società immobiliari appartenenti ai fondi immobiliari o alle società d’investi- mento immobiliare sottopongono il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni29. 6 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni d’esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 127–129 Abrogati

5. Legge dell’8 novembre 193430 sulle banche

Art. 18 1 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200531 sui revisori di effet-

24 RS 956.1 25 RS 220 26 RS 951.31 27 RS 221.302 28 RS 956.1 29 RS 220 30 RS 952.0 31 RS 221.302

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tuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 200732 sulla vigilanza dei mercati finanziari. 2 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono sottoporre il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni33.

Art. 39 La responsabilità dei fondatori di una banca, degli organi di gestione, direzione generale, vigilanza e controllo come pure dei liquidatori nominati dalla banca è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni34).

6. Legge del 25 marzo 199535 sulle borse

Art. 15 cpv. 4, secondo periodo 4 … Le società devono incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200536 sui revisori di controllare l’osservanza di questo obbligo e sono tenute a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.

Art. 25 cpv. 1 1 Prima della pubblicazione, l’offerente deve sottoporre l’offerta al controllo di una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori confor- memente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200537 sui revisori o di un commerciante di valori mobiliari.

Art. 28 lett. d La commissione emana disposizioni supplementari su: d. la verifica dell’offerta da parte di una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capo- verso 1 della legge del 16 dicembre 200538 sui revisori o di un commerciante di valori mobiliari;

32 RS 956.1 33 RS 220 34 RS 220 35 RS 954.1 36 RS 221.302 37 RS 221.302 38 RS 221.302

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Art. 43 cpv. 1 lett. a 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: a. rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impie- gato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari o di cui ha notizia per la sua carica o funzione;

7. Legge del 10 ottobre 199739 sul riciclaggio di denaro

Art. 18 cpv. 2–4

2 Abrogato

3 Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisci- plina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai previsti dalla presente legge (controlli LRD). Il Consiglio federale disciplina le condizioni particolari di abilitazione di cui all’articolo 9a capoverso 5 della legge del 16 dicem- bre 200540 sui revisori.

4 Gli avvocati e i notai incaricati di effettuare i controlli LRD devono:

a. essere titolari di un brevetto di avvocato o di notaio; b. garantire un’attività di controllo ineccepibile; c. dimostrare di conoscere le pertinenti disposizioni della presente legge, non- ché di avere acquisito esperienza e di aver seguito una formazione continua in tale ambito; d. dimostrare la propria indipendenza dal membro oggetto del controllo.

Art. 19a Verifica Gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 direttamente sotto- posti alla FINMA devono incaricare una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a della legge del 16 dicembre 200541 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’ar- ticolo 24 della legge del 22 giugno 200742 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Abrogato

39 RS 955.0 40 RS 221.302 41 RS 221.302 42 RS 956.1

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Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e d

1 Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:

c. assicurano che le persone e gli organi ai quali hanno affidato il controllo: d. assicurano che le società di audit che hanno incaricato del controllo siano abilitate secondo le stesse condizioni imposte alle società di audit incaricate dagli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell’articolo 19a.

8. Legge del 22 giugno 200743 sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3 lett. c Abrogata

Art. 14 cpv. 4 4 Sono altresì soggette al segreto d’ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati di verifiche, incaricati d’inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori).

Art. 15 cpv. 2 lett. e Abrogata

Art. 19 cpv. 1 1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo

195844 sulla responsabilità.

Art. 24 Principio 1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conforme- mente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di: a. società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dal- l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell’articolo 9a della legge del 16 dicembre 200545 sui revisori; o b. incaricati di verifiche conformemente all’articolo 24a. 2 La verifica si concentra in particolare sui rischi che l’assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mer- cati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

43 RS 956.1 44 RS 170.32 45 RS 221.302

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3 Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni46. 4 Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgi- mento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendi- conto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

5 I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Art. 24a Incaricati di verifiche 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente di eseguire verifiche presso assoggettati alla vigilanza.

2 Definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato della verifica.

3 I costi dell’incaricato della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica 1 L’assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all’incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti. 2 L’assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit.

Art. 26 Abrogato

Art. 27 cpv. 1 1 La società di audit presenta alla FINMA un rapporto sulle sue verifiche. La socie- tà di audit mette il rapporto a disposizione dell’organo di direzione supremo dell’assoggettato sottoposto a vigilanza.

Art. 28 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La FINMA e l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legisla- zione.

Art. 28a Scelta e cambiamento della società di audit 1 Per la verifica nel quadro di una procedura di autorizzazione e per le altre verifiche devono essere incaricate due diverse società di audit.

46 RS 220

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2 In casi motivati la FINMA può esigere che l’assoggettato alla vigilanza cambi la società di audit.

3 Prima di ordinare un cambiamento secondo il capoverso 2 la FINMA informa

l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Art. 29 cpv. 2 2 Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che eseguono verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 43 cpv. 1 e 4 1 Per garantire l’applicazione delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1) la FINMA può effettuare, o fare effettuare da società di audit o da incaricati, verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d’origine. 4 La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un incaricato delle verifiche. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.

Art. 46, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposi- zioni legali in materia di vigilanza: a. fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto;

9. Legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 4 cpv. 2 lett. i Abrogata

Art. 5 cpv. 1 1 Le modifiche che riguardano gli elementi del piano d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere previamente sottoposte per approva- zione alla FINMA. Devono essere sottoposte per approvazione anche le modifiche del piano d’esercizio risultanti da fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

47 RS 961.01

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Art. 27 cpv. 3 Abrogato

Art. 28 Società di audit 1 L’impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200548 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 200749 sulla vigilanza dei mercati finan- ziari. 2 L’impresa di assicurazione deve sottoporre il suo conto annuale ed eventualmente il suo conto di gruppo alla revisione di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni50.

Art. 29 Abrogato

Art. 46 cpv. 2 Abrogato

Art. 70 Società di audit I gruppi assicurativi incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200551 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’arti- colo 24 della legge del 22 giugno 200752 sui mercati finanziari. L’articolo 28 si applica per analogia.

Art. 78 Società di audit I conglomerati assicurativi incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200553 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 200754 sui mercati finanziari. L’articolo 28 si applica per analogia.

48 RS 221.302 49 RS 956.1 50 RS 220 51 RS 221.302 52 RS 956.1 53 RS 221.302 54 RS 956.1

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Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori) (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit) | Lexipedia | Lexipedia