AS 2014 4155
Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Ordinanza del DEFR sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale
Modifica del 12 novembre 2014
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 4 luglio 20001 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 9 dell’ordinanza del 12 novembre 20144 concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,
Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e 3 frase introduttiva 1 Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell’informazione, dell’architettura, dell’edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell’agri- coltura e dell’economia forestale, dell’economia e dei servizi nonché del design sono: 2 Nei campi specifici del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata nonché della linguistica applicata i presupposti per l’ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull’articolo 13 del regolamento del 10 giugno 19995 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educa- zione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, nell’edizione del 31 agosto 2004.