AS 2014 4093
Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)
Modifica del 10 novembre 2014
L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) ordina:
I L’ordinanza del 17 marzo 20081 sulla sorveglianza ASR è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. a
1 La presente ordinanza si applica:
a. alle imprese di revisione che forniscono servizi di revisione a società di interesse pubblico e sono sottoposte a sorveglianza dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza);
Art. 5 Misure di assicurazione della qualità interna all’impresa 1 Le imprese di revisione che applicano gli standard svizzeri di revisione per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione secondo quanto prescritto dallo Standard svizzero di controllo della qualità 1 (SQ 1). 2 Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell’IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo devono assicurare la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo la SQ 1 sia secondo gli International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1).
Art. 6a Standard di revisione per la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 2 della legge del 16 dicembre 20052 sui revisori (LSR), le società di audit si attengono ai principi di verifica stabiliti dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
2014-2137 4093
O sulla sorveglianza ASR RU 2014
Art. 10 Esigenze relative alla documentazione concernente la verifica e le misure di assicurazione della qualità 1 La documentazione di verifica deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto della revisione effettuata 2 Per documentazione di verifica s’intendono tutte le annotazioni che documentano il tipo, il momento e l’ampiezza delle procedure di verifica eseguite, nonché i rela- tivi risultati e le conclusioni su tali procedure. 3 La documentazione relativa alle misure di assicurazione della qualità ai sensi dell’articolo 12 LSR4 deve presentare un grado di completezza e dettaglio tale da fornire all’autorità di sorveglianza un quadro esatto delle misure prese e dell’attua- zione delle stesse. 4 Per il resto si applicano le prescrizioni in materia di documentazione sancite dagli standard di revisione applicabili.
Art. 11 Controllo sui controlli effettuati dall’impresa Sulla base della documentazione relativa ai controlli effettuati dall’impresa, l’auto- rità di sorveglianza controlla in particolare: a. la procedura del controllo; b. la composizione e la qualifica del team che effettua il controllo; c. i criteri adottati per la selezione dei servizi di revisione controllati; d. il numero dei servizi di revisione sottoposti a controllo nell’arco di un eser- cizio annuale; e. i risultati dei controlli.
Art. 12 cpv. 1 1 L’autorità di sorveglianza controlla la qualità dei servizi di revisione forniti in particolare attraverso la documentazione di verifica dell’impresa di revisione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
10 novembre 2014 Autorità federale di sorveglianza dei revisori: Il presidente, Thomas Rufer La vicepresidente, Sabine Kilgus
3 RS 220 4 RS 221.302